Come pago il mio avvocato? Dal 28 marzo anche con il bancomat


Lo avevamo già anticipato nel nostro post del 4 novembre scorso che «a decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito.(….)».
Ciò è infatti quanto prevedeva e prevede l’art. 15, comma 4, del DL 179/2012 (conv. con mod. dalla L. 221/2012), obbligo, tuttavia, rimasto sino ad oggi inattuato in attesa dell’emanazione degli appositi decreti ministeriali attuativi così come indicato dall’art. 15, comma 5, del citato decreto.

La pubblicazione in GU del DM attuativo

 Ebbene proprio in questi giorni, per l’esattezza in data 27/01/2014, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 24/01/2014 “Definizioni e ambito di applicazione dei pagamenti mediante carte di debito adottato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Vediamone subito il contenuto.

Soggetti destinatari dell’obbligo

  Innanzitutto occorre individuare chi sono i soggetti destinatari della nuova disciplina e degli obblighi da essa prescritti.
Il DL 179/2012 aveva genericamente previsto che l’obbligo di accettare pagamenti tramite le cd. ‘carte di debito’ incombesse su quei «soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi anche professionali», includendo, dunque, nel novero dei soggetti obbligati la categoria dei professionisti (avvocati, notai, commercialisti, etc.), affiancandola alla tradizionale categoria degli imprenditori. E, infatti, ora l’art. 1, lett. d) del DM 24/01/2014 definisce a sua volta come “esercente” «il beneficiario, impresa o professionista, di un pagamento abilitato all’accettazione di carte di pagamento anche attraverso canali telematici».
L’individuazione dei soggetti destinatari dell’obbligo non è questione di poco conto dal momento che per accettare pagamenti con carte di debito l’esercente, come sopra identificato, deve preventivamente dotarsi di un apposito dispositivo (POS) rilasciato da un istituto di credito e sostenerne i relativi ed anche, per certi aspetti ragguardevoli, costi.
Il citato DM intervenuto sul punto ha, al momento, adottato una situazione di compromesso prevedendo che siano tenuti ad osservare l’obbligo solo quei soggetti, o meglio esercenti come sopra indicati, il cui fatturato sia superiore a duecentomila euro (200.000), avuto riguardo all’anno precedente rispetto a quello nel corso del quale è effettuato il pagamento.
Dunque, allo stato, l’obbligo di accettare pagamenti attraverso carte di debito incomberà solo su quei professionisti ed imprese che abbiano un elevato giro d’affari ed un altrettanto elevato fatturato, quantomeno in questa prima fase definita applicativa dallo stesso DM, come appresso indicato.

Soglia del pagamento

Si evidenzia, inoltre, che il decreto attuativo all’art. 2 ha previsto che l’obbligo di accettare pagamenti attraverso i citati canali telematici sorge per il pagamento di importi superiori a trenta euro (30) dovuti in relazione all’acquisto di prodotti od alla prestazione di servizi.

Modalità del pagamento telematico introdotto dalla nuova disciplina

Si è visto che, tanto la legge istitutrice del nuovo obbligo quanto il decreto attuativo di riferimento, nell’indicare gli strumenti telematici di pagamento che, nei dovuti e previsti limiti, i soggetti tenuti non possono rifiutarsi di accettare, si riferiscono alle cd. ‘carte di debito’. Ma cosa si intende per ‘carte di debito’? In termini comuni e generali tra queste possono certamente comprendersi: le carte di credito ‘tradizionali’, i bancomat, le carte di credito ‘prepagate’, nonché gli ulteriori ritrovati del sistema bancario e propri di ciascun istituto, che in tale sede è impossibile annoverarli tutti.

Tuttavia, ai fini della presente disciplina, il DM definisce ‘carta di debito’ quello «strumento di pagamento che consente al titolare di effettuare transazioni presso un esercente abilitato all’accettazione della medesima carta, emessa da un istituto di credito, previo deposito di fondi in via anticipata da parte dell’utilizzatore, che non finanzia l’acquisto ma consente l’addebito in tempo reale».
Stando alla definizione normativa parrebbe, dunque, che per carte di debito debbano intendersi, sempre ai fini della disciplina in esame, solo i bancomat, in forza dei quali, per l’appunto, la transazione finanziaria avviene in tempo reale, cioè come se fosse avvenuta in denaro contante, con esclusione, quindi, delle carte di credito ‘tradizionali’, che viceversa finanziano l’acquisto, e per certi versi, con esclusione anche delle carte ‘prepagate’ nella misura in cui si avvalgono degli stessi circuiti delle loro ‘sorelle maggiori’.

Entrata in vigore della disciplina

L’art. 3, comma 3, del citato DM stabilisce che le disposizioni in esso previste entreranno in vigore decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione in G.U. del citato decreto, cioè a dire a partire dal 28 marzo 2014.
A ciò si aggiunga che il predetto decreto nell’aver impartito le prime disposizioni attuative della disciplina prevista dal DL 179/2012, ha da subito limitato il proprio raggio di applicazione, stabilendo tali disposizioni attuative si applicheranno sino al 30 giugno 2014, in sede di una cd. prima fase applicativa.
Ed, infatti, lo stesso art. 3 del medesimo DM prevede poi che entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore, ovvero entro il 26 giugno 2014, in sostanza quasi a ridosso del termine della citata prima fase applicativa (30/06/2014), potranno «essere individuate nuove soglie e nuovi limiti minimi di fatturato rispetto a quelli individuati ai sensi dell’articolo 2 del presente decreto» e che potrà essere, altresì, «disposta l’estensione degli obblighi ad ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili».
Insomma attendiamo di vedere cosa succederà nei prossimi mesi.

Conclusioni

Il quadro della situazione può in conclusione così riassumersi:

  1. dal 28/03/2013 e sino al 30/06/2014 gli esercenti, ovvero imprese e professionisti con fatturato superiore da € 200.000,00 saranno obbligati ad accettare pagamenti attraverso modalità telematiche e con l’utilizzo di carte di debito;
  2. il suddetto obbligo sorge per gli acquisti che superano il valore di € 30,00;
  3. per carte di debito ai fini delle normativa in questione devono, al momento, intendersi solo quelle carte che consentono l’addebito del pagamento in tempo reale (ad es. Bancomat);
  4. terminata la fase applicativa (30/06/2014) e comunque non oltre il 26/06/2014 il Ministero potrà rivedere le soglie ed i limiti di fatturato in riferimento all’individuazione dei destinatari dell’obbligo.

Da ultimo, preme segnalare che al momento non è stata prevista alcuna sanzione per quei soggetti, che pur identificati quali destinatari della nuova disciplina, non si adegueranno alle prescrizioni loro imposte, dotandosi degli appositi dispositivi telematici.
Ma, la norma c’è, i tempi sono ristretti e, dunque, prudenza e diligenza invitano ad iniziare ad organizzarsi.

Documenti & materiali

Scarica il testo del DM 24/01/2014
Scarica il testo del D.L. 179/2012 conv. con mod. dalla L. 221/2012

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Author: Avv. Claudia Gianotti

Avvocato, nata a Pesaro il 08 settembre 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2011. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione fiscale di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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