REPLAY. PCT: inefficacia del pignoramento presso terzi. Il Tribunale di Pesaro ripensa il proprio orientamento A margine di Trib. Pesaro, 19/01/2016, n. 42

By | 23/08/2016

Nel giugno dello scorso anno, avevamo avuto modo di commentare una lunga ordinanza del Tribunale di Pesaro (Trib. Pesaro, ord. 10/06/2015), con la quale, sia pure nella fase “preliminare” di un procedimento di opposizione all’esecuzione, dedicata al vaglio dell’istanza di sospensione, si era adombrato un caso di inefficacia “telematica” del pignoramento presso terzi per mancato deposito, nei trenta giorni previsti dall’art. 543, 4° co., C.P.C., nuova formulazione, dell’attestazione di conformità prevista dalla medesima disposizione.

Il precedente

Avevamo, all’epoca, annotato criticamente il provvedimento sopra ricordato, osservando, in sintesi, come il sistema processuale dovrebbe tendere a privilegiare la propria funzione, che è sostanziale e consiste nel pervenire ad una decisione di merito, più che a salvaguardare la propria struttura, costituita da meccanismi necessariamente formali, i quali, come tutti i meccanismi formali, sono neutri rispetto all’area della ragione e del torto.

Un principio, quello sopra ricordato, che si riassume nel concetto di prevalenza della sostanza sulla forma, espresso, in tema di nullità processuali, dall’art. 156 C.P.C., secondo cui,

«Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge.

Può tuttavia essere pronunciata quando l’atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo.

La nullità non può mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato».

Il revirement del Tribunale di Pesaro

Senonché, pervenuta al merito la causa di opposizione all’esecuzione di cui sopra e ivi reiterate le eccezioni accolte in fase di sospensiva, il Tribunale di Pesaro, con la sentenza n. 42/2016 pubbl. il 19/01/2016 oggi in commento, sembra aver mutato orientamento, aderendo schiettamente all’impostazione “sostanzialistica” cui dianzi si accennava.

La sentenza in esame parte, anzitutto, dalla considerazione che nel caso di specie, a seguito della notifica del contestato atto di pignoramento presso terzi,  avevano comunque presenziato all’udienza di comparizione «sia la parte procedente che quella esecutata» ed era, altresì, stata «depositata la dichiarazione di debito resa dal terzo pignorato».

Da ciò, la conclusione secondo cui l’atto di pignoramento de quo,

«deve ritenersi aver raggiunto lo scopo al quale era diretto così che legittima deve ritenersi la contestuale istanza di assegnazione delle somme pignorate»,

conclusione cui la sentenza perviene sulla scorta della giurisprudenza, di matrice sostanzialistica, maturata in tema di trasmissione di atti giudiziari a mezzo fax, ex L. 07/06/1993, n. 183, secondo cui,

«il difetto di conformità all’originale della copia teletrasmessa, idonea a tradursi nella nullità dell’atto, resta tuttavia sanato, ai sensi dell’art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., ove il ricorrente abbia comunque potuto replicare al contenuto degli stessi, dovendosi ritenere che, nonostante le irregolarità della trasmissione, l’atto abbia raggiunto lo scopo cui era destinato».

Una linea argomentativa che, almeno a parere di chi scrive, merita totale condivisione.

Meno convincente appare, invece, l’argomentazione utilizzata dalla sentenza in esame per rigettare l’ulteriore eccezione di tardività del deposito ex art. 543, 4° co., C.P.C., nella specie riproposta da parte opponente.

Infatti il giudicato in commento dichiara inammissibile tale eccezione essendo stata essa

«formulata (atto di opposizione depositato in data 30 gennaio 2015) nei trenta giorni decorrenti dalla data di restituzione dei titoli al procedente (9 gennaio 2015) quando, cioè, ancora era possibile il deposito dell’originale di notifica o della sua copia conforme»,

e dichiara, per l’effetto, altresì assorbita la questione

«circa la sanzione applicabile in caso di deposito di copia dell’originale dell’atto di citazione priva della dichiarazione di conformità».

Sul punto, al di là della condivisibilità o meno, in parte qua, della decisione, vale  la pena di osservare che essa, opinando per l’inammissibilità della questione nei termini di cui sopra,  non riesce a fare chiarezza in merito alla necessità o meno di depositare, nel termine di trenta giorni previsto dall’art. 543, 4° co., C.P.C., anche l’attestazione di conformità prevista dalla norma.

Profilo, di grande delicatezza, sul quale ci si era soffermati nel commentare criticamente la posizione espressa in proposito dal pregresso giudicato pesarese e che resta, allo stato, un problema aperto.

Documenti & materiali

Scarica Trib. Pesaro, 19/01/2016, n. 42

Avviso “Replay”

Questo articolo è stato pubblicato in data 02/02/2016 ed è stato uno dei più letti del nostro blog. Non costituisce un aggiornamento e viene nuovamente pubblicato nella sua stesura originaria per la serie “Replay” 2016.

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Author: Avv. Luca Lucenti

Avvocato, nato a Pesaro il 20 ottobre 1961. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1991. Abilitato al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Responsabile di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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