Ammissibile il ravvedimento operoso anche in caso di omissione di modello F24 a saldo zero Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 36/E del 20/03/2017


In ipotesi di omessa presentazione del modello f24 a saldo zero è possibile sanare la violazione meditante l’istituto del ravvedimento operoso, fruendo in tal modo della riduzione delle previste sanzioni.

Ciò è quanto ha stabilito l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 36/E del 20/03/2017, in risposta ad un interpello da parte del contribuente in merito appunto all’applicabilità della riduzione delle sanzioni consentite dall’istituto del ravvidamento operoso nel caso di omessa presentzione del modello f24 con saldo zero.

Il parere dell’Agenzia

Nella risoluzione in questione l’Agenzia rappresenta in primo luogo come la presentazione del modello f24 in caso di compensazione di crediti e debiti tributari sia sempre dovuta, anche quando il saldo sia pari a zero. Ciò in quanto, possono essere compensati crediti e debiti di natura diversa, fino al limite massimo di € 700.000. Inoltre, al fine di rendere manifesta la volontà del contribuente, è necessario che la compensazione risutlti dal modello di delega del pagamento, da presentarsi dunque anche in caso di saldo zero.

L’omessa presentazione del modello di versamento, inoltre, comporterà ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis, D.LGS. 471/1997, l’applicazione di una sanzione pari ad € 100, che può essere ridotta ad € 50 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi.

L’Agenzia ha quindi precisato che la violazione relativa all’omessa presentazione del modello di delega di pagamento può essere sanata mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.LGS. 472/1997 e succ. mod., il quale consiste nella riduzione della sanzione base da comminarsi in caso, appunto, di adempimento spontaneo da parte de trasgressore.

Poichè la sanzione base nel caso di specie viene commisurata in maniera diversa ed in ragione dell’arco temporale in cui la violazione viene sanata, l’Agenzia precisa gli importi che dovranno essere corriposti in relazione appunto al periodo in cui si regolarizza la posizione.

In particolare, dunque,:

  • si applicherà la riduzione di 1/9:
    1. alla sanzione base di euro 50, se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata con un ritardo non superiore a cinque giorni lavorativi (euro 5,56);
    2. alla sanzione base di euro 100, se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata con un ritardo superiore a cinque giorni lavorativi ma entro novanta giorni dall’omissione (euro 11,11).

Trascorso il termine di novanta giorni e qualora ne ricorrano le condizioni, torneranno applicabili le diverse ed ulteriori riduzioni di cui alle lettere da b) a b-quater) dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 472 del 1997, da commisurarsi alla sanzione base di euro 100,00. In particolare, sarà dovuta la sanzione di:

  • euro 12,50, se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata entro un anno dall’omissione (lettera b));
  • euro 14,29, se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata entro due anni dall’omissione (lettera b-bis));
  • euro 16,67, se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata oltre due anni dall’omissione (lettera b-ter));
  • euro 20, se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’articolo 24 della legge n. 4 del 1929 (lettera b-quater)

Documenti & Materiali

Scarica la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 36/E del 20/03/2017

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Author: Avv. Claudia Gianotti

Avvocato, nata a Pesaro il 08 settembre 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2011. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione fiscale di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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