Società in nome collettivo, responsabilità personale del socio e beneficium excussionis: una interessante pronuncia della Suprema Corte Cass. Civ., Sez. I, 10/01/2017, n. 279

By | 02/10/2017

Con una recente ed interessante pronuncia (Cass. Civ., Sez. I, 10/01/2017, n. 279), la Suprema Corte torna sulla questione della responsabilità personale del socio di società in nome collettivo per le obbligazioni contratte da quest’ultima e lo fa, da un lato, ribadendo alcuni principi ormai consolidati e, dall’altro, distinguendo, quanto al titolo della vocatio in jus del socio, i casi in cui questi sia convenuto in giudizio a fianco della società nella qualità di socio, da quelli in cui egli sia, invece, convenuto a titolo personale:  distinzione, come si vedrà,  destinata a riverberare conseguenze processuali di rilievo.

Il quadro normativo

Il quadro normativo di riferimento per il tema in esame è costituito in primo luogo dall’art. 2267, 1° co., C.C., dettato in materia di società semplice, a mente del quale, come noto,

«i creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale. Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci».

Il principio  di cui sopra viene declinato in termini parzialmente diversi nel caso di soci di società in nome collettivo (ed in quello dei soci accomandatari di società in accomandita semplice, stante il richiamo contenuto nell’art. 2318, 1° co., C.C.).

In tal caso, infatti, se è vero che, a mente dell’art. 2291,1° co.., C.C., «tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali», è vero anche che tale responsabilità è in qualche modo attenuata dalla previsione dell’articolo 2304 C.C..

Quest’ultima disposizione infatti, sotto la rubrica «responsabilità dei soci», dispone che

«i creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l’escussione del patrimonio sociale».

Caratteristiche del beneficium escussionis

SI tratta del ben noto istituto del beneficium excussionis, in ordine al quale la Cassazione del 2017 fa proprio un orientamento consolidato riassumibile come segue:

  • il socio, nonostante la la previsione del beneficio in questione, non può essere considerato terzo rispetto alle obbligazioni sociali, ma risponde delle stesse personalmente e direttamente, a fianco della società, ancorché in via sussidiaria rispetto alla stessa (Cass. Civ., S.U., 16/02/2015, n. 3022);1
  • il beneficium excussionis, vale, dunque, solo in sede esecutiva, dovendo il creditore, prima di poter legittimamente escutere il debitore-socio, azionarsi preventivamente ed infruttuosamente nei confronti della società (Cass. Civ., 12/08/2004, n. 15713);2
  • il socio escusso senza il rispetto di tale sequenza può proporre opposizione all’esecuzione, anche prima del pignoramento (Cass. Civ, 15/07/2005, n. 15036);3
  • il carattere personale e diretto della responsabilità del socio consente al creditore di agire comunque in sede di cognizione onde precostituirsi un titolo esecutivo da portare in esecuzione nei confronti del socio una volta che sia risultata l’incapienza della società (Cass. Civ., 08/11/2002, n. 15700 e Cass. Civ., 03/06/1998, n. 5434).4

Il convenuto-socio e il convenuto-in proprio

A tali consolidati principi la decisione oggi in commento affianca tuttavia un’importate precisazione (anch’essa peraltro già espressa in pregresse pronunce di legittimità)5 concernente il ruolo processuale del soggetto convenuto in giudizio accanto alla società, distinguendo, come si accennava in principio, l’ipotesi del convenuto in qualità di socio da quella del  convenuto in proprio e dichiarando in tale seconda ipotesi, la carenza di legittimazione passiva del convenuto medesimo.

Osserva, infatti, la Corte che

«ove il socio illimitatamente responsabile venga convenuto in giudizio per il pagamento dei debiti della società non nella sua qualità, ma in proprio, egli è carente di legittimazione, non potendo in tal caso far valere in sede esecutiva il beneficio della previa escussione del patrimonio sociale».

Onere della prova e principio di autosufficienza del ricorso

A tale conclusione, poi, la Corte aggiunge anche quella, non meno rilevante, secondo la quale incombe sulla parte che agisce in sede di legittimità l’onere di dimostrare di aver evocato in giudizio il convenuto nella  prima delle due vesti (convenuto-socio) e non nella seconda (convenuto-in proprio), indicando altresì con precisione, in sede di legittimità ed in virtù del principio di autosufficienza del ricorso, da quale atto emerga tale circostanza.

