La notifica della sentenza a mezzo pec effettuata dal cancelliere è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare Cass. Civ., Sez. I, 20/04/2017 n. 9974


La notifica del testo integrale della sentenza reiettiva del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata dal cancelliere mediante posta elettronica certificata (PEC), è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in cassazione ex art. 18, comma 14, l.fall., non ostandovi il nuovo testo dell’art. 133, comma 2, c.p.c.  secondo il quale la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c.

In tali termini si è espressa la Suprema Corte con la sentenza n. 9974 del 20/04/2017 in materia di comunicazioni/notifiche a mezzo pec e decorrenza del termine breve per impugnare.

Il caso

Nel corso di un procedimento ai sensi dell’art. 173 l.fall. il Tribunale di Reggio Emilia dichiarava il fallimento di una società, revocando la domanda di concordato preventivo con riserva che quest’ultima aveva presentato in seguito al deposito di plurime istanze di fallimento da parte di alcuni suoi creditori. La società proponeva allora reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento avanti la Corte di Appello. Il giudice di secondo grado respingeva il reclamo confermando la declaratoria di fallimento. Contro tale sentenza la società fallita proponeva ricorso per Cassazione.

La decisione della Suprema Corte

La vicenda sottoposta al vaglio della Corte della Cassazione è molto complessa. La ricorrente infatti lamentava la violazione di norme inerenti la compatibilità di talune particolari ipotesi procedurali previste dalla legge fallimentare, come il procedimento di revoca del concordato ai sensi dell’art. 173 l.fall., nel caso di concordato preventivo con riserva.

Con la sentenza in questione, tuttavia, la Corte non entra affatto nel merito dei fatti: il ricorso proposto dalla società fallita viene considerato tardivo e, dunque, inammissibile.

Ai sensi dell’art. 18, comma 14, l.fall., infatti, il termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza che rigetta il reclamo è di 30 giorni dalla notificazione della sentenza stessa effettuata dalla cancelleria. Nella specie la cancelleria fallimentare aveva provveduto a notificare il testo integrale della sentenza di secondo grado, dapprima, in via telematica, all’indirizzo pec del procuratore domiciliatario della società fallita e, poi, successivamente, a mezzo UG.  Il ricorso per cassazione della società debitrice veniva notificato nel rispetto del termine in questione solo con riferimento alla successiva notifica effettuata a mezzo UG, mentre in relazione alla precedente notifica effettuata dalla cancelleria a mezzo pec il ricorso era stato proposto oltre il termine indicato.

La Suprema Corte, investita del caso, ha, dunque, stabilito che

«la notifica del testo integrale della sentenza reiettiva del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata ai sensi dell’art. 18, comma 13, legge fall., dal cancelliere mediante posta elettronica certificata (PEC), ex art. 16, comma 4, del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla legge n. 221 del 2012, è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in cassazione ex art. 18, comma 14, l.fall., non ostandovi il nuovo testo dell’art. 133, comma 2, cod.proc.civ., come novellato dal d.l. 24/6/2014, n. 90, conv., con modif., dalla legge 11/8/2014, n. 114, secondo il quale la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 cod.proc.civ».

Secondo la Corte, infatti, la distinzione tra comunicazione e notificazione da parte della cancelleria è sostanzialmente evaporata per effetto dell’art. 14, 4 comma del DL 79/2012 a mente del quale «le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi».

La previsione di cui al novellato art. 133 c.p.c. sopra citata viene in tale ambito superata dal fatto che all’interno della specifica disciplina fallimentare è lo stesso art. 18 commi 13 e 14, a disporre che il termine per impugnare decorre dalla notifica della sentenza effettuata dalla cancelleria.

In sintesi il ragionamento operato dalla Suprema Corte può riassumersi nei termini seguenti:

  • La legge fallimentare art. 18, commi 13 e 14) prevede espressamente che il termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza che rigetta il reclamo decorre dalla notificazione della sentenza da parte della cancelleria.
  • Notificazione/comunicazione da parte della cancelleria sono divenuti termini equipollenti per effetto dell’art. 14, comma 4, D.L. 79/2012 che prevede che entrambe siano effettuate esclusivamente a mezzo pec. Si aggiunga, inoltre, che nella specie la cancelleria aveva indicato nel messaggio pec che trattavasi di “notificazione”.
  • Ergo la notifica della sentenza effettuata dalla cancelleria a mezzo pec è valida ed idonea a far decorrere il termine per impugnare di cui all’art. 18, comma 14, l.fall.

Conclusioni

In conclusione, sulla base di quanto sopra esposto, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato la società soccombente e fallita al pagamento delle spese di lite.

Documenti & Materiali

Scarica Cass. Civ., 9974 del 20/04/2017

Print Friendly, PDF & Email

Author: Avv. Claudia Gianotti

Avvocato, nata a Pesaro il 08 settembre 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2011. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione fiscale di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.