Civilisti, tremate…le riforme son tornate…/3. Il testo del d.d.l. in pillole

By | 19/12/2013

Nei due post che la Camera ha pubblicato il 16 ed il 17 dicembre scorsi era stato anticipato l’arrivo dell’ennesima riforma epocale della Giustizia Civile.

Si tratta, come sappiamo, della cinquantaduesima riforma in circa vent’anni: abbiamo pubblicato una pagina apposita sul blog (la trovate nel menù in alto, alla voce ‘Riformismi‘), che ci riproponiamo di tenere aggiornata e che sta lì a dimostrare quel che stiamo dicendo.

Troppe riforme = nessuna riforma: e i risultati, infatti, sono sotto gli occhi di tutti.

Il testo del d.d.l.: quel che ci aspetta

Comunque sia, la situazione attuale è quella che è. Su internet comincia a girare anche il testo del disegno di legge in questione, ragion per cui possiamo proporvi una rapida tavola riassuntiva che potremmo intitolare “quel che ci aspetta“.

Non tutto è da buttare via, cominciamo subito con il dirlo. Ci sono proposte interessanti, altre neutre, altre che sono completamente inaccettabili.

Vediamo le principali (in rosso quelle che, personalmente, considero completamente inaccettabili).

 
ARTICOLO D.D.L. CONTENUTO
1 Chiarisce che si tratta di un disegno di legge delega (almeno in parte: v. art. 5)
2 Prevede la delega per l’adozione di misure acceleratorie del processo civile. In tale ambito sono in arrivo:
 “ il mutamento del rito (da ordinario a sommario) da parte del giudice in prima udienza
 “ la decisione della causa con il solo dispositivo «corredato dall’indicazione dei fatti e delle norme» ed eventuale motivazione a richiesta (con pagamento del contributo unificato)
 “ la motivazione del giudizio di appello per mero richiamo alla sentenza di primo grado
 “ il rito monocratico in grado di appello, almeno in certi casi
l’estensione della portata dell’art. 614-bis c.p.c. a tutti gli obblighi di fare e  non fare e l’applicabilità d’ufficio della norma
 “ la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. come condizione di procedibilità nei contenziosi di tipo ‘stradale’ e ‘sanitario’
 “ la condanna in solido del difensore in caso di soccombenza ex art. 96 c.p.c.
 “ il conferimento al difensore del potere di autentica di tutti gli atti del giudizio
 “ la riduzione del termine di sospensione feriale
3 Prevede la delega relativa ad alcuni aspetti dell’esecuzione forzata, specie in materia di pignoramento di crediti. In tale ambito sono in arrivo, in particolare:
 “ la possibilità di accesso dell’U.G, ai fini della ricerca dei beni pignorabili, a tutte le banche dati della P.A.
 “ il pignoramento ‘rapido’ dei beni rinvenuti tramite tale ricerca
 “ la possibilità di individuare altre materie in cui l’autorità giudiziaria potrà avvalersi dell’U.G. per interrogare le banche dati di cui sopra
4 Prevede la delega per la disciplina delle garanzie mobiliari. In tale ambito sono in arrivo:
 “ l’istituzione di una forma di garanzia mobiliare senza spossessamento
 “ una serie di altre norme relative a tale forma di garanzia, ivi compresa l’istituzione di un registro pubblico a fini pubblicitari
5 Prevede modifiche immediate al codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata
 “ Si tratta di una nutrita serie di norme che vanno ad incidere sul corpo dell’esecuzione forzata allo scopo dichiarato di snellirne lo svolgimento

Quello che è inaccettabile e quello che si può discutere

Cominciamo con il dire che il d.d.l. in esame sembra avere natura, per dire così, mista: per un verso è disegno di legge delega, per un altro verso è disegno di  legge tout court. E aggiungiamo anche che l’impianto complessivo sembra effettivamente animato dall’intento di accelerare l’attuale assetto del processo civile (ordinario ed esecutivo): intento che non si può che condividere.

In questo quadro, si innestano alcune norme di cui si è già detto nei già citati articoli del il 16 ed il 17 dicembre scorsi e che sono, quantomeno a parere di chi scrive, assolutamente inaccettabili.

E’ inaccettabile, la previsione della condanna solidale dell’avvocato per lite temeraria

La lite temeraria è tale secondo l’interpretazione soggettiva del giudice in un certo momento storico: in questo senso sono sempre temerarie, nel momento in cui vengono intraprese, tutte le battaglie di civiltà giuridica, d’avanguardia e di trincea.

Penso, ad esempio, alle migliaia di colleghi che hanno combattuto per anni proponendo richieste risarcitorie contro la p.a.in caso di violazione di interessi legittimi. Essi, in tal modo, contrastavano una  giurisprudenza “pietrificata”, come era stata  allora definita, e, dunque, sono stati tutti altamente temerari, giacché sapevano contro cosa andavano a scontrarsi: quanti di loro sarebbero oggi sul lastrico, se ci fosse stata l’inaccettabile previsione in commento? E, soprattutto, quando mai, senza quelle domande giudiziali  “impertinenti”, ci si sarebbe evoluti verso la responsabilizzazione della pubblica amministrazione?

Gli esempi potrebbero continuare all’infinito,  ma quel che preme qui è evidenziare un principio banale che sembra essere stato dimenticato. L’avvocato è un soggetto che esercita una funzione costituzionalmente essenziale, rappresentando uno dei pilastri fondamentali del processo: la difesa (art. 24 Cost.). E deve – come è ovvio –  poter esercitare tale funzione in piena libertà, non ‘sotto scacco’.

Infine, va aggiunto che, al termine di anni e sterili dibattiti, la discussione sui mali della giustizia ha condotto al paradossale risultato di spostare sugli avvocati l’asse della responsabilità dello stato in cui essa si trova: cioè di riversarla su chi rappresenta i cittadini che domandano giustizia (giacché l’avvocato, altra cosa da non dimenticare, non è il titolare del diritto in contesa, ma difende diritti altrui).

Ora, non bisogna certo essere degli aziendalisti di grido per rilevare che, se un sistema che offre un servizio lo fa in maniera disastrosa, la colpa non ricade certo su chi lo utilizza, ciòé dal lato della domanda di quel servizio, ma sulla struttura che lo eroga, cioè dal lato dell’offerta di quel servizio.

Ed è lì, allora, che bisogna incidere: con uomini, mezzi, strutture e, aggiungo, mentalità molto diverse. Non con politiche punitivo/deflattivo/scoraggianti che hanno l’inevitabile effetto di ritorcersi contro il cittadino-utente della giustizia-servizio.

E’ inaccettabile la motivazione a richiesta e la motivazione ‘per relationem’ in appello

La motivazione a richiesta, poi, non merita commenti (come la decisione in appello per relationem).

A parte l’art. 111, 6° co., della Costituzione, il cui testo è talmente chiaro da non richiedere spiegazioni, va ricordato che nella motivazione risiede tutta la funzione e, soprattutto, tutta la dignità e tutto il senso della funzione giudicante.

Il giudice-macchinetta “sì/no” è un parto davvero infelice e mi auguro che sia la stessa magistratura ad opporsi ad un’operazione di questo tipo.

E’ inaccettabile il passaggio dal rito ordinario a sommario d’ufficio

Ritengo inaccettabile, infine, la previsione del passaggio d’ufficio dal rito ordinario al rito sommario all’udienza di comparizione parti.

Una scelta così delicata, per tutte le conseguenze – anche istruttorie – che essa porta con sé, deve rimanere prerogativa assoluta ed esclusiva della parte che ne sopporta i relativi rischi.

Sul resto si può discutere…

 Il resto del provvedimento  – almeno ad avviso di scrive –  presenta luci ed ombre e, come tale,  può essere terreno di costruttiva e pacata discussione:a partire dalla facoltà del difensore di autenticare gli atti del giudizio, per arrivare alla previsione dell’accesso dell’UG alle banche dati in sede di ricerca dei beni, ed alla riduzione del termine di sospensione feriale. Tutto l’impianto, insomma, che tende ad accelerare i tempi processuali, senza però limitare i diritti fondamentali dei cittadini all’interno del processo stesso.

In conclusione

In conclusione, siamo di fronte ad un provvedimento dinanzi al quale l’Avvocatura deve fare valere il proprio ruolo, il quale, vale la pena ripeterlo ancora una volta, consiste nel difendere i diritti dei cittadini per assicurare loro non un verdetto purchessia, ma un verdetto ‘giusto’: un verdetto, cioè, emesso da un giudice terzo ed imparziale, dinanzi a parti con eguale dignità, entro la cornice di un processo rapido, ma pur sempre rispettoso dei diritti fondamentali delle parti stesse e dei loro difensori, svolto, ultimo, ma non meno importante, in strutture dignitose, funzionali e ben organizzate.

Sarà un’occasione per far valere i diritti di tutti, come facciamo ogni giorno.

 Documenti & materiali

Scarica il testo del d.d.l. di riforma del processo civile
Scarica il testo della relazione al d.d.l. di riforma del processo civile
Leggi il testo del comunicato stampa del C.d.M.
Guarda la conferenza stampa del Ministro Cancellieri

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Author: Avv. Luca Lucenti

Avvocato, nato a Pesaro il 20 ottobre 1961. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1991. Abilitato al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Responsabile di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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