Non è soggetto ad Irap il professionista che continua a lavorare presso lo studio ove ha svolto il tirocinio Cass. Civ., Sez. V Trib., n. 6673 del 15/03/2017


Il professionista abilitato che svolge la propria attività all’interno di una struttura altrui non è soggetto ad Irap, difettando in tal caso l’autonomia organizzativa, che è presupposto dell’imposta.

Così recentemente si è espressa la Suprema Corte con la sentenza n. 6673 del 15/03/2017 in materia di Irap a carico dei professionisti.

Il caso

Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento notificatogli relativo al mancato pagamento dell’Irap per tre annualità. Soccombente in primo grado, interponeva appello avanti la Commissione Tributaria Regionale, la quale accoglieva solo parzialmente l’appello proposto. Secondo il giudice di secondo grado, infatti, l’imposta non era dovuta nel corso delle annualità durante le quali il contribuente aveva svolto il tirocinio finalizzato all’abilitazione professionale, percependo compensi dallo studio professionale associato presso il quale svolgeva appunto il proprio tirocinio, mentre era dovuta per l’ultima annualità contestata, nel corso della quale il contribuente dopo aver ottenuto l’abilitazione professionale ed essersi iscritto all’albo di appartenenza, aveva continuato a svolgere la medesima attività professionale presso il medesimo studio professionale ove aveva svolto gli anni di pratica. Il contribuente proponeva allora ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado.

La decisione della Corte

Con la decisione in commento la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del professionista ritenendo non dovuta l’Irap in capo al professionista che svolge la propria attività professionale all’interno di strutture organizzate e gestite da altri.

Citando un proprio precedente la Suprema Corte ha affermato che «in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell'”autonoma organizzazione” richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive” ».

La Corte territoriale di secondo grado aveva, invece ed erroneamente secondo la Cassazione, ritenuto integrato il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione grazie al solo fatto di poter avvalersi di una struttura organizzata, a nulla rilevando se tale struttura fosse riferibile al contribuente o ad altri soggetti.

Dall’esame degli atti di causa era infatti risultato che il contribuente, sia quale tirocinante poi quale professionista abilitato, non aveva personale alle proprie dipendenze, non possedeva beni strumentali significativi e la sua attività si svolgeva in modo assolutamente prevalente nell’interesse dello studio associato ove aveva svolto il tirocinio prima e aveva continuato a lavorare poi, senza mai esserne diventato socio anche dopo l’abilitazione.

Sulla base di ciò, dunque, la Suprema Corte ha affermato che

«non è soggetto ad IRAP il professionista che svolga l’attività all’interno di una struttura altrui, in tal caso difettando l’autonomia organizzativa, che è presupposto dell’imposta».

ed ancora

«Il requisito della “attività autonomamente organizzata”, di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, ricorre “quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e, dunque, non risulti inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse” (Cass. n. 25311 del 2014), non essendo “sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma essendo anche necessario che questa struttura sia “autonoma”, cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi, bensì anche sotto i profili organizzativi; non sono, pertanto, soggetti ad Irap i proventi che un lavoratore autonomo percepisca come compenso per le attività svolte all’interno di una struttura da altri organizzata” (Cass. n. 9692 del 2012)».

Conclusioni

Alla luce delle argomentazioni svolte la Corte ha accolto il riucorso, cassando la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso introduttivo del contribuente anche con riguardo all’annualità di imposta in cui quest’ultimo aveva conseguito l’abilitazione.

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Author: Avv. Claudia Gianotti

Avvocato, nata a Pesaro il 08 settembre 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2011. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione fiscale di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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