Nel caso di specie erano mancate sia la deduzione difensiva, sia la specifica indicazione in questione e la Corte ne trae, conseguentemente, la seguente conclusione:

«parte ricorrente non deduce, in ricorso, di aver evocato in giudizio S.G. nella sua qualità di socio illimitatamente responsabile della società V.P.S., nè comunque trascrive, in ossequio al principio di autosufficienza, la parte dell’atto di citazione in primo grado in cui sarebbe stata prospettata la legittimazione del convenuto nella nominata qualità di socio. Discende da ciò che, fermo l’errore in cui è incorsa la Corte distrettuale, la pronuncia impugnata, nella parte in cui esclude la condanna di S.G. in quanto socio illimitatamente responsabile di V.P.S., è conforme al diritto».

Documenti & materiali

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Note

1 Cass. Civ., S.U., 16/02/2015, n. 3022, secondo cui «Il socio illimitatamente responsabile di una società di persone non può essere considerato soggetto terzo rispetto all’obbligazione sociale, ma è debitore al pari della società per il solo fatto di essere socio tenuto a rispondere senza limitazioni, anche se sussidiariamente in relazione al preventivo obbligo di escussione del patrimonio sociale. Pertanto, ai fini concordatari, il socio che abbia prestato garanzia ipotecaria sui propri beni a favore di un creditore sociale non è – come il semplice datore di ipoteca – un terzo garante ai sensi dell’art. 184, comma 1, ultima parte, l. fall. (nella formulazione precedente alla riforma di cui al d.lgs. n. 5 del 2006 e successive modifiche), ma risponde per un debito comunque proprio».

2 Cass. Civ., 12/08/2004, n. 15713, secondo cui «il “beneficium excussionis” concesso ai soci illimitatamente responsabili di una società di persone, in base al quale il creditore sociale non può pretendere il pagamento da un singolo socio se non dopo l’escussione del patrimonio sociale, opera esclusivamente in sede esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo aver agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce al predetto creditore di agire in sede di cognizione, per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sui beni immobili di questi, sia per poter prontamente agire in via esecutiva contro il medesimo, ove il patrimonio sociale risulti incapiente».

3 Cass. Civ, 15/07/2005, n. 15036, secondo cui «il socio accomandatario, al quale sia intimato precetto di pagamento di un debito della società in accomandita semplice, può proporre opposizione a norma dell’art. 615 c.p.c. per fare valere il beneficio di preventiva escussione della società non appena gli sia notificato il precetto senza dovere attendere il pignoramento».

4 Cass. Civ., 08/11/2002, n. 15700, secondo cui «la disposizione normativa dell’art. 2304, secondo cui i creditori sociali non possono pretendere il pagamento dai singoli soci se non dopo l’escussione del patrimonio sociale, ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo aver agito infruttuosamente sui beni della società; non rimane tuttavia impedito al creditore di agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, onde poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di costui ovvero poter agire in via esecutiva contro di lui, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del credito vantato. Ne consegue che l’avallante, il quale abbia pagato la cambiale, può agire in via di regresso sia nei confronti della società avallata emittente la cambiale che nei confronti del socio illimitatamente responsabile» e  Cass. Civ., 03/06/1998, n. 5434, secondo cui «la disposizione normativa dell’art. 2304, secondo cui i creditori sociali non possono pretendere il pagamento dai singoli soci se non dopo l’escussione del patrimonio sociale, ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo aver agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce al creditore stesso di agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, onde poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di questi, ovvero poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito».

5 Cass. Civ.,16/08/2010, n. 18718, secondo cui «Il socio di una società in nome collettivo, che risponde solidalmente ed illimitatamente delle obbligazioni sociali, fondatamente eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva laddove, per il pagamento di debiti della società, venga convenuto in giudizio non nella qualità di socio ma in proprio, non potendo in tal caso far valere in sede esecutiva il beneficio della previa escussione del patrimonio sociale» e Cass. Civ., 18/04/2006, n. 8956, secondo cui «Il socio di una società in nome collettivo, che risponde solidalmente ed illimitatamente delle obbligazioni sociali, fondatamente eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva laddove, per il pagamento di debiti della società, venga convenuto in giudizio non nella qualità di socio ma in proprio, non potendo in tal caso far valere in sede esecutiva il beneficio della previa escussione del patrimonio sociale».

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