Avvocati: l’illecito disciplinare non è strettamente tipizzato In G.U. la riforma del codice deontologico

By | 18/04/2018

E’ stato pubblicato in G.U. Serie Generale n.86 del 13/04/2018 il testo delle modifiche al Codice Deontologico Forense che erano state approvate dal C.N.F. nella seduta dello scorso 22/09/2017.

La tipizzazione solo tendenziale dell’illecito disciplinare

La prima, che è anche quella di maggior rilievo, riguarda l’art. 20 del codice deontologico, modificato come da tabella che segue:

ART. 20 Codice Deontologico Forense – Responsabilità disciplinare
Vecchio testo Nuovo testo
La violazione dei doveri di cui ai precedenti articoli costituisce illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste nei titoli II, III, IV, V, VI di questo codice. 1. La violazione dei doveri e delle regole di condotta di cui ai precedenti articoli e comunque le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta imposti dalla legge o dalla deontologia costituiscono illeciti disciplinari ai sensi dell’art. 51, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
2. Tali violazioni, ove riconducibili alle ipotesi tipizzate ai titoli II, III, IV, V e VI del presente codice, comportano l’applicazione delle sanzioni ivi espressamente previste; ove non riconducibili a tali ipotesi comportano l’applicazione delle sanzioni disciplinari di cui agli articoli 52 lettera c) e 53 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, da individuarsi e da determinarsi, quanto alla loro entita’, sulla base dei criteri di cui agli articoli 21 e 22 di questo codice.

La riforma in questione si era resa necessaria, come emerge della relazione di accompagnamento alla proposta della stessa, sia per

«ribadire in modo incontestabile il principio della tipicità meramente tendenziale del nuovo codice ad evitare che possa essere inopinatamente posto in dubbio il fatto, peraltro pacifico, che nel nuovo sistema deontologico l’illecito, quand’anche non tipizzato dalla fonte regolamentare, sia compiutamente disciplinato dalla legge e dal Codice Deontologico»,

sia per riaffermare, come continua la relazione citata, il principio

«cardine di tutto l’ordinamento forense e non solo del codice deontologico, secondo il quale tutto ciò che costituisce violazione da parte di un avvocato della legge o delle regole di comportamento, anche non professionali, assume rilevanza disciplinare a tutela dell’interesse pubblico al corretto esercizio della professione nonché dell’immagine della categoria».

Dovere di informativa al cliente esteso alla negoziazione

La seconda modifica riguarda, invece, il terzo  comma dell’art.  27 Cod. Deon. ed è intesa a specificare che l’onere di informare la parte assistita concerne anche  la possibilità di avvalersi della negoziazione assistita.

Il nuovo testo è il seguente:

ART. 27 Codice Deontologico Forense – Dovere di informazione
Vecchio testo Nuovo testo
3. L’avvocato, all’atto del conferimento dell’incarico, deve informare la parte assistita chiaramente e per iscritto della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione previsto dalla legge; deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge. 3. L’avvocato, all’atto del conferimento dell’incarico, deve informare chiaramente la parte assistita della possibilita’ di avvalersi del procedimento di negoziazione assistita e, per iscritto, della possibilita’ di avvalersi del procedimento di mediazione; deve altresi’ informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge.

Entrata in vigore

Essendo stata la modifica in questione pubblicata in G.U. in data 13/04/2018, la stessa entrerà in vigore, ai sensi dell’art. 3, 4° co. , L. Prof. ,  il giorno 12/06/2018.

Documenti & materiali

Scarica l’estratto della G.U. n.86 del 13/04/2018
Scarica la relazione di accompagnamento alle modifiche
Consulta la pagina del sto del CNF dedicata alla modifica

 

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