Donazioni verso i figli: occorre la prova documentale per evitare l’accertamento presuntivo Cass. Civ., Sez. Trib., n. 7256 del 22/03/2017


In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali ed il contribuente deduca che tale spesa sia il frutto di liberalità, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, il contribuente ha l’onere di provare le liberalità medesime. Tale prova deve essere fornita dal contribuente con la produzione di documenti, ai quali la motivazione della sentenza deve fare preciso riferimento. La documentazione prodotta, inoltre, deve essere idonea a dimostrare l’entità e la permanenza nel tempo del possesso del relativo reddito.

Così si è espressa la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con la sentenza n. 7256 del 22/03/2017 in tema di superamento delle presunzioni derivanti dall’applicazione del redditometro.

Il caso

Il contribuente riceveva la notifica di un avviso di accertamento in materia di imposte sui redditi con il quale era stato determinato in via sintetica il maggior reddito derivante dall’acquisto di determinati beni, un’autovettura ed un immobile.  Il giudice di primo grado accoglieva solo in parte il ricorso, riducendo il reddito accertato del 50% in ragione del fatto che il maggior reddito derivante dall’immobile fosse anche nella disponibilità della moglie convivente con il contribuente. Quest’ultimo proponeva allora appello avanti la Commissione Regionale del Piemonte, la quale ha accolto l’appello ed annullato l’avviso di accertamento in quanto ha ritenuto che gli elementi addotti dal contribuente (nella specie liberalità elargite dai propri genitori) fossero idonei a superare le presunzioni derivanti dall’applicazione del redditometro. L’agenzia delle Entrate proponeva allora ricorso per cassazione.

La decisione della Corte

La Suprema Corte con la sentenza in questione ha accolto il ricorso dell’Ufficio ritendo che la decisione di secondo grado si sia posta in palese contrasto con il consolidato orientamento della Corte sul punto.

Richiamandosi ai propri precedenti la Corte ha precisato che

«in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali ed il contribuente deduca che tale spesa sia il frutto di liberalità, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, la prova delle liberalità medesime deve essere fornita dal contribuente con la produzione di documenti, ai quali la motivazione della sentenza deve fare preciso riferimento»

Ed,, inoltre, ha ribadito che

«il contribuente, ove deduca che l’incremento patrimoniale sia frutto di liberalità (nella specie, ad opera della madre), è tenuto a fornirne la prova con documentazione idonea a dimostrare l’entità e la permanenza nel tempo del possesso del relativo reddito».

Conclusioni

Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, la Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’A.F., conseguentemente cassando la sentenza impugnata con rinvio, anche i punto di spese sul grado, alla CTR del Piemonte in diversa composizione.

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Author: Avv. Claudia Gianotti

Avvocato, nata a Pesaro il 08 settembre 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2011. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione fiscale di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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