Legge di stabilità: ecco le società benefit Accanto agli utili, in rilievo lo scopo "social"

By | 11/01/2016

Proseguiamo l’esame delle novità contenute nella legge di stabilità (L. 28/12/2015, n. 208, in G.U, serie generale, n. 302 del 30/12/2015) per soffermarci oggi sulle previsioni (art.1, commi da 376 a 384 L. 208/2015 cit.) che introducono nel nostro ordinamento le «società benefit».

Cosa sono le società «benefit»

La particolare figura in esame – di origine statunitense, area in cui da tempo sono operanti società lucrative con finalità anche sociali – è prevista dell’art. 1, comma 376, L. 208/2015, che la definisce in termini di società che

«nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse».

SocietàBenefit

Si tratta di una definizione che affianca alla struttura tipica  del contratto di società prevista dall’art. 2247 C.C. (contratto tramite cui «due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili»), un quid pluris connotato in modo ellittico dal perseguire il «beneficio comune» e dall’operare in modo «responsabile, sostenibile e trasparente» in favore di una platea di soggetti descritta come segue:«persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse».

La norma in esame, perciò, non sembra introdurre un nuovo tipo societario (dunque la società «benefit» dovrà comunque rivestire una delle forme tipiche previste dall’art. 2249 C.C.), ma, semmai intervenire sulla nozione stessa di società, rendendola compatibile con il perseguimento, oltre che di finalità tipicamente economiche, anche di obiettivi di tipo non-profit (vale la pena di aggiungere, in merito, che i critici del tema hanno definito il nuovo istituto in termini di “welfare compassionevole”).

Prova ne sia, infatti, che il secondo periodo del comma 377 dell’art. 1 legge di stabilità in commento espressamente prevede che le finalità in questione possano «essere perseguite da ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile» (dedicati, rispettivamente, alle società ed alle società cooperative) «nel rispetto della relativa disciplina» e che l’intero comma 379 della medesima disposizione appena citata (che regola il contenuto statutario delle società che nascono «benefit» e di quelle che intendono divenire tali) presuppone evidentemente la sussistenza di uno dei tipi societari previsti dal codice civile.

Siamo di fronte, dunque, ad una sorta di ibridazione tra ordinaria società commerciale e impresa di tipo sociale ex D.LGS 155/2006 e/o, più in generale, tra società commerciale e intero universo appartenente al c.d. terzo settore (il che ha creato più di un malumore in tale ambito).

Gli elementi che rendono «benefit»

La definizione di società benefit che si è sopra esposta, viene in qualche modo integrata dal disposto del comma 378 dell’art. 1 L. 208/2015 in commento e dagli allegati 4 e 5 ad essa.

Il beneficio comune e le categorie dei destinatari di esso

Scopriamo, così (art. 1, comma 378, lett. a, legge di stabilità), che il «beneficio comune», obiettivo caratterisSocietàBenefit-ElementiSocialtico della società «benefit», consiste nel perseguire, durante l’attività economica, «uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui al comma 376».

Tali categorie di beneficiari si sono già elencate al paragrafo che precede e  sono rappresentate, da «persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni», le quali altro non sembrano essere se non specie del genere «altri portatori di interesse» che conclude l’elenco contenuto nel già visto art. 1, comma 376, L. 208/2015.

Il compito di definire tali «altri portatori di interesse» spetta art. 1, comma 378, lett. b, della legge di stabilità, che li descrive come soggetti coinvolti «direttamente o indirettamente, dall’attività delle società di cui al comma 376, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile»: in altre parole, cioè, chiunque.

Standard e aree di valutazione

Nel tentativo di rendere la qualificazione societaria in esame ancorata a parametri di una qualche oggettività, la legge in commento prevede verifiche da parte di organismi terzi, secondo standard di valutazione predefiniti e con riferimento ad ambiti di attività predeterminati.

Per la precisione, le lettere c) e d) dell’art. 1, comma 378, L. 208/2015 stabiliscono:

  • gli «standard di valutazione» della società «benefit» («criteri (…) che devono essere necessariamente utilizzati per la valutazione dell’impatto generato dalla società benefit in termini di beneficio comune»);
  • le «aree di valutazione» dell’attività delle stesse («ambiti settoriali (…) che devono essere necessariamente inclusi nella valutazione dell’attività di beneficio comune»).

Scorrendo, poi, gli allegati 4 e 5 alla L. 208/2015 – che integrano, rispettivamente, le sopra citate lettere c) e d) del comma 378 L. 208/2015  – è possibile ulteriormente dedurre:

  • che la valutazione della società «benefit» deve essere «credibile», perché condotta da un ente competente e terzo, «esauriente» e «trasparente», in quanto le relative risultanze devono essere rese pubbliche (all. 4 L. 208/2015);
  • che le aree su cui essa si deve necessariamente svolgere ricomprendono i settori del «governo d’impresa» (onde verificarne l’effettività dell’impegno sociale); dell’«ambiente» (per constatarne – a quanto sembra di capire dalla lettura del testo, cui si rinvia – la maggiore o minore “ecopropensione”); delle relazioni infine, con le categorie dei «lavoratori» e degli «altri portatori di interesse» (allo scopo di valutarne l’atteggiamento in ambito intersoggettivo).

