Avvocati stabiliti: una decisione delle Sezioni Unite della Cassazione A margine della sentenza Cass. Civ., Sez. Unite, 15/03/2016, n. 5073


«L’avvocato stabilito, che abbia acquisito la qualifica professionale in altro Stato membro dell’Unione Europea, può ottenere la dispensa dalla prova attitudinale di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 115, art. 8, se – nel rispetto delle condizioni poste dal D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, art. 12, di attuazione della direttiva 98/5/CE, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale – abbia esercitato in Italia in modo effettivo e regolare la professione con il titolo professionale di origine per almeno tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell’albo degli avvocati. Tale presupposto non è integrato ove l’avvocato stabilito abbia esercitato la professione, seppur in buona fede, con il titolo di avvocato invece che con il titolo professionale di origine».

E’ il principio di diritto enunciato dalla recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione (nella specie, trattasi di Cass. Civ., Sez. Unite, 15/03/2016, n. 5073) nel rigettare il ricorso promosso da un abogado che si era visto rifiutare, per ben due volte (in prima battuta dal COA di appartenenza e, poi, dal CNF) la domanda volta ad ottenere la dispensa dalla prova attitudinale ed il passaggio dell’iscrizione all’albo ordinario.

Il caso

La vicenda trae origine dalla domanda di un abogado che, iscritto nella sezione dedicata agli  avvocati stabiliti ed avendo esercitato in modo continuativo per la durata di tre anni, la professione di avvocato sul territorio nazionale, aveva richiesto l‘iscrizione diretta nell’albo ordinario, con dispensa dalla prova attitudinale prevista dall’art. 8, D.LGS. n. 115/1992.

Sia il COA di appartenenza (Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma), che il CNF in secondo grado, avevano respinto l’istanza, motivando il diniego con la mancanza dei requisiti di legge.

In particolare, l’abogado in questione, per tutta le durata temporale di esercizio della professione, aveva utilizzato impropriamente il titolo di avvocato, anzichè il titolo professionale di origine (nella specie quello diabogado“; l’abilitazione era stata infatti acquisita in Spagna), con ciò contravvenendo alle disposizioni di legge (art. 8, D.LGS. n. 115/1992).

Dal canto suo, l’abogado in questione, ritenendo ilegittima la decisione del CNF, aveva ricorso avverso la medesima affidandonsi ad un unico motivo di ricorso consistente nella denunciata violazione e falsa applicazione del D.LGS n. 96/2001, artt. 7-14, sul presupposto che, a suo avviso, ai fini dell’iscrizione nel ruolo ordinario, avrebbe dovuto ritenersi sufficiente l’aspetto sostanziale di esercizio effettivo per la durata triennale della professione nel contesto nazionale e non, invece, l’aspetto puramente formale dell’utilizzo del titolo di avvocato.

Le Sezioni Unite, con la pronuncia in commento, ritiengono infondato il ricorso in questione.

Segnatamente, i consiglieri della Corte, nel richiamare i requisiti che consentono la dispensa dalla prova attitudinale – tra cui, la durata triennale dell’esercizio della professione forense; l’effettività e la regolarità, anche sotto il profilo deontologico, di tale esercizio – quanto all’ultimo requisito richiesto, l‘utilizzo del titolo di origine, precisano che la violazione della relativa prescrizione di legge, oltre ad impedire l’iscrizione nel suddetto albo, configura un esercizio abusivo della professione, condotta sanzionata penalmente (art, 348 C.P.).

E, dunque, conclude la sentenza, al di là dell’eventuale buona fede in capo all’avvocato abusivo nella spendita del titolo di avvocato, ciò che rileva è il soddisfacimento delle condizioni richieste dalla legge sopra citate.

La prassi ordinistica

Da ultimo si segnala che, come avevamo ricordato in un precedente post, anche nella prassi ordinistica si è riscontrata la tendenza a limitare l’iscrizione dell’avvocato stabilito nell’albo ordinario.

Si veda tra le tante, una recente Circolare del COA di Bologna che aveva imposto limiti ben precisi all’esercizio della professione forense in Italia da parte di chi, cittadino comunitario, abbia conseguito il titolo in uno dei paesi della comunità europea, in ragione del fatto che, stando alle statistiche, il 92% degli avvocati stabiliti è di nazionalità italiana, con la conseguenza che la via “facilitata” sembra costituire più un’elusione della normativa di legge anziché l’attuazione dei principi comunitari di libera circolazione delle persone.

Il COA di Bologna aveva, in particolare, sostenuto l’assoluta esclusione dall’iscrizione all’albo ordinario di chi abbia speso il titolo di avvocato e, di converso, richiedeva, ai fini della suddetta iscrizione, l’indicazione chiara della qualifica di avvocato stabilito (ad es. non è consentito l’utilizzo delle abbreviazioni “stab.” o l’utilizzo della sola lettera “S”, trattandosi di segni che la collettività non è in grado di interpretare).

Per ciò che concerne l’attività giudiziale, il COA di Bologna aveva infine affermato che l‘avvocato stabilito «deve agire di intesa con un professionista abilitato a esercitare la professione con il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l’autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell’osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori». Tale intesa – che, deve risultare da una scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi al giudice adito o all’autorità procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell’assistito – deve comunque essere fornita per ogni singola procedura.

Documenti & materiali

Leggi il testo di Cass. Civ., Sez. Unite, 15/03/2016, n. 5073
Scarica la Circolare n. 70 del 28/09/2015 dell’Ordine degli Avvocati di Bologna
Scarica il testo della legge professionale forense (L. 247/2012)
Scarica il testo del D.LGS. 02/02/2001, n. 96

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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