La circolare ministeriale in materia di negoziazione assistita familiare: alcuni chiarimenti Esenzione dal contributo unificato e dai diritti di copia per entrambi le fasi del procedimento; varie ed eventuali

By | 23/09/2015

E’ stata recentemente inviata dal ministero della giustizia ai diversi uffici giudiziari  una circolare in materia di “negoziazione assistita familiare”, l’ormai noto istituto giuridico introdotto dall’art. 6, comma 2, L. 10/11/2014, n. 162  di conversione del D.L., 12/09/2014, n. 132, che consente alle parti interessate di addivenire ad una convenzione di negoziazione assistita, con l’assistenza obbligatoria di uno o più avvocati, destinata ad incidere sul matrimonio e sui relativi rapporti, anche economico patrimoniali, dei coniugi.

Vi segnaliamo, dunque, i principali contenuti della circolare in commento, tra cui in particolare troviamo:

– l’immediata “messa in uso” presso le segreterie giudiziare di un c.d. “registro di comodo”, ove registrare i dati essenziali dei procedimenti di negoziazione assistita presentati dagli avvocati, con indicazione dei nominativi delle parti e degli avvocati, della data di ricezione dell’accordo e del tipo di accordo stesso, il tutto in attesa che venga istituito un registro informatico presso le Procure della Repubblica;

– l’analoga previsione del detto “registro di comodo” per (l’eventuale) fase successiva del procedimento avanti il Presidente del Tribunale competente, il tutto sempre nell’attesa della istituzione del registro informatico. I procedimenti di questa seconda fase, infatti, non potrebbero assumere il ruolo dei registri della cancelleria di volontaria giurisdizione, poichè così facendo le relative rilevazioni statistiche risulterebbero inevitabilmente “falsate”;

– l’esenzione dal contributo unificato e dai diritti di copia per il rilascio di copia autentica dei provvedimenti autorizzativi : la novità in parola non è di poca evidenza se si consideri che tali procedimenti, producendo gli effetti e tenendo luogo «dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o divorzio», devonsi parificare a tutti gli effetti a quest’ultima tipologia di procedimenti giudiziali. Devesi, inoltre, considerare che l’esenzione dai diritti di copia per il rilascio di copia autentica del nulla osta o autorizzazione del PM, trova la sua ragione giustificativa nel fatto che all’avvocato viene consegnato l’originale del relativo provvedimento autorizzativo, mentre presso le segreterie giudiziarie verranno conservate, in un apposito archivio, le copie autentiche dei provvedimenti medesimi;

– da ultimo, la circolare rimanda ad altro parere emanato dall’agenzia delle entrate che ha disposto in merito alla esenzione dal pagamento dell’imposta di registro relativamente agli accordi depositati presso la segreteria della Procura della Repubblica competente nel procedimento di negoziazione assistita.

Una breve considerazione conclusiva si rende necessaria alla luce del fatto che la circolare in questione chiarisce sì i termini delle esenzioni in materia, ma, per fare ciò, stabilsce espressamente che è istituito un monitoraggio semestrale al fine di verificare gli scostamenti, rispetto alle previsioni, delle entrate per l’Erario ed, in ipotesi di forte diminuzione di queste ultime, si provvederà all’aumento degli importi del contributo unificato di cui all’art. 13 D.P.R. n. 115/2002.

Ed, a parere di chi scrive, la circostanza in commento sembrerebbe di quasi certa verificazione, peraltro in tempi piuttosto brevi; è chiaro allora che le previsioni di gratuità di tali procedimenti verranno comunque “scontate” con altra modalità.

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