Cedolare secca: ridotta al 10%


L’entrata in vigore del D.L. 47/2014, a partire dal 29 marzo 2014 (giorno seguente la pubblicazione in gazzetta n. 73 del 28/03/2014), cd. Piano Casa, ha comportato una riduzione percentuale dell’aliquota della cedolare secca, che, in caso di canone concordato, dall’originario 15% è stata portata al 10%.

La cedolare secca – sostitutiva dell’imposta Irpef in relazione ai canoni delle locazioni di immobili ad uso abitativo e sostitutiva altresì delle relative addizionali, nonché dell’imposta di registro e di bollo sul contratto di locazione (anche nelle ipotesi di risoluzione e di proroga) – quale alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente è, dunque, oggi ancora più vantaggiosa e conveniente.

La normativa di riferimento

La cedolare secca sugli affitti è stata introdotta con il d.lgs. 14/03/2011, n. 23 (in G.U., 23/03/2011, n. 67) sul «Federalismo fiscale municipale» e successive modifiche e integrazioni, allo scopo di semplificare e ridurre i costi connessi alla contrattazione locatizia ed al fine di scongiurare le pratiche elusive al regime ordinario spesso praticate dai proprietari (o dai titolari del diritto reale di godimento) di immobili urbani ad uso abitativo.

L’ambito di applicazione della disciplina in questione è, dunque, a partire dal periodo di imposta 2011, esclusivamente la contrattazione locatizia avente ad oggetto immobili ad uso abitativo (ivi comprese le locazioni brevi, non soggette all’obbligo di registrazione e quelle turistiche) appartenenti alla categoria catastale A (escluso A10, uffici e studi privati), ove il locatore sia una persona fisica.

Il D.L. 47/2014, cd. Piano Casa, consente oggi al locatore di esercitare l’opzione per la cedolare secca in termine sicuramente più agevolati rispetto al passato, a condizione che si tratti di contratti di locazione, come detto ad uso abitativo classe catastale A (escluso l’A10, uffici e studi privati), a canone concordato (3+2).

Il decreto in questione inoltre, introduce un nuovo articolo al d.lgs. 23/2011, l’art. 6-bis dal seguente tenore:

«L’opzione di cui al comma 1 può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative locate nei confronti di cooperative o enti senza scopo di lucro di cui al libro I, titolo II, del codice civile, purché sublocate a studenti universitari con rinuncia all’aggiornamento del canone di locazione o assegnazione»,

estendendo, così, la possibilità di usufruire del regime di tassazione previsto dalla disciplina in materia di cedolare secca anche a tali soggetti.

Documenti & materiali

Scarica il testo del d.lgs. 14/03/2011, n. 23
Scarica il testo del D.L. 47/2014, cd. Piano Casa

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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