Canone Rai in bolletta: dal 15 settembre al via le richieste di rimborso Provvedimento Agenzia delle Entrate del 02/08/2016


Durante la scorsa estate,a partire dal mese di luglio, sono pervenute le agognate bollette per la fornitura dell’energia elettrica contententi, altresì, l’addebito della prima rata per l’anno 2016 del canone Rai. Modalità di riscossione del canone adottata per la prima volta per effetto delle disposizioni della legge di stabilità 2016, in base alla quale, lo ricordiamo, l’esistenza di un’utenza per la fornitura dell’energia elettrica fa sorgere la presunzione di possesso di un apparecchio televisivo e, quindi, l’assoggettabilità al pagamento del canone TV.

Al fine di superare la presunzione in discorso, nel corso dei precedenti mesi, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei contribuenti delle istruzioni operative volte a fornire le indicazioni necessarie per presentare la richiesta di esonero dal pagamento del canone nei casi previsti dalla normativa. Tuttavia, stante la novità della disciplina, che introduce una modalità di riscossione decisamente alternativa rispetto alle tradizionali forme sinora utilizzate, vi sono stati dei casi in cui si è erroneamente addebitato il canone.

Proprio per consentire a coloro che siano stati erroneamente destinatari dell’addebito del canone per effetto dell’automatismo applicato, l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 02/08/2016, ha individuato le modalità di presentazione dell’istanza di rimborso ed approvato il relativo modello.

Come si presenta l’istanza di rimborso

In primo luogo, precisa il provvedimento, trattandosi di richiesta rimborso, il relativo modello dovrà essere utilizzato da chi abbia già pagato, mediante l’addebito in bolletta, il canone non dovuto.

L‘istanza di rimborso in questione, da presentarsi secondo il modello approvato dall’Agenzia (disponibile cliccando qui) dovrà, inoltre, essere motivata indicando nel modello una delle causali indicate nel provvedimento, di seguito riportate:

  1. il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è in possesso dei requisiti di esenzione di cui all’articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (cittadini che hanno compiuto il 75° anno di età con reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro) ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva – codice motivo 1 da indicare nel modello;

  2. il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è in possesso dei requisiti di esenzione per effetto di convenzioni internazionali (ad esempio, diplomatici e militari stranieri) ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva – codice motivo 2 da indicare nel modello;

  3. il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica, e lui stesso o un altro componente della sua famigliaanagrafica ha pagato il canone anche con modalità diverse dall’addebito – codice motivo 3 da indicare nel modello;

  4. il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica e lo stesso canone è stato pagato anche mediante addebito sulle fatture relative a un’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica – codice motivo 4 da indicare nel modello;

  5. il richiedente ha presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi da parte propria e dei componenti della sua famiglia anagrafica – codice motivo 5 da indicare nel modello;

  6. altri motivi diversi dai precedenti – codice motivo 6 da indicare nel modello.

La richiesta di rimborso potrà essere inviata all’Agenzia attraverso canali telematici o anche a mezzo posta. Nel primo caso l’istanza può essere presentata tanto dal contribuente stesso utilizzando le credenziali telematiche (Entratel o Fiscoline) quanto da un intermediario abilitato. Nella seconda ipotesi l’istanza sottoscritta (insieme ad un documento d’identità) dovranno essere spediti a mezzo raccomandata all’indirizzo: Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.

In tutti i casi, invio telematico o per posta, occorre conservare per l’ordinario termine di 10 anni, la ricevuta rilasciata dall’Agenzia (attestante la corretta trasmissione dell’istanza e la data di trasmissione) o la ricevuta dell’avvenuta spedizione, l’originale dell’istanza sottoscritto dal contribuente e l’eventuale delega all’intermediario.

L’apposita apllicazione web sarà disponibile a partire dal 15 settembre.

La verifica sulla bontà dei rimborsi è affidata a Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale  1  di  Torino,  Ufficio  di  Torino  1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV e, una volta riconosciuto il rimborso, quest’ultimo verrà accreditato dal gestore della fornitura elettrica sulla prima bolletta utile.

Documenti & Materiali

Scarica il testo del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 02/08/2016
Scarica il modello predisposto dall’Agenzia per la richiesta di rimborso
Scarica il testo delle istruzioni per la compilazione del modello e relativo aggiornamento del 03/08/2016
Scarica il testo della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016)

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Author: Avv. Claudia Gianotti

Avvocato, nata a Pesaro il 08 settembre 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2011. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione fiscale di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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