Il D.L. 03/05/2016 n. 59, pubblicato in GU lo scorso 3 maggio 2016 e in vigore dal successivo 4 maggio 2016, oltre ad aver introdotto importanti novità in materia di esecuzione forzata (v. post del 09/05/2016), ha apportato significative modifiche anche alla legge fallimentare (R.D. 267/1942).
In particolare, con le novità introdotte dal decreto in questione alla legge fallimentare:
- è possibile procedere alla costituzione del comitato dei creditori attraverso l’accettazione telematica dei componenti e senza necessità di convocazione dinanzi al curatore per l’elezione del presidente (art. 6, lett. a) D.L. 59/2016 che modifica l’art. 40 L.F.);
- il Giudice delegato può disporre che l’udienze previste per l’esame dello stato passivo in caso di fallimento e per l’adunanza dei creditori nell’ambito della procedura di concordato preventivo possano essere svolte in via telematica, tenuto conto del numero dei creditori e dell’entità del passivo (art. 6, lett. b) e d) D.L. 59/2016 che modificano, rispettivamente, gli artt. 95 e 163 L.F.);
- diviene giusta causa di revoca del curatore il mancato rispetto da parte di quest’ultimo dell’obbligo di cui all’art. 110, primo comma, L.F. – predisposizione di un progetto di riparto delle somme disponibili ogni quatto mesi – in presenza di somme disponibili per la ripartizione (art. 6, lett. c) D.L. 59/2016 che modifica l’art. 104-ter L.F.).
Come anticipato, le nuove norme sono già in vigore dal 04/05/2016 e, nulla essendo disposto circa il regime intermedio, sembrerebbe che tali norme possano essere applicate, in quanto compatibili, anche alle procedure già iniziate alla data del 4 maggio.
Cliccando qui è possibile scaricare la tabella che pone a confronto il testo delle norme della legge fallimentare modificate ad opera D.L. 59/2016 nella versione precedente e successiva alle modifiche anzidette.
Documenti & Materiali
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Scarica la tabella con le modifiche apportate alla legge fallimentare