REPLAY: Foglio di “PC”: solo telematico o anche cartaceo? Tribunale di Milano, ordinanza n. 377 del 23/02/2016


Con l’introduzione a regime del pct è ormai divenuta prassi consolidata, perlomeno in molti fori, depositare il foglio di precisazione delle conclusioni in via telematica in vista della successiva udienza di pc. Quel foglio che un tempo, ante pct, doveva considerarsi parte integrante del verbale d’udienza e che oggi diventa un file presente nel fascicolo informatico.
Allo stato attuale, dunque, è ancora possibile depositare il foglio di pc secondo gli usi dell’ancien régime, ovvero in formato cartaceo direttamente all’udienza di precisazione delle conclusioni?
Secondo il Tribunale di Milano con l’ordinanza n.377 del 23/02/2016, est. Galioto pare proprio di no.

Il caso

Giunti all’udienza di precisazione delle conclusioni, tutti i difensori costituiti si riportavano alle proprie conclusioni già depositate in via telematica ad eccezione del malcapitato avvocato di una delle parti in causa, il quale chiedeva di poter depositare le proprie conclusioni in formato cartaceo in quanto il proprio nominativo non risultava inserito nell’anagrafica associata a quel fascicolo. A quanto è dato capire la cancelleria al momento dell’associazione del fascicolo telematico ai vari difensori aveva inserito il solo nome del domiciliatario e non anche dello stesso dominus, al quale in tal modo, era inibito l’accesso al fascicolo attraverso i sistemi telematici.

La decisione

Il Tribunale di Milano rigettava la richiesta del difensore sul presupposto che «l’inserimento nell’anagrafica è rimesso alla scelta di parte che avrebbe potuto depositare le conclusioni in via telematica anche tramite il domiciliatario» e, di conseguenza, si intendevano precisate le conclusioni già rassegnate in atti, ovvero nel primo atto difensivo o nella prima memoria ex art 183 CPC.

Qualche riflessione

La conclusione cui giunge il Tribunale di Milano non pare affatto condivisibile.

In primo luogo va osservato che, nonostante da diverso tempo sia ormai entrato in vigore l’obbligo di deposito telematico per gli atti endoprocessuali, ciò vale per l’appunto, per i soli atti del processo. Il cd. foglio di “pc”, invece, non può considerarsi un vero e proprio atto processuale avente autonoma rilevanza. Le conclusioni di parte sono, infatti, riportate all’interno degli atti processuali normativamente previsti: citazione, ricorso, prima memoria 183 CPC etc.
E d’altro canto, l’art. 189 CPC si limita a prevedere che quando il giudice istruttore intende rimettere la causa in decisione, invita le parti a precisare davanti a lui le conclusioni nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell’art. 183 C.P.C.
Nessuna forma particolare viene, dunque, richiesta per la precisazione delle conclusioni con la conseguenza che, fino all’avvento del pct perlomeno, il relativo incombente poteva essere espletato in diverse modalità: deposito (cartaceo) di atto, foglio deduzioni da considerarsi parte integrante del verbale d’udienza, trascrizione delle conclusioni direttamente nel verbale d’udienza, richiamo ai precedenti atti difensivi che contenevano le conclusioni. E ciò senza alcun timore di vedersi sollevata eccezione di sorta quanto alla forma prescelta per rassegnare le proprie conclusioni finali.

Sotto altro profilo, anche volendo considerare il foglio di “pc” come atto autonomo del processo e quindi, trattandosi di atto endoprocessuale, anch’esso soggetto all’obbligo del deposito telematico, non si vede per quale motivo le conclusioni, ancorchè redatte su atto separato ed il cui deposito cartaceo non è ammesso, non possano essere trascritte direttamente nel verbale d’udienza, posto che, come sopra accennato, l’art. 189 CPC non fa alcun riferimento alla modalità in cui debbano essere necessariamente rassegnate le conclusioni di parte.

Che il preventivo deposito telematico del foglio di “pc” sia una comodità per tutti, sia per gli avvocati che possono così verificare le conclusioni avversarie, quanto per i magistrati, al fine dell’inserimento delle conclusioni nella sentenza, è fuori discussione. Tuttavia semplice comodità e obbligo non sono affatto sinonimi.

Infine, l’ordinanza in commento è degna di segnalazione anche per altro particolare aspetto. Nell’assegnare i termini per gli atti conclusivi il giudice ‘suggerisce’ delle regole per la redazione dei medesimi:

  • assoluto divieto di inserire nella replica quanto già detto in comparsa conclusionale;
  • divieto di ritrascrivere le conclusioni già precisate;
  • numerare le pagine

Nessuna pena viene espressamente indicata nei confronti dei trasgressori, tuttavia in tale contesto pare sicuramente più che opportuno attenersi scrupolosamente a quanto indicato.

Documenti & Materiali

Scarica Trib.Milano, ordinanza 23/02/2016, n. 377

Avviso “Replay”

Questo articolo è stato pubblicato in data 11/03/2016 ed è stato uno dei più letti del nostro blog. Non costituisce un aggiornamento e viene nuovamente pubblicato nella sua stesura originaria per la serie “Replay” 2016.

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Author: Avv. Claudia Gianotti

Avvocato, nata a Pesaro il 08 settembre 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2011. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione fiscale di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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