Nulla la notifica della riassunzione (e giudizio estinto) se manca la dicitura “notifica ai sensi della legge n. 53 del 1994” nell’oggetto della PEC Breve nota critica a G.d.P. Brescia 24/11/2017, n. 1848

By | 14/12/2017

Nell’affrontare il delicatissimo tema della nullità delle notifiche a mezzo PEC abbiamo più volte commentato in senso sfavorevole diverse pronunce giurisprudenziali che, sulla scia di impostazioni di stampo formalistico, hanno fatto rigida applicazione del regime delle nullità processuali, finendo inevitabilmente con il comprimere il diritto di difesa senza alcuna effettiva ragione.

Il caso e la decisione

E tuttavia quantomeno chi scrive, tra le varie fattispecie esaminate, non  si era ancora imbattuto nella declaratoria di estinzione del giudizio di riassunzione effettuato mediante notifica a mezzo PEC dichiarata nulla ex combinato disposto degli artt. 3-bis e 11 L. 21/01/1994, n. 53 per mancata indicazione – nell’oggetto della PEC di notifica – della dicitura «notifica ai sensi della legge n 53 del 1994», prescritta dalla prima delle due disposizioni citate.

Si tratta della decisione G.d.P. Brescia 24/11/2017, n. 1848, della quale colpisce in primo luogo il fatto che pervenga alle drastiche declaratorie di cui sopra, tout court, sulla base, cioè, della semplice lettura della previsione legale e, in particolare, in assenza di ogni considerazione dell’avvenuta rituale costituzione, nella specie, del convenuto in riassunzione (il quale, peraltro, oltre ad eccepire tale nullità, si era altresì difeso nel merito).

Costituzione della parte convenuta: raggiungimento dello scopo

Ed in effetti, esistono numerosissime decisioni che, in ipotesi analoghe a quelle scrutinate dal precedente oggi in esame, hanno considerato pacificamente sanata la nullità della notifica per raggiungimento dello scopo, in virtù del combinato disposto del terzo comma dell’art. 156 C.P.C., come richiamato dall’art. 160 del medesimo codice di rito.

Come esempio, si può citare la decisione di Cass. Civ., Sez. II, 29/01/2015, n. 1676, che, in fattispecie di irritualità della notifica della riassunzione ben più grave (la notificazione della riassunzione era stata addirittura effettuata, invece che al procuratore costituito, alla parte direttamente, che poi si era comunque costituita per eccepire la nullità stessa) rispetto a quella oggi in esame, ha comunque fatto salva detta notificazione in virtù del predetto principio del raggiungimento dello scopo.1

Peraltro, oltre a tale decisione, ve ne sono molte dello stesso segno rese in diverse fattispecie concrete (appello tributario notificato al contribuente presso il difensore non domiciliatario; 2 notifica effettuata senza autorizzazione del COA;3 notifica di atto con irregolare attestazione di conformità4), anche emesse dal giudice amministrativo, ambito ove l’art. 44, 3° co., C.P.A. (che prevede l’espressa salvezza della notificazione del ricorso in presenza di costituzione degli intimati) è stato considerato applicabile anche alle ipotesi delle nullità previste dalla L. 21/01/1994, n. 53 qui in rilievo,5 fino alle SS.UU., espressesi in merito con la nota pronuncia Cass. Civ., SS.UU., 18/04/2016, n. 7665, secondo la quale

«alla luce del principio generale di cui all’art. 156 c.p.c., in virtù del quale non può essere pronunciata la nullità di un atto che abbia raggiunto lo scopo cui è destinato, non può essere dichiarata la nullità di una notificazione nel caso in cui l’atto, malgrado la sua irritualità, sia venuto a conoscenza del destinatario».

Ma la notifica era davvero nulla?

Oltre a quanto sopra, la decisione in commento neppure pare porsi alcun dubbio circa l’an della dichiarata nullità, chiedendosi cioè, come pare lecito chiedersi, se il combinato disposto degli articoli artt. 3-bis e 11 L. 21/01/1994, n. 53 cit. debba essere applicato al solo ricorrere di una delle fattispecie ivi contemplate, oppure vi sia spazio per un’interpretazione elastica, capace di sceverare, per così dire, il grano dal loglio.

Pur non essendosi rivenuti precedenti negli esatti termini del caso in esame, sembra però potersi affermare che vi sono giudici che propendono per la seconda soluzione appena indicata, come ad esempio la Corte di Appello di Cagliari (C. App Cagliari, Sez. II, 15/07/2016, n. 553),6 la quale ebbe a rigettare l’eccezione di nullità della notificazione a mezzo PEC contenente nell’oggetto il riferimento ad un anno sbagliato delle legge 53/1994 in esame (erroneamente indicato come 2014, invece che 1994), osservando che l’art. 11 L. cit.

«prevede la sanzione della nullità della notifica soltanto in presenza di errori insistenti sui requisiti oggettivi e/o soggettivi della notifica, o per la violazione delle ulteriori norme che la medesima dispone»,

errori nella specie ritenuti non sussistenti.

Ora, si ammetta pure che l’omissione di cui al caso scrutinato dal Giudice di Pace di Brescia sia più grave di quello appena esaminato, consistendo esso nella completa omissione della dicitura relativa alla legge 53/1994 e non nella semplice indicazione di un annualità sbagliata di tale legge, ma, al di là di ciò, la domanda è: può comunque davvero ritenersi, per di più in presenza di rituale costituzione del convenuto (che dunque dimostra di aver ben compreso di che notificazione si trattasse), di essere in presenza di un errore talmente grave da inficiare la validità stessa della notifica?

Sembrerebbe proprio di no, almeno a leggere la pronuncia di Cass. Civ., Sez. I, 25/02/2011, n. 4704, secondo la quale l’art. 11 L. 53/1994 in questione ricollega la sanzione della nullità

«alla inosservanza delle “disposizioni di cui agli articoli precedenti”, ma tale ultima espressione ellittica va riferita a quegli scarti dal modello legale, verificatisi nel procedimento di notifica, che abbiano inciso sul suo regolare perfezionamento e non anche all’omissione di un adempimento che si colloca, teleologicamente e temporalmente, su di un piano distinto ed ulteriore».

Il che, a dire il vero, sembra tagliare la proverbiale testa all’altrettanto proverbiale toro e consente di concludere qui questo breve commento, nell’auspicio che il precedente bresciano in esame sia destinato a rimanere isolato.

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Note al testo

1. Cass. Civ., Sez. II, 29/01/2015, n. 1676, secondo cui «la notificazione dell’atto di riassunzione del giudizio alla parte personalmente anziché al suo difensore costituito, come prescritto dall’art. 170, primo comma, cod. proc. civ. e dall’art. 125, terzo comma, disp. att. cod. proc. civ., impedisce la valida instaurazione del rapporto processuale, salvo che il destinatario della notifica si costituisca, verificandosi in tale ultima ipotesi la sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo cui l’atto era diretto, ai sensi dell’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., anche quando la costituzione avvenga al solo scopo di far valere tale vizio». Negli stessi termini Cass. Civ., Sez. Lav, 10/06/1988, n. 3981, secondo la quale «il ricorso con cui l’INAIL – a seguito della dichiarazione d’incompetenza del tribunale in ordine all’azione di regresso ex art. 11 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 esperita dall’istituto medesimo – riassume il giudizio innanzi al pretore in funzione del giudice del lavoro, non perde la sua natura (rilevante, nella specie, ai fini della prescrizione) di atto riassuntivo del precedente giudizio per il fatto che indichi come petitum una somma maggiore di quella domandata nel giudizio concluso dalla pronuncia di incompetenza (configurandosi tale diverso importo come precisazione del medesimo petitum giustificata dall’intervenuta variazione dell’ammontare pecuniario del credito di valore azionato) o per il fatto che per l’atto di riassunzione sia stata dall’istituto rilasciata una nuova delega, restando altresì irrilevante, ove sanata dalla costituzione della controparte, la nullità conseguente all’esecuzione della notifica dell’atto riassuntivo alla controparte predetta anziché al suo procuratore costituito».

2. Cass. Civ., Sez. Trib, 17/02/2017, n. 4233, secondo cui «in tema di contenzioso tributario, la notifica dell’appello, cui si applica l’art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992, avente carattere di specialità rispetto all’art. 330 c.p.c., va effettuata, in assenza di elezione di domicilio, nella residenza dichiarata dal contribuente, sicché è nulla (e non inesistente) ove eseguita presso il procuratore costituito in primo grado ma non domiciliatario. Tale nullità, ove non sanata dalla costituzione del convenuto e rilevata solo in sede di legittimità, comporta la cassazione della sentenza con rinvio ad altro giudice di pari grado, dinanzi al quale, essendo ormai l’impugnazione pervenuta a conoscenza dell’appellato, è sufficiente la riassunzione della causa nelle forme di cui all’art. 392 c.p.c.».

3. Cass. Civ., Sez. Trib, 05/08/2004, n. 1508, secondo cui «l’attività di notificazione svolta dagli avvocati, ai sensi della legge n. 53 del 1994, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge stessa (nella specie, quello relativo alla previa autorizzazione del consiglio dell’ordine), va considerata nulla e non inesistente. Ne consegue che tale nullità, quand’anche riscontrata, è sanata dalla rituale e tempestiva costituzione dell’intimato e, quindi, dall’accertato raggiungimento dello scopo della notificazione stessa».

4. C. App. Milano, Sez. IV, 21/07/2016 n. 3083, secondo cui «l’irregolare attestazione di conformità non comporta la nullità dell’atto notificato via PEC qualora non vi sia stata alcuna violazione del diritto di difesa».

5. Cons. Stato, Sez. III, 30/05/2013, n. 2945, secondo cui «ai sensi dell’art. 44 comma 3, c. proc. amm. qualsiasi vizio della notifica del ricorso giurisdizionale, quand’anche rientri nelle ipotesi di nullità previste dall’art. 11, l. 21 gennaio 1994, n. 53, è sanato dalla rituale costituzione del resistente». V. pure TAR Basilicata, Sez. I, 14/02/2017 n. 160, secondo cui «la notifica in forma telematica non può essere considerata inesistente, in quanto è inesistente soltanto la notifica che non ha alcuna attinenza e/o collegamento con la parte destinataria e/o con il luogo dove è stata eseguita».

6. C. App Cagliari, Sez. II, 15/07/2016, n. 553, secondo la quale «in caso di notificazione effettuata ai sensi dell’art. 3 bis l. n. 53/1994 a mezzo della posta elettronica certificata, l’erronea indicazione, nell’oggetto del messaggio, dell’anno della legge istitutrice della facoltà di notifica in proprio per gli avvocati integra un mero errore materiale rilevabile all’evidenza e non costituisce motivo di nullità della notificazione stessa».

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Author: Avv. Luca Lucenti

Avvocato, nato a Pesaro il 20 ottobre 1961. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1991. Abilitato al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Responsabile di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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