Cassa avvocati: operazione cittadinanza previdenziale al via


Con l’entrata in vigore del Regolamento di attuazione dell’art. 21, comma 8 e 9, L. 247/2012 concernente l’obbligo di iscrizione alla previdenza forense la Cassa Forense ha intrapreso la procedura per l‘iscrizione ex officio di tutti gli avvocati iscritti all’albo.

Si parla infatti di operazione “cittadinanza previdenziale” per significare che nel corso del periodo fine 2014-inizio 2015 si procederà all’iscrizione alla Cassa Forense di oltre 50.000 avvocati di ogni età.

Il procedimento di iscrizione d’ufficio ha preso avvio dopo la seduta della Giunta Esecutiva della Cassa tenutasi il giorno 28/11/2014, ove si è deliberata l’iscrizione d’ufficio di circa 40.000 avvocati (i cui nominativi erano stati precedentemente comunicati dai Consigli dell’Ordine e dal CNF per gli iscritti nell’albo speciale), i quali riceveranno entro breve, o hanno già ricevuto, la relativa comunicazione a mezzo raccomandata a/r ovvero a mezzo pec.

Tale comunicazione conterrà anche il conteggio dei contributi minimi dovuti per le annualità 2014 e 2015, con possibilità di effettuare pagamenti rateali nel corso dell’anno 2015.

Dalla ricezione della comunicazione di iscrizione d’ufficio alla Cassa Avvocati per i destinatari neo iscritti inizierà a decorrere un duplice termine, rispettivamente di 90 giorni e di 6 mesi, a seconda che si voglia optare per la cancellazione dall’albo forense ovvero, nella diversa ipotesi di mantenimento di iscrizione, per la richiesta di retrodatazione dell’iscrizione.

Vediamo come.

– Nel caso in cui il neo iscritto decida, entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della comunicazione in questione, di cancellarsi dall’albo, eviterà il versamento dei contributi minimi 2014 e 2015, mentre permarrà comunque a suo carico l’obbligo di versamento del contributo integrativo pari al 4% del volume di affari effettivamente prodotto.
I COA ed il CNF poi daranno notizia alla Cassa dei provvedimenti di cancellazione adottati, oltre che di ogni provvedimento inerente la tenuta dell’albo, con la conseguenza che in ipotesi di cancellazione dall’albo, la Cassa provvederà a propria volta a deliberarne d’ufficio la cancellazione.

– Viceversa, nel caso in cui il neo iscritto decida di mantenere la propria iscrizione, potrà decidere, nel termine di 6 mesi dalla ricezione della predetta comunicazione, di retrodatare la propria iscrizione.
L’iscrizione potrà, infatti, essere estesa agli anni di pratica forense (sino ad un massimo di 5 anni a partire dal conseguimento della laurea e ad eccezione del periodo in cui il praticante abbia svolto in contemporanea attività di lavoro subordinato) e/o per i primi 3 anni di iscrizione all’albo e per il 2013. In tali ipotesi il pagamento dovrà avvenire in un’unica soluzione ovvero con una rateazione su base triennale.

Nello stesso termine di sei mesi è, inoltre, consentito agli avvocati over  40 e neo iscritti di ottenere i benefici relativi a pensioni di inabilità o invalidità, pensione indiretta e di vecchiaia, corrispondendo un importo pari al doppio dei contributi minimi, soggettivo ed integrativo, in misura piena dall’anno di decorrenza dell’iscrizione e per ciascun anno a partire da quello del compimento del 39° anno di età sino a quello anteriore alla decorrenza di iscrizione d’ufficio.

Rimane, invero, meramente facoltativa l’iscrizione alla Cassa per gli esercenti la pratica forense.

Documenti & materiali

Scarica il testo della L. 247/2012
Leggi il comunicato stampa pubblicato sul sito della Cassa Forense
Vedi il Regolamento di attuazione della legge 247/2012

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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