Avvocati: illegittimo il regolamento elettorale Il TAR del Lazio accoglie il ricorso delle associazioni

By | 13/06/2015

Interrompiamo la quiete di questo sabato quasi estivo per segnalarvi una importante novità in tema di elezioni forensi, che, come sappiamo, si trovavano sub judice, all’esito della sospensione cautelare del Consiglio di Stato, di cui vi avevamo parlato nel nostro post del 18 febbraio scorso.

Ebbene, il TAR Lazio, che si era riservato la decisione all’esito dell’udienza di merito tenutasi lo scorso 20/05/2015, con sentenza N. 08332/2015 REG.PROV.COLL. sul ricorso N. 15617/2014 REG.RIC., depositata oggi, 13/06/2015, ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 7 e dell’articolo 9 del D.M. 10/11/2014, n. 170 Regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei Consigli degli Ordini circondariali forensi»), in rapporto dall’art. 28, 2°e 3 co., L. Professionale.

Al termine di un articolato percorso motivazionale, infatti, il TAR Lazio ha affermato come appaia chiara

«l’illegittimità degli articoli 7 e 9 del regolamento ministeriale impugnato nella parte in cui: a) consentono a ciascun elettore di esprimere un numero di preferenze pari al numero di candidati da eleggere; b) consentono la presentazione di liste che contengano un numero di candidati pari a quello dei consiglieri complessivamente da eleggere e c) prevedono che le schede elettorali contengano un numero di righe pari a quello dei componenti complessivi del consiglio da eleggere»,

conseguentemente annullando in parte qua il regolamento elettorale sopra citato.

Nell’attesa di potervi ragguagliare in modo più approfondito in ordine al provvedimento in esame ed alle sue conseguenze sulle elezioni svolte sulla base del regolamento elettorale dichiarato illegittimo, abbiamo ritenuto utile segnalarVi la circostanza.

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