La Suprema Corte sul rapporto tra disavviamento commerciale e imposta di registro Cass. Civ., Sez. V, 17/01/2018, n. 979

By | 14/05/2018

Ogni imprenditore, almeno una volta nella propria carriera, si è certamente cimentato in un progetto che a tutti – consulenti, collaboratori e familiari – pareva impossibile da realizzare, magari avendo infine successo a dispetto delle difficoltà iniziali e dei più neri pronostici (nel che sta il cuore reale, almeno a parere di chi scrive, della libera impresa).

Sta di fatto che, oltre a consulenti, collaboratori e familiari, anche il fisco italiano ci mette del suo nello scoraggiare gli investitori intraprendenti, stentando a credere (tra le altre cose) che qualcuno possa davvero imbarcarsi in un’impresa apparentemente perdente e/o che possano davvero esistere imprese che espongono in bilancio, invece del rassicurante avviamento (o goodwill), un’angustiante prospettiva di disavviamento (o badwill). Fenomeno, in realtà, non così inusuale per chi vive il fluire quotidiano del lavoro d’impresa.

Una rappresentazione plastica di questa situazione è data da una recente sentenza della Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. V, 17/01/2018, n. 979), che si è occupata, appunto, dei rapporti tra avviamento negativo e imposta di registro, proprio in un caso in cui l’Agenzia delle Entrate aveva rifiutato di considerare rilevante, ai fini di detta imposta, l’importo dell’avviamento negativo appostato a bilancio di una società la cui azienda era stata ceduta a terzi.

Il caso

La società Alfa acquista un ramo di azienda dalla società Beta al prezzo di € 1.378.000,00, calcolato detraendo dall’attivo patrimoniale di € 1.593.000,00, l’importo di € 215.000,00, appostato al fondo rischi quale «avviamento negativo (trattandosi di ramo aziendale inattivo da anni e suscettibile di perdite future)».

La medesima società indi, come si deduce dalla sentenza, versa l’importo dell’imposta di registro sull’intero prezzo (al lordo, cioè, della voce relativa al disavviamento) e propone istanza di rimborso per quanto versato in più; istanza che l’Agenzia delle Entrate rigetta.

Di qui il ricorso della società Alfa, che, risultata perdente nei gradi di merito, ricorre infine per Cassazione.

La nozione di avviamento

Nel dirimere – in modo assai condivisibile – la questione, la Suprema Corte parte dal concetto di avviamento, sottolineando la frammentarietà della relativa disciplina contenuta, ad esempio, nell’art. 2426, 1° co., n. 6 c.c.,1 (che ne regola, a fini civilistici, l’iscrizione all’attivo, le regole di ammortamento e di esplicitazione in nota integrativa), negli articoli 86, 2° co.,2 e 103, 3° co.,3 T.U.I.R. (che ne disciplinano la rilevanza ed i criteri di ammortamento a fini reddituali), nell’art. 51, 4° co., D.P.R. 26/04/1986, n. 131,4 (che, per ciò che attiene all’imposta di registro, lo prende in considerazione espressamente in sede di verifica del valore assegnato all’azienda oggetto di cessione).

A ciò si affianca, come viene opportunamente ricordato dalla pronuncia oggi in oggetto, una produzione giurisprudenziale di rilievo che si preoccupa di rifinire la nozione in questione in base ai criteri prettamente aziendalistico economici cui essa è intimamente connessa.

Vengono così ricordate le pronunce che hanno definito l’avviamento di in termini di

«qualità intrinseca immateriale dell’azienda, di formazione plurifattoriale; qualità che di solito si concreta nel maggior valore che il complesso aziendale, unitariamente considerato, presenta rispetto alla somma dei valori di mercato dei beni che lo compongono»,5

leggendone la nozione in correlazione alla

«”capacità di profitto di un’attività produttiva”, ossia a quella “attitudine che consente ad un complesso aziendale di conseguire risultati economici diversi (ed, in ipotesi, maggiori) di quelli raggiungibili attraverso l’utilizzazione isolata dei singoli elementi che la compongono”».6

Un valore, dunque, di tipo dinamico che può certamente «coesistere con la presenza di perdite di esercizio negli anni immediatamente precedenti o successivi al trasferimento»7 e che rileva a fini della valorizzazione del plesso aziendale trasferito, la cui base imponibile, ai fini dell’imposta di registro che qui rilevano, può essere quantificata:

in assenza di avviamento, «in forza del “metodo patrimoniale semplice”, dato dalla somma di attività e passività patrimoniali»;

– ovvero, in presenza di avviamento, ricorrendo al «”metodo patrimoniale complessoche, integrando il primo, valorizza tutti i fattori che comportano plusvalenza da beni immateriali costituenti, nel loro complesso, l’avviamento stesso)».8

Avviamento, disavviamento e imposta di registro

Premesso il quadro di cui sopra, la decisione in esame passa ad esaminare la fattispecie de qua, partendo dal constatare che il tenore testuale dell’art. 51, 4° co., D.P.R. 26/04/1986, n. 131, nel determinare i criteri di valutazione dell’avviamento ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, lo fa in valore assoluto, senza, cioè, distinguere tra fattispecie in cui detto valore abbia segno positivo e fattispecie, in cui, invece, esso sia negativamente connotato.

Da ciò discende condivisibilmente una conseguenza di assoluto rilievo, secondo cui, essendo l’art. 51, 4° co., D.P.R. 131/1986 cit. finalizzato

«a garantire che l’imposta di registro venga applicata su una base imponibile il più possibile conforme al valore dell’azienda in condizioni di libero mercato (chè anche in ciò si attua, e certo non ultimo, il principio di capacità contributiva), si deve ritenere che in essa trovi rilevanza anche quell’avviamento che – avendo segno negativo – sia dalle parti computato a riduzione del prezzo di cessione».

Tale prezzo di cessione, come accade nella fattispecie in esame, dunque, potrà risultare inferiore alla somma algebrica di componenti attivi e passivi dell’azienda ceduta «senza con ciò necessariamente rappresentare un valore non rispondente alla realtà ma, anzi, proprio per accostarsi alla più corretta valorizzazione di mercato».

L’avviamento, infatti, in quanto qualità intrinseca dell’azienda, non rappