Avvocato specialista: predisposto lo schema di regolamento


Il Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, ha disposto la trasmissione al CNF, al Consiglio di Stato ed alle competenti commissioni parlamentari, al fine di acquisirne il parere al riguardo, dello schema di due regolamenti riguardanti la difesa d’ufficio nei processi penali e, per quel che qui interessa, la disciplina della specializzazione degli avvocati, da emettersi con decreto del Ministero della Giustizia.

A rendere nota la notizia è proprio un comunicato stampa del Ministero della Giustizia del 18/03/2014.

L’art. 9 della L. 247/2012 ‘Nuova disciplina della professione forense’

 Facendo un passo indietro, si ricorderà che l’art. 9 L. 247/2012 (‘Nuova disciplina della professione forense’) aveva demandato al Ministero della Giustizia l’emanazione delle norme regolamentari per stabilire le modalità di svolgimento dei percorsi formativi per acquisire il titolo di avvocato specialista, nonché la fissazione dei parametri e dei criteri per valutare la comprovata esperienza professionale in una determinata area di specializzazione.

Tale norma aveva inoltre previsto che fosse il CNF (o apposito comitato costituito ad hoc da quest’ultimo) l’esclusivo ente deputato all’attribuzione del titolo di ‘specialista’, previa trasmissione della relativa domanda ad opera dei COA di appartenenza dell’avvocato richiedente e previa, naturalmente, valutazione della sussistenza dei requisiti sopra richiamati.

Lo schema di regolamento 

 Il testo del D.M (come detto trattasi ancora di uno schema) ‘Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell’art. 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247‘, si compone di una quindicina di articoli e di una tabella, ove vengono elencate le aree di specializzazione per il conseguimento del titolo di avvocato specialista, che può essere conseguito per una sola di esse.

Le aree di specializzazione sono le seguenti:
– diritto delle persone e della famiglia;
– diritto della responsabilità civile;
– diritto penale;
– diritti reali, condominio e locazioni;
– diritto dell’ambiente;
– diritto amministrativo;
– diritto industriale  e della proprietà intellettuale;
– diritto commerciale e della concorrenza;
– diritto dell’esecuzione forzata e delle procedure concorsuali;
– diritto bancario e finanziario;
– diritto tributario;
– diritto del lavoro, della previdenza e dell’assistenza sociale;
– diritto dell’unione europea;
– diritto internazionale.

All’interno delle aree di specializzazione sono inoltre indicati gli ambiti di competenza.

Presupposti per il conseguimento del titolo e disposizioni comuni

 Come anticipato, i presupposti per il conseguimento del titolo sono due:

  1. la partecipazione ad un percorso formativo previsto dall’art. 7 del regolamento stesso (con superamento della prova finale);
  2. la comprovata esperienza professionale (assidua, prevalente e continuativa) maturata dall’avvocato nel corso degli anni in una delle aree di specializzazione.

Sono inoltre previsti ulteriori pre-requisiti, il possesso dei quali, unitamente ai presupposti appena menzionati, consentirà all’avvocato di richiedere il conseguimento del titolo: in particolare, si richiede che l’avvocato che presenta la domanda non abbia riportato, nei tre anni antecedenti la presentazione della domanda stessa, alcuna sanzione disciplinare (purché definitiva) che sia conseguita ad una condotta di violazione del dovere di competenza e di aggiornamento professionale ed, inoltre, che nei due anni precedenti, non abbia subito la revoca del titolo di specialista.

Una volta conseguito il titolo il nominativo dell’avvocato così qualificato è inserito in un apposito elenco predisposto dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza, consultabile anche per via telematica.

I percorsi di formazione

 Il percorso formativo per chi intende conseguire il titolo di specialista, si sviluppa in corsi di specializzazione, la cui organizzazione è demandata (con specifiche convenzioni stipulate con i COA e con istituzione di un comitato scientifico e di gestione) alle Facoltà, ai Dipartimenti e agli Ambiti di Giurisprudenza delle Università legalmente riconosciute, all’interno delle quali viene altresì scelto il corpo docente che dovrà essere composto da professori universitari, ricercatori, ma anche da avvocati di comprovata esperienza professionale, comunque patrocinanti innanzi alle Magistrature Superiori, oltre a magistrati ed altri esperti della specifica area di interesse.

I corsi, che potranno anche avvenire a distanza con modalità telematiche, dovranno avere almeno una durata di due anni ed una didattica non inferiore a 200 ore, mentre la didattica frontale potrà essere di 150 ore, con obbligo di frequenza nella misura minima di 2/3 delle lezioni complessive.
Al termine di ciascun corso è inoltre prevista una prova valutativa di superamento finale da effettuarsi ad opera di una commissione che non comprenda al suo interno i docenti che abbiano tenuto i corsi.

La comprovata esperienza

 Il secondo requisito, richiesto in alternativa al percorso formativo appena delineato, consiste nella dimostrazione ad opera dell’avvocato di un duplice ordine di requisiti:

1) una anzianità di iscrizione all’albo di almeno 8 anni, purché sia stata ininterrotta e senza sospensioni;
2) l’esercizio negli ultimi cinque anni, in maniera assidua, prevalente e continuativa, della professione di avvocato in una delle previste aree di specializzazione sopra richiamate: la relativa prova dovrà essere offerta con la produzione di una serie di documentazione, giudiziale e/o stragiudiziale, atta a comprovare che gli incarichi professionali conferiti all’avvocato siano almeno 50 per ciascun anno.

Il mantenimento del titolo

 Una volta conseguito il titolo di specialista, l’avvocato dovrà comunque seguire un percorso di aggiornamento, di cui dovrà fornire le relative attestazioni al proprio Consiglio dell’Ordine il quale provvederà a sua volta a trasmetterlo al CNF unitamente ad una valutazione non vincolante, percorso che potrà essere sostituito, in alternativa, solo dalla comprovata attività (sempre assidua, prevalente e continuativa) professionale dell’avvocato nell’area di specializzazione in questione per almeno 50 incarichi annui.

Il titolo, così acquisito, potrà essere revocato (la cui circostanza non è in ogni caso ostativa ad un nuovo conseguimento) sempre da parte del CNF a seguito di sanzione disciplinare definitiva conseguente alla violazione messa in atto dall’avvocato del sopra richiamato dovere di competenza o di aggiornamento professionale ovvero dal mancato ottemperamento agli obblighi di formazione continua o di deposito della documentazione richiesta a comprova dell’esercizio continuativo.

Documenti & materiali 

Scarica il testo della L. 247/2012 
Scarica il testo dello schema di regolamento dell’avvocato specialista
Leggi il comunicato stampa del Ministero della Giustizia del 18/03/2014

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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