Riforma fallimentare, procedure di allerta ed obblighi corrispondenti: un interessante documento dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano

By | 14/11/2017

Chi si occupa di società e procedure concorsuali è ben consapevole della portata rivestita dalla riforma messa a punto dalla commissione Rordorf, recentemente approdata al suo esito, con la pubblicazione in G.U. n. 254 del 30/10/2017 della L. 19/10/2017, n. 155, recante «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza».

Uno dei capitoli più innovativi ed interessanti dell’impianto riformatore, di notevole impatto complessivo (a cominciare dalla scomparsa dello stesso termine «fallimento»), è sicuramente rappresentato dall’introduzione delle «procedure di allerta» e da quelle, ad esse ricollegate, di «composizione assistita della crisi», ex art. 4 della legge sopra citata.

Cosa sono le procedure di allerta

Le procedure di allerta sono, in estrema sintesi, sistemi di controllo preventivo interno alla struttura imprenditoriale, idonei ad evidenziare l’esistenza di indici sintomatici di crisi di impresa prima che essa si sia apertamente conclamata, in modo tale, dunque, da prevenirne lo sviluppo e/o la conseguente irreversibilità.

Si tratta di un istituto di origine europea, contesto nel quale l’idea degli early warnings qui in esame è, tra l’altro, presa in considerazione dall’art. 3 della proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22/11/2016, ove si prevede un espresso obbligo degli Stati Membri di assicurare agli imprenditori ed ai debitori in genere l’accesso a «strumenti di allerta in grado di individuare un andamento degenerativo dell’impresa e segnalare al debitore o all’imprenditore la necessità di agire con urgenza».

Tale, in effetti, l’intenzione anche del disegno riformatore fallimentare, che, all’art. 4 della L. 155/2017 de qua, prevede, appunto che, il Governo, nell’esercizio della delega attribuitagli, disciplini

«l’introduzione di procedure di allerta e composizione assistita della crisi, di natura non giudiziale e confidenziale finalizzate a incentivare l’emersione anticipata della crisi e ad agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori».

Cosa cambierà

In linea di principio le procedure di allerta rappresentano un istituto dai lineamenti sicuramente condivisibili, puntando – se ci si passa l’espressione poco tecnica, ma sicuramente evocativa – a chiudere le porte della stalla prima che i buoi siano scappati e non dopo, come la prassi operativa pre-concorsuale e concorsuale ci ha sovente mostrato; in tal senso, basti pensare alla distinzione, introdotta ex novo dall’art. 2, 1° co., lett. c), L. 155/2017, tra «stato di crisi», intesa come «probabilità di futura insolvenza», ed il concetto “tradizionale” di «insolvenza» ex art. 5 L. Fall., con la sottostante ratio consistente nel privilegiare il ricorso al giudizio prognostico del primo stato, onde scongiurare, tramite adeguate politiche gestionali, di pervenire alla manifestazione del secondo.

Al tempo stesso, però, proprio come tutti i concetti semplici, anche quello implicato dalle procedure di allerta finisce con il portarsi appresso la necessità di rivisitare in modo profondo consolidate abitudini operative, sovente scarsamente inclini, specie in strutture imprenditoriali a ristretta base sociale quali quelle tipiche del capitalismo familiare disseminato nelle varie realtà provinciali italiane, alla logica di un reale controllo interno di carattere preventivo.

Un controllo – il dato merita una riflessione – che, nel caso dell’early warning, incide sulla libertà di manovra nella gestione dell’intrapresa in una fase in cui l’imprenditore non avverte ancora l’impellenza di intervenire (e di mettere conseguentemente in discussione il proprio ruolo manageriale, ma prima ancora personale) nei termini in cui egli l’avverte quando la situazione è prossima a deflagrare: il che comporta riflessi di natura psicologica  non di rado capaci di sopravanzare qualsiasi valutazione di carattere finanziario o patrimoniale.

