Notifica a mezzo pec: l’impossibilità di eseguirla può esser data anche senza l’attestazione del gestore Nota a Cass. Civ., Sez. VI, n. 8014 del 28/03/2017


L’impossibilità di eseguire la notifica a mezzo pec del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del pedissequo decreto di fissazione di udienza può essere provata anche in assenza dell’attestazione da parte del gestore, essendo sufficiente a dimostrare l’esito (negativo) della notifica l’attestazione da parte del cancelliere che vi ha provveduto.

Così si è recentissimamente espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8014 del 28/03/2017 nell’ambito della notifica a mezzo pec del ricorso e del decreto di fissazione udienza prefallimentare effettuata dalla cancelleria.

Il caso

La società debitrice e i suoi soci proponevano reclamo avverso la sentenza che ne dichiarava il fallimento. La Corte di appello adita respingeva il reclamo, confermando la sentenza di primo grado. La società ed i suoi soci proponevano allora ricorso per cassazione, lamentando – per la prima volta in cassazione – la nullità della notifica a mezzo pec del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del pedissequo decreto di udienza, in quanto priva dell’attestazione di consegna del gestore di posta elettronica certificata, attestazione, a dire dei ricorrenti, non surrogabile da una dichiarazione del cancelliere di presunta impossibilità di notifica in via telematica.

La decisione della Corte

Con la sentenza in commento la Suprema Corte affronta, ancora una volta, il tema della validità delle notifiche a mezzo pec, nel caso di assenza dell’attestazione da parte del gestore.

Secondo la Corte, infatti,

«l’art. 15, comma 3, legge fall., nel disporre che “quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma dell’articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese”, non prevede particolari modalità attestative circa l’impossibilità di eseguire la notifica a mezzo PEC, né richiede la specifica allegazione del messaggio ritrasmesso dal gestore della posta elettronica certificata attestante l’esito negativo dell’invio, ben potendo l’esito della notifica essere attestato dal cancelliere al quale sia stato affidato il compito di procedere alla notifica in via telematica».

Nulla viene, tuttavia, precisato se la notifica a mezzo pec sia eseguita non dalla cancelleria ma dal difensore di una parte privata. In presenza di elezione di domicilio telematico, l’impossibilità di eseguire la notifica a tale domicilio può parimenti essere attestata dal notificante (non cancelliere) anche in mancanza dell’attestazione da parte del gestore?

Conclusioni

La Corte di Cassazione, in virtù di quanto sopra esposto, ed avendo dichiarato infondati anche gli altri motivi di ricorso, rigetta il medesimo senza nulla prevedere in materia di spese.

Documenti & Materiali

Scarica Cass. Civ., Sez. VI, n. 8014 del 28/03/2017

Print Friendly, PDF & Email

Author: Avv. Claudia Gianotti

Avvocato, nata a Pesaro il 08 settembre 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2011. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione fiscale di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.