Agevolazioni “prima casa”: il collocamento in CIG non impedisce la decadenza in caso di vendita Cass. Civ., Sez. VI, 12/01/2017 n. 678


La mera assoggettabilità del contribuente a cassa integrazione guadagni (CIG) non costituisce ipotesi integrante la forza maggiore, tale che essa non può essere invocata quale esimente per evitare la decadenza delle agevolazioni fiscali godute in virtù dell’acquisto di un immobile da adibire a prima casa, poi venduto.

Così si è espressa di recente la Suprema Corte con la sentenza n. 678 del 12/01/2017.

Il caso

Due contribuenti ricevevano la notifica di un avviso di liquidazione da parte dell’Agenzia delle Entrate volto al recupero delle agevolazioni fiscali relative all’acquisto della prima casa poi venduta, a quanto costa, prima del decorso di cinque anni.

Sul punto, si precisa che ai sensi del comma 4 della Nota II-bis dell’articolo 1 della Tariffa parte I allegata al D.P.R. 1986/131 nel caso di acquisto di un immobile da adibire a prima casa, si decade dalle agevolazioni fiscali godute in seno all’acquisto, qualora il predetto immobile venga venduto prima che siano trascorsi cinque anni dall’acquisto stesso e non si abbia contestualmente provveduto ad acquistare altro immobile da adibire sempre ad abitazione principale. La decadenza dalle agevolazioni in questione comporta di conseguenza che l’ufficio provveda alla successiva riscossione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché  una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte.

Contro l’avviso di liquidazione così notificato i contribuenti proponevano, dunque, ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, la quale accoglieva il ricorso. I contribuenti, in particolare, assumevano di essere stati costretti a vendere l’immobile in questione, prima dello scadere dei cinque anni,  in seguito al collocamento in CIG e alla mancanza di garanzia per la ripresa dell’attività lavorativa.

L’Agenzia dell’ Entrate impugnava la decisione di primo grado avanti la Commissione Tributaria Regionale, la quale invece non riteneva che l’impedimento dedotto dai contribuenti potesse legittimare la non decadenza dalle agevolazioni fiscali di cui essi avevano beneficiato.

I contribuenti, pertanto, proponevano ricorso per cassazione contro la sentenza di secondo grado emessa dalla CTR.

La decisione della Corte

Investita della questione, la Suprema Corte respinge il ricorso proposto dai contribuenti confermando la sentenza di secondo grado.

In particolare, sostiene la Cassazione, «gli argomenti addotti dai ricorrenti non rivestono i presupposti di fatto integranti l’ipotesi di forza maggiore, giacché la CIG era temporanea e non è stato dimostrato che il minor introito avrebbe potuto rendere impossibile il pagamento del mutuo».

Sul punto, si legge in sentenza, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la CTR «ha valutato l’eventuale sussistenza della forza maggiore, escludendo che il caso della CIG applicata al contribuente potesse richiamare, in concreto, quell’esimente».

Unica e magra consolazione per i contribuenti, la compensazione delle spese considerata «la particolare situazione concreta in cui versavano».

Documenti & Materiali

Scarica Cass. Civ., Sez. VI, 12/01/2017 n. 678

Print Friendly, PDF & Email

Author: Avv. Claudia Gianotti

Avvocato, nata a Pesaro il 08 settembre 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2011. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione fiscale di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.