Oneri formali e gestionali

Essere «benefit» comporta, come ovvio, il rispetto di particolari regole formali e l’adempimento di specifici oneri gestionali, dalla cui inosservanza discende l’applicazione delle relative sanzioni.

Adempimenti formali

Cominciando dagli adempimenti formali, l’art. 1, comma 377, della legge di stabilità in commento prescrive anzitutto che le finalità “social” debbano essere «indicate specificatamente nell’oggetto sociale della società benefit», concetto, quest’ultimo,  ribadito anche dal successivo comma 379, secondo cui la società in questione «deve indicare, nell’ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire».SocietàBenefitAdempimenti-1

Le società “tradizionali” che intendano diventare società «benefit», dal canto loro, sono tenute sia «a modificare l’atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo di società», sia a pubblicizzare le modifiche in tal modo apportate «nel rispetto di quanto previsto per ciascun tipo di società dagli articoli 2252, 2300 e 2436 del  codice civile» (art. 1, comma 379, L. 208/2015).

Durante la propria operatività, infine, la particolare società in questione «può introdurre» (si tratta, dunque, di una facoltà), accanto alla propria denominazione sociale, le parole: «Società benefit» o l’abbreviazione: «SB» e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi» (art. 1, comma 379, L. 208/2015): probabilmente, dunque, vedremo presto comparire indicazioni quali “società benefit a responsabilità limitata” o “società benefit per azioni” e sigle quali “sbrl” oppure “sbpa”.

Oneri gestionali

Dal punto di vista della gestione, il già citato art. 1, comma 377, della legge in commento stabilisce, in primo luogo, che le finalità proprie delle società «benefit» siano perseguite «mediante  una  gestione  volta   al   bilanciamento   con l’interesse  dei  soci  e  con  l’interesse  di  coloro   sui   quali l’attività sociale possa avere  un  impatto» (in ciò anticipando un concetto ribadito nel successivo comma 380, secondo il quale il genere di società in esame deve essere «amministrata in modo da bilanciare l’interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel comma 376, conformemente a quanto previsto dallo statuto»).SocietàBenefit-OneriGestione

In altre parole, dunque, nel corso della gestione della società «benefit» occorrerà rinvenire un prudente equilibrio tra il tradizionale obiettivo lucrativo e finalità di natura sociale.

A tale fine, tale società dovrà, anzitutto, individuare «il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento» delle finalità sociali (art. 1, comma 381, L. 208/2015) e, nel corso della propria attività, dovrà altresì (art. 1, comma 382, L. 208/2015) allegare al bilancio annuale una relazione dalla quale emerga:

  1. «la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato»;
  2. «la valutazione dell’impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno» con le caratteristiche descritte egli allegati 4 e 5 della L. 208/2015»
  3. «una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell’esercizio successivo».

Tale relazione, che ha lo scopo di consentire la verifica della permanenza della qualità «benefit» in capo alla società che si fregia del relativo titolo,  deve essere pubblicata sul sito internet della società stessa «qualora esistente» (sic) e può omettere l’esposizione di «taluni dati finanziari» (sic) a fini di «tutela dei soggetti beneficiari» (art. 1, comma 383, L. 208/2015).

Si tratta di oneri pubblicitari la cui reale efficacia appare alquanto dubbia se si considera che la loro concreta attuazione è di fatto rimessa alla discrezione della società che è tenuta ad attuarli (che può decidere, ad esempio, di non munirsi di sito internet, così frustrando le finalità di trasparenza proprie delle norma e/o di non pubblicare dati finanziari a propria scelta).

Le sanzioni

Per l’inosservanza delle prescrizioni sopra riassunte, la normativa in esame prevede alcune sanzioni.

La mala gestio

La prima di queste riguarda il gli amministratori che vengano meno ai doveri di prudente bilanciamento tra interessi economici e finalità “social” e/o all’onere di nomina del soggetto responsabile del perseguimento di queste ultime finalità, imposti dall’art. 1, comma 380, L. 208/2015.

In tal caso, il comma 381 della medesima disposizione appena citata testualmente prescrive che

«l’inosservanza degli obblighi di cui al comma 380 può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 380, si applica quanto disposto dal codice civile in relazione a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori»,

introducendo una distinzione tra «inosservanza degli obblighi» (che «può costituire» inadempimento degli amministratori ai doveri loro imposti) e «inadempimento degli obblighi» (ipotesi in cui, invece, «si applica» la normativa in tema di responsabilità degli amministratori, probabilmente profilandosi una particolare fattispecie tipizzata di detta responsabilità), della quale non si sentiva certo la mancanza e, comunque, di dubbia utilità, visto che si limita a rinviare, quoad effectum, ad una normativa codicistica già esistente.

Il finto «benefit»

Infine, una specifica previsione è dedicata alle «società benefit che non persegua le finalità di beneficio comune», ovverosia alle società solo apparentemente «benefit», ma, nei fatti, esclusivamente lucrative.

In tale ipotesi, l’art. 1, comma 384, L. 208/2015 prescrive che debbano trovare applicazione «le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in materia di pubblicità ingannevole» e le «disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206».

Documenti & materiali

Leggi la L. 208/2015 ( legge di stabilità) in G.U.
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Author: Avv. Luca Lucenti

Avvocato, nato a Pesaro il 20 ottobre 1961. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1991. Abilitato al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Responsabile di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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