Nel concreto, dal concetto secondo cui prevenire l’esplosione della crisi è certamente miglior cosa di tentare di comporne gli effetti una volta che essa si sia conclamata, derivano una serie di corollari operativi considerevoli che necessitano, in capo ai vari soggetti del quadro imprenditoriale/societario, la messa in atti di comportamenti specifici, quali, per esemplificarne alcuni:

  • quello previsto dall’art 14, 1° co., lett. b, L. 155/2017 cit., che impone, in prospettiva di riforma, sia all’imprenditore, che agli organi sociali, «di istituire assetti organizzativi adeguati per la rilevazione tempestiva della crisi», nonché di adottare uno dei modelli previsti per il superamento della stessa;
  • quello previsto dall’art. 4, lett. c) del medesimo provvedimento in esame, che cristallizza l’obbligo degli organi di controllo e revisione di «avvisare immediatamente l’organo amministrativo delle società dell’esistenza di fondati indizi della crisi»;
  • quello previsto, ancora, dalla successiva lett. d dello stesso art. 4 appena citato, che impone ai «creditori pubblici qualificati» (tra cui Agenzia Entrate, enti previdenziali e agenti della riscossione) di segnalare «il perdurare di inadempimenti di importo rilevante», con le correlative conseguenze.

Si tratta di obblighi e soggetti ben individuati, unificati dalla comune ratio di prevenire l’insolvenza, anche tramite l’intervento del costituendo organismo camerale (previsto dalla lett. b dell’art. 4 sin qui citato) destinato ad assistere «il debitore nella procedura di composizione assistita della crisi». Obblighi il mancato adempimento dei quali comporta le correlative responsabilità e può anche condurre all’eventuale exitus liquidatorio: talché si dubita alquanto che le funzioni di controllo e revisione, oltre che quelle di amministrazione, potranno rimanere, in prospettiva, quelle che siamo abituati a pensare oggi, salvo, ovviamente, un’attuazione light della delega e/o l’evolversi di prassi operative disapplicative, pur sempre ipotizzabili.

Gli indici

Ma, dovendo ritenere che così non sarà, diventa vitale, soprattutto per chi è incaricato di svolgere il cd. internal audit, stabilire in base a cosa monitorare gli indizi significativi dello stato di crisi, ponendo conseguentemente in essere le relative attività di warning. E diventa altresì, essenziale, dal lato di chi è onerato della responsabilità imprenditoriale, determinare se si sia o meno in presenza di stato di crisi e, dunque, se si debba ricorrere ai modelli di superamento di esso.

La legge delega soccorre, in proposito, con una norma espressa (l’ultimo periodo della lett. h del più volte citato art. 4, richiamato anche dall’ultima parte della lett. c. della medesima disposizione), secondo la quale i parametri in base ai quali valutare la sussistenza o meno dello stato di crisi sono rappresentati

«dal verificarsi di determinati indici di natura finanziaria da individuare considerando, in particolare, il rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi, l’indice di rotazione dei crediti, l’indice di rotazione del magazzino e l’indice di liquidità».

Si tratta, come è agevole rilevare, di materia estremamente tecnica, sul rilevamento della quale incide in modo rilevante la scienza contabile, la normativa di settore, l’esperienza aziendalistica e la matrice giuridica che ne costituisce l’imprescindibile fattor comune, il che rende lo svolgimento delle considerazioni valutative in questione oltremodo complesso e foriero, in caso di errori od omissioni, di prospettive responsabilizzanti di non poco momento.

In un tale quadro si innesta il contributo dell’Ordine dei Commercialisti e degli esperti contabili di Milano, che ha originato il presente contributo. La Commissione di Controllo Societario, infatti, con il recente «Quaderno 71, intitolato «Sistemi di allerta interna», dedica oltre 100 pagine a descrivere – in modo chiaro, comprensibile anche ai non tecnici, il che non è poco – le fonti normative e contabili e le tecniche operative concrete del «monitoraggio continuativo del presupposto di continuità aziendale» e della «segnalazione tempestiva dello stato di crisi da parte degli organi di vigilanza e controllo societario», cui ci si è sin qui sommariamente riferiti.

A tale utile guida, dunque, non resta che rinviare per chi sia interessato ad approfondire ulteriormente il tema.

Documenti & materiali

Scarica la L. 19/10/2017, n. 155
Scarica la proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22/11/2016
Scarica il «Quaderno 71» del ODCEC di Milano

 

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Author: Avv. Luca Lucenti

Avvocato, nato a Pesaro il 20 ottobre 1961. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1991. Abilitato al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Responsabile di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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