L’opposizione all’atto di pignoramento in caso di omessa notifica della cartella si propone al giudice tributario Cass. Civ, SS. UU., n. 13913 del 05/06/2017


In materia di esecuzione forzata tributaria, l’opposizione agli atti esecutivi riguardante l’atto di pignoramento, che si assume viziato per l’omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o degli altri atti presupposti dal pignoramento), è ammissibile e va proposta – ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, secondo periodo, art. 19, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57 e art. 617 cod. proc. civ. – davanti al giudice tributario.

Così si sono espresse recentissimamente le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 13913 del 05/06/2017.

Il caso

Il contribuente riceveva subiva un pignoramento mobiliare eseguito dall’agente della riscossione e provvedeva ad impugnare il relativo verbale  sulla base del fatto che non vi era stata la previa notifica degli atti presupposti, ovvero del titolo esecutivo e della cartella di pagamento. La commissione tributaria provinciale adita respingeva il ricorso dichiarando il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario. Avverso tale decisione il contribuente proponeva appello e il giudice di secondo grado accoglieva le relative doglianze affermando la propria giurisdizione in materia, rimettendo la causa al giudice di primo grado per l’esame del merito della controversia. L’agente della riscossione proponeva allora ricorso per cassazione contro la sentenza del giudice dell’appello.

La decisione delle Sezioni Unite

La questione sottoposta in particolare al vaglio delle Sezioni Unite, come affermato dalle stesse, riguarda l’individuazione del giudice ordinario o tributario avanti il quale è possibile proporre opposizione avverso un  atto di pignoramento effettuato in virtù di una pretesa tributaria, denunciando l’omessa preventiva notifica della cartella di pagamento o comunque di un altro atto deputato a preannunciare l’inizio dell’espropriazione forzata.

Sul punto, dopo aver richiamato tutte le norme disciplinanti la questione, le Sezioni Unite affermano che, in ordine al riparto di giurisdizione:

«1) le cause concernenti il titolo esecutivo, in relazione al diritto di procedere ad esecuzione forzata tributaria, si propongono davanti al giudice tributario (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1 secondo periodo; art. 9 c.p.c. , comma 2);

2) le opposizioni all’esecuzione di cui all’art. 615 cod. proc. civ. concernenti la pignorabilità dei beni si propongono davanti al giudice ordinario (art. 9 c.p.c. , comma 2);

3) le opposizioni agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c. , ove siano diverse da quelle concernenti la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo, si propongono al giudice ordinario (art. 9 c.p.c. , comma 2);

4) le opposizioni di terzo all’esecuzione di cui all’art. 619 c.p.c. si propongono al giudice ordinario (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58; art. 9 c.p.c., comma 2). »

Al di fuori di tali ipotesi vi è il caso dell’opposizione agli atti esecutivi riguardante la regolarità formale o la notificazione del titolo esecutivo, allorquando il contribuente lamenti, in seguito al primo atto dell’esecuzione, di non aver ricevuto la preventiva notifica del titolo esecutivo.

In merito, precisano, le SSUU, sussistono due diversi orientamenti giurisprudenziali, i quali pur stabilendo entrambi l’ammissibilità di una tale azione, differiscono per quanto riguarda il giudice cui è devoluta la relativa cognizione.

Secondo il primo e più risalente orientamento

«l’opposizione agli atti esecutivi riguardante un atto di pignoramento, che il contribuente assume essere viziato da nullità derivata dall’omessa notificazione degli atti presupposti, si risolve nell’impugnazione del primo atto in cui viene manifestato al contribuente l’intento di procedere alla riscossione di una ben individuata pretesa tributaria: l’opposizione, pertanto, è ammissibile e va proposta davanti al giudice tributario (ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, secondo periodo, e art. 19 – estensivamente interpretato -)».

In base al secondo e più recente orientamento invece

«l’opposizione agli atti esecutivi riguardante un atto di pignoramento, che il contribuente assume essere viziato per nullità derivata dall’omessa notificazione degli atti presupposti, è ammissibile e va proposta dinanzi al giudice ordinario, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57 e degli artt. 617 e 9 cod. proc. civ. , perchè la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria sussiste quando sia impugnato un atto dell’esecuzione forzata tributaria successivo alla notificazione della cartella di pagamento (come, appunto, un atto di pignoramento), restando irrilevante il vizio dedotto e, quindi, anche quando detto vizio venga indicato nella mancata notificazione della cartella di pagamento: in tale ipotesi, il giudice ordinario dovrà verificare solo se ricorra il denunciato difetto di notifica all’esclusivo fine di pronunciarsi sulla nullità del consequenziale pignoramento basato su crediti tributari».

Le Sezioni Unite con la sentenza in questione ritengono di risolvere il contrasto aderendo al primo, ancorché più risalente, orientamento.

A sostegno del proprio convincimento la Suprema Corte adduce motivazioni che riguardano tanto l’aspetto letterale quanto sistematico delle norme richiamate.

Da un punto di vista letterale, infatti, l’art. 2, comma, 1 del D.LGS. 546/1992 individua il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria nella “notificazione della cartella di pagamento”. Prima di tale notifica si ha la giurisdizione del giudice tributario, dopo, del giudice ordinario. Affinché ci possa essere la giurisdizione dell’a.g.o. è, dunque, necessario che via sia la preventiva notifica del titolo esecutivo. Da tale presupposto, infatti, deriva che

«l’impugnazione di un atto dell’esecuzione forzata tributaria (come il pignoramento effettuato in base a crediti tributari) che il contribuente assume essere invalido perché non preceduto dalla suddetta notificazione integra una opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c. nella quale si fa valere una nullità “derivata” dell’atto espropriativo […] e che è devoluta alla cognizione del giudice tributario, proprio perché si situa […] prima della notificazione in discorso. In questa prospettiva, ai fini della giurisdizione, non ha importanza se, in punto di fatto, la cartella (o un altro degli atti equipollenti richiesti dalla legge) sia stata o no effettivamente notificata: il punto attiene al merito e la giurisdizione non può farsi dipendere dal raggiungimento della prova della notificazione e, quindi, secundum eventum. Rileva invece, ai fini indicati, il dedotto vizio dell’atto di pignoramento (mancata notificazione della cartella) e non la natura, propria di questo, di primo atto dell’espropriazione forzata».

Secondo l’aspetto sistematico le Sezioni Unite precisano poi che «l’atto di pignoramento non preceduto dalla notifica della cartella di pagamento integra (come sottolineato dalla CTR) il primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario e pertanto, in quanto idoneo a far sorgere l’interesse ad agire ai sensi dell’art. 100 c.p.c., rientra nell’ambito degli atti impugnabili davanti al giudice tributario in forza del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19».

Diversamente opinando, ovvero attribuire la giurisdizione al giudice ordinario in merito ad una controversia riguardante un atto autonomamente impugnabile avanti il giudice tributario, si porrebbe in contrasto con l’intento del legislatore di riservare la controversie relative a tali atti al giudice speciale.

Infine, aderendo al primo orientamento, non vi sarebbe contrasto con  il citato art.  57 del DPR 602/1973, nella parte in cui stabilisce che non sono ammesse le opposizioni regolate dall’art. 617 c.p.c. riguardanti la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo. «Tale inammissibilità, infatti,» si legge in sentenza «può ben essere interpretata nel senso di comportare il divieto di proporre dette opposizioni davanti al giudice ordinario, senza però che ciò impedisca di proporre la questione al giudice tributario, facendo valere, come nella specie, l’invalidità del pignoramento per la mancata notificazione della cartella di pagamento».

Conclusioni

Sulla base delle argomentazioni svolte le SS.UU., hanno rigettato il ricorso e conseguentemente pronunciato il seguente principio di diritto:

«in materia di esecuzione forzata tributaria, l’opposizione agli atti esecutivi riguardante l’atto di pignoramento, che si assume viziato per l’omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o degli altri atti presupposti dal pignoramento), è ammissibile e va proposta – ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, secondo periodo, art. 19, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57 e art. 617 cod. proc. civ. – davanti al giudice tributario».

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Author: Avv. Claudia Gianotti

Avvocato, nata a Pesaro il 08 settembre 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2011. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione fiscale di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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