Notifica a mezzo PEC del ricorso per Cassazione alla prova delle Sezioni Unite Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 31/08/2017, n. 20672

By | 12/09/2017

La Suprema Corte, con l’ordinanza in rassegna (Cass. Civ, Sez. VI, ordinanza 31/08/2017, n. 20672), rimette alle Sezioni Unite la questione delle conseguenze processuali di quelle che si possono definire come “irritualità telematiche” e, nella specie la questione degli

«effetti della violazione delle disposizioni tecniche specifiche sulla forma degli «atti del processo in forma di documento informatico» (o, descrittivamente, nativi informatici) da notificare (…) e, in particolare, sull’estensione (che indica o descrive il tipo) dei file in cui essi si articolano, ove siano indispensabili per valutare la loro autenticità».

Il problema

La fattispecie, come si legge nell’ordinanza appena citata, è stata innescata dall’eccezione proposta da un ricorrente in ordine alla notificazione del controricorso e consistente nell’eccepirne l’irritualità «siccome avvenuta con allegazione al messaggio di PEC di tre file in formato “.pdf” e non “.p7m” e quindi da ritenersi privi di firma digitale».

A fronte di ciò, la Corte pone il cruciale dubbio se, in detta ipotesi, l’atto notificato possa o meno dirsi nullo per mancanza di un requisito di forma indispensabile al raggiungimento dello scopo (art. 156, 2° co., C.P.C.) e se, in caso di risposta affermativa a tale domanda, possa o meno dirsi applicabile alla specie la sanatoria per raggiungimento dello scopo prevista dal 3° comma della diposizione di rito testé citata.

Tale, almeno, sembra la semplificazione più accreditabile, quantomeno a parere di chi scrive, del lungo passo conclusivo dell’ordinanza di rimessione in esame, di cui sembra oppportuna una trascrizione letterale:

«opina il Collegio che la questione di massima di particolare importanza riguarda, nell’ambito di una pure istituzionale discrezionalità in capo alla parte notificante – donde l’onere, per la controparte, di calibrare attentamente ogni eccezione o doglianza di nullità al riguardo – nella scelta tra l’alternativa (PAdES o CAdES) della modalità strutturale dell’atto del processo in forma di documento informatico e firmato da notificare direttamente dall’avvocato, la configurabilità o meno, al riguardo e se non altro quando l’atto da notificare comprende anche la procura speciale indispensabile per la ritualità del ricorso o del controricorso in sede di legittimità, di una prescrizione sulla forma dell’atto indispensabile al raggiungimento dello scopo (art. 156, comma secondo, cod. proc. civ.) e posta pertanto a pena di nullità, nonché, in caso di risposta affermativa, sull’applicabilità – e relativi presupposti ed eventuali limiti – del principio di sanatoria dell’atto nullo in caso di raggiungimento dello scopo».

Il percorso seguito dalla Corte

Per pervenire alla rimessione de qua, la Suprema Corte articola un ragionamento che può sintetizzarsi come segue:

  • il formato dell’atto del processo in forma di documento informatico è regolato, «in via di sostanziale delegificazione», dall’art. 12 del Provvedimento DGSIA (acronimo, lo si ricorda di  Direzione Generale dei Servizi Informativi Automatizzati) del 28/12/2015, emanato ex art. 11 del D.M. 21/02/2011, n. 44, recante il «Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione(…)»;
  • a mente del secondo comma di tale art. 12 Provv. DGSIA 28/12/2015 appena citato «”La struttura del documento firmato è PAdES-BES (o PAdES Part 3) o CAdES-BES; il certificato di firma è inserito nella busta crittografica; … nel caso del formato CAdES il file generato si presenta con un’unica estensione p7m”, mentre le definizioni degli acronimi PAdES e CAdES si rinvengono alle lett. z) ed y) del precedente art. 2 del detto provvedimento DGSIA: risultando quindi indispensabile l’estensione “p7m”, a garanzia dell’autenticità del file e cioè dell’apposizione della firma digitale al file in cui il documento informatico originale è stato formato, solo per il secondo caso, in cui cioè il documento informatico originale è creato in formato diverso da quello “pdf”»;
  • tale conclusione, infine, per effetto del disposto degli articoli 13, lett. a, e 19 del medesimo provvedimento DGSIA cit., si estenderebbe dalla struttura del documento processuale in sé, a quelli degli allegati ad esso sottoscritti digitalmente e, in particolare, a quelli oggetto di notifica a mezzo di avvocato.

Di qui l’amletica perplessità rimessa alla decisione del plenum: in presenza di controricorso (o di ricorso) notificato, cui sia altresì allegata procura, con estensione “pdf” invece di “p7m”, come nella specie, dovrà o non dovrà farsi applicazione della ghigliottina prevista dall’art. 156, 2° co. C.P.C. (prescritta, si rammenta, allorquando l’atto preso in considerazione manchi «dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo»)? E, in seconda battuta, ipotizzata una tale nullità, potrà o non potrà ricorrersi alla sanatoria per raggiungimento dello scopo prescritta dal terzo comma della disposizione codicistica appena citata?

Qualche considerazione

Chi scrive ha più volte commentato negativamente gli asserti giurisprudenziali che elevano – direttamente o indirettamente – i requisiti prescritti dalla normativa telematica a presupposto di validità degli atti processuali, così ricollegando a violazioni tecniche anche irrisorie (si pensi alla davvero assurda querelle relativa ai collegamenti ipertestuali)  la loro inevitabile corruzione giuridica; grave al punto tale da non potere essere mai recuperata al processo, neppure per il tramite del raggiungimento dello scopo.

Ed è questa, di fatto, la questione di fondo che oggi approda alla Sezioni Unite, al cui acume si confida non sfuggirà la pericolosità di un orientamento che “formalizza” in modo insopportabile il processo – riportandolo secoli addietro, allorquando Gaio, a proposito delle legis actiones, diceva che esse «vennero in odio, ed infatti per l’eccessiva pignoleria degli antichi, i quali fondarono il diritto, la cosa giunse al punto che chi avesse commesso un errore minimo perdeva la lite» –  e creando, al tempo stesso, un vero e proprio effetto-paradosso, tale che la normativa telematica, nata per semplificare e velocizzare gli adempimenti procedurali, finisce con il complicarli in modo perverso, foriero di gravi incertezze operative, disparità di decisioni, ingiustizie sostanziali e moltiplicazione del contenzioso.

A tacere, poi del correlato rischio di alimentare, per tale via, le inevitabili tentazioni processuali di “tagliar corto”, pervenendo alla definizione dei procedimenti in rito, con il minimo sforzo.

Dal punto di vista di chi scrive, la soluzione appare abbastanza chiara nel senso di ritenere che la normativa tecnica non può prescrivere requisiti di validità dell’atto processuale. Il che vale anche nel caso di specie, ove, peraltro, il primo dato che balza all’occhio è la sovrapposizione, operata nell’ordinanza de qua, tra argomenti molto diversi, che sono, in realtà, tra loro reciprocamente neutri: quello della struttura informatica dell’atto firmato, da un lato, e quello della sua estensione – .pdf o .p7m – dall’altro.

Ma, al di là di tale profilo prettamente informatico (a dire il vero non da poco, posto che di normativa tecnico informatica si discute) ciò che non sembra potersi condividere è l’affermazione sia pure incidentale, contenuta nel provvedimento in esame, secondo la quale la materia de qua sarebbe stata delegificata, quantomeno in via «sostanziale».

Il che, in realtà, sembra non essere realmente accaduto.

Ed infatti, l’art. 34 D.M. 21 febbraio 2011 n. 44, che ebbe a (sub-)delegare il responsabile DSGIA ad adottare «specifiche tecniche» in materia processuale telematica, era, in realtà esso stesso l’unica fonte subprimaria normativamente delegata, ex art 4, 1° co., D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. in L. 24/2010, ad adottare le «regole tecniche» di cui si tratta.

Deriva da ciò, almeno a parere di chi scrive, che, da un lato, la subdelega operata dal D.M. 44/2011  alla DGSIA non ha fonte normativa e, dall’altro, che essa non riguarda comunque le «regole tecniche» di cui si tratta (ma le diverse «specifiche tecniche» di cui sopra).

Vero ciò, i provvedimenti emessi dalla DGSIA restano fonti di rango subsecondario, certamente non autorizzati, come tali, ad intervenire in materie riservate alla normativa primaria.

E, d’altro canto, al di là dei bizantinismi in materia di gerarchia delle fonti, guardando alla questione con l’occhio del buon senso pratico, il tema è: sarebbe davvero pensabile che il legislatore abbia inteso delegare il delicatissimo compito di regolare le nullità processuali a tecnici ministeriali, il cui ruolo, con tutto il sincero rispetto per lo stesso, è destinato però a dispiegarsi su piani ben diversi da quelli del diritto alla difesa nel processo civile?

Da ultimo, si osserva che, se l’ordinanza in commento non sembra mettere in discussione la fonte necessariamente legale della previsione delle nullità formali prevista dall’art. 156, 1° co., C.P.C., non altrettanto sembra accadere quando essa passa ad esaminare il tema della sussistenza, negli atti telematici, dei «requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo» ex art. 156, 2° co., C.P.C., quantomeno con riferimento al ricorso e controricorso in Cassazione e per la relativa procura speciale, riguardo ai quali, come si legge in tale provvedimento «le formalità previste dalle norme tecniche specifiche potrebbero porsi come indispensabili presupposti od elementi di esistenza stessa di un atto riferibile a colui che vi figura essere il suo autore».

Sul punto, si osserva sommessamente che l’art. 121 C.P.C. (secondo il quale: «gli atti del processo per i quali legge non richiede forme determinate possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo» ) ricollega la necessità processuale di adottare una «forma determinata» ad una espressa previsione di legge, che, in ipotesi, qui, almeno a parere di chi scrive, non può certo dirsi sussistente. D’altro canto, la medesima disposizione codicistica appena citata soggiunge che, in difetto di detta espressa previsione di legge, la valutazione di “liceità formale” degli atti processuali è affidata proprio al principio del raggiungimento dello scopo, che, dunque, sembrerebbe poter trovare libera esplicazione nell’ambito operativo de quo.

Conclusioni

In conclusione, si nutre la seria speranza che il rinvio in questione venga analizzato dalla Corte a Sezioni Unite con la saggezza dimostrata in moltissimi altri casi, nel solco peraltro già tracciato a suo tempo dalla Corte Costituzionale, allorché quest’ultima, trattando delle inammissibilità di natura processuale, ebbe a valorizzare in modo decisivo l’«esigenza di non contrastare la realizzazione della giustizia senza ragioni di seria importanza», facendo espresso richiamo a

«criteri di equa razionalità nella valutazione di profili di forma, quando questi non implichino vera e propria violazione delle prescrizioni tassativamente specificate nella legge processuale» (C. Cost., 06/12/2002, n. 520).

Documenti & materiali

Scarica Cass. Civ, Sez. VI, ordinanza 31/08/2017, n. 20672
Consulta D.M. 21/02/2011, n. 44
Consulta Decreto DGSIA 28/12/2015
Scarica Specifiche Tecniche (ex art. 34 D.M. 44/2011) – Testo coordinato con il provvedimento 28/12/2015

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Author: Avv. Luca Lucenti

Avvocato, nato a Pesaro il 20 ottobre 1961. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1991. Abilitato al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Responsabile di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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