Sovraindebitamento di socio illimitatamente responsabile: il Tribunale di Rimini lo ammette Trib. Rimini, Sez. II, 12/03/2018

By | 12/04/2018

Un’interessante recente decisione del Tribunale di Rimini (Trib. Rimini, Sez. II, 12/03/2018) ha decisamente optato, con una venatura motivazionale a parere di chi scrive del tutto condivisibile, per l’ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 27/01/2012, n. 3 del socio di società in nome collettivo, in quanto tale fallibile in estensione ai sensi dell’art. 147 L. Fall.1

Il problema

Come noto, il punctum pruriens della questione sta nel tenore testuale dell’art. 7, 2° co., lett. a), L. 27/01/2012, n. 3, cit., secondo cui la proposta di accordo del debitore non è ammissibile quando questi sia «soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo».

Il tenore testuale della disposizione appena richiamata, prevedendo l’alternatività tra assoggettabilità a fallimento del debitore e ricorso alla procedura ex L. 3/2012 cit., pare infatti escludere dalla sfera di applicabilità di tale normativa i soci illimitatamente responsabili delle società di persone, soggetti fallibili, quantomeno “in estensione”, a mente dell’art. 147 L. Fall. sopra citato.

La pronuncia Trib. Milano, Sez. II, 18/08/2016

Ed in effetti, il Tribunale di Milano, in una decisione dell’agosto 2016 (Trib. Milano, Sez. II, 18/08/2016) era stato alquanto deciso nel non ammettere alla procedura di sovraindebitamento il socio accomandatario di una s.a.s., proprio sulla base della testuale previsione del citato art. 7, L. 27/01/2012, n. 3.

Il ragionamento seguito dal Tribunale ambrosiano per giungere a tale conclusione valorizza il dato testuale di tale norma, in funzione di raccordo tra le due distinte procedure in questione: fallimentare, da un lato, e di sovraindebitamento, dall’altro.

L’esclusione viene così giustificata, da un lato, sulla base della considerazione che i debiti del soggetto fallibile in estensione

«sono anche quelli sociali di cui è illimitatamente responsabile, perciò, sembra incongruente procedere ad una sistemazione della situazione debitoria senza considerare tutti i debiti sociali oltre a quelli [di tale soggetto NdR], così come si dovrebbe provvedere a liquidare il valore della quota posseduta come componente del patrimonio».

Dall’altro, rilevando altresì che

«in qualunque momento la società potrebbe fallire trascinando il socio nel fallimento, a meno che non si voglia affermare che il sovraindebitamento produce la sottrazione all’effetto di cui al 147 l.f., affermazione che in concreto appare assai priva di riscontro legislativo valido e di supporto logico».

La pronuncia Trib. Prato, Sez. Fall., 16/11/2016

Proprio quest’ultima conclusione tratta dal precedente milanese di cui sopra, tuttavia, finisce con il sorreggere la decisione di segno completamente opposto, cui ebbe a pervenire il Tribunale di Prato (Trib. Prato, Sez. Fall., 16/11/2016) pochi mesi dopo.

Il giudice toscano, infatti, anch’esso investito del ricorso ex L. 3/2012 cit. da parte di una socia di società di persone, ritenne ammissibile l’istanza proprio perché

«nell’ipotesi di fallimento in estensione l’attivo, nel frattempo conservato a tutela dei creditori, potrà essere acquisito dal curatore».

Dunque, seguendo la logica della decisione del Tribunale di Prato ora in commento, l’eventualità del fallimento in estensione del socio di società di persone non impedisce il ricorso di questi alla procedura di sovraindebitamento (quantomeno nei casi in cui il soggetto è fallibile per estensione, come quelli di cui si discute), e, anzi, la procedura concorsuale ne risulta addirittura maggiormente garantita.

La pronuncia Trib. Rimini, Sez. II, 12/03/2018

E veniamo, da ultimo, alla recente pronuncia del Tribunale di Rimini (Trib. Rimini, Sez. II, 12/03/2018), che chiude il trittico di decisioni sul tema in esame e che a propria volta conclude nel senso della piena ammissibilità del sovraindebitamento nell’ipotesi di soggetti fallibili ex art. 147 L. Fall. qui in esame.

Carattere indiretto della fallibilità del socio

La motivazione si snoda attraverso tre distinti passaggi, il primo dei quali fa premio sulla fallibilità “indiretta” del socio di società personali.

Secondo il Tribunale, infatti

«atteso che il socio illimitatamente responsabile non è imprenditore, in sede di estensione del fallimento della società non viene valutata la sua insolvenza e non vi è ragione per sostenere che egli, per ottenere l’esdebitazione, sia tenuto ad attendere la dichiarazione di fallimento della società».

L’art. 12 L. 3/2012 prevede la possibilità del fallimento consecutivo

Il secondo argomento fa, invece, premio sul dato testuale di cui all’art. 12, 5° co., L. 3/2013 cit.,2 disposizione che

«prevede espressamente l’ipotesi del consecutivo fallimento del debitore che abbia proposto un accordo di composizione della crisi omologato».

La delega per la riforma fallimentare prevede l’ampliamento ai soci

Il terzo, argomento, infine – che, almeno a parere di chi scrive, pare essere quello, almeno in prospettiva, decisivo – si basa sul tenore testuale dell’art. 9, 1° co., lett. a), L. 19/10/2017, n. 1153  (legge delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza), che, come rileva il provvedimento in commento

«indica al legislatore delegato il criterio direttivo di includere nella procedura di sovraindebitamento i soci illimitatamente responsabili, e può certamente integrare criterio interpretativo della normativa vigente».

Un ulteriore passo avanti, dunque, verso una soluzione che appare sicuramente equa, oltre che rispondente a principi di comune buon senso .

Documenti & materiali

Scarica Trib. Rimini, Sez. II, 12/03/2018
Scarica Trib. Milano, Sez. II, 18/08/2016
Scarica Trib. Prato, Sez. Fall., 16/11/2016

Note al testo

1. Art. 147 L. Fall. «Società con soci a responsabilità illimitata. «[1] La sentenza che dichiara il fallimento di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili. [2] Il fallimento dei soci di cui al comma primo non può essere dichiarato decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le formalità per rendere noti ai terzi i fatti indicati. La dichiarazione di fallimento è possibile solo se l’insolvenza della società attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata. [3] Il tribunale, prima di dichiarare il fallimento dei soci illimitatamente responsabili, deve disporne la convocazione a norma dell’articolo 15. [4] Se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta l’esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio fallito, dichiara il fallimento dei medesimi. [5] Allo stesso modo si procede, qualora dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale risulti che l’impresa è riferibile ad una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile. [6] Contro la sentenza del tribunale è ammesso ((reclamo)) a norma dell’articolo 18. [7] In caso di rigetto della domanda, contro il decreto del tribunale l’istante può proporre reclamo alla corte d’appello a norma dell’articolo 22».

2. Art. 12 L. 27/01/2012, n. 3 «Omologazione dell’accordo. [1] (…). [5] La sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l’accordo»

3. Art. 9, 1° co., lett. a), L. 19/10/2017, n. 115 «Sovraindebitamento. [1] Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, per la disciplina della procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, il Governo procede al riordino e alla semplificazione della disciplina in materia attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi: a) comprendere nella procedura i soci illimitatamente responsabili e individuare criteri di coordinamento nella gestione delle procedure per sovraindebitamento riguardanti più membri della stessa famiglia; (…)».

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Author: Avv. Luca Lucenti

Avvocato, nato a Pesaro il 20 ottobre 1961. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1991. Abilitato al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Responsabile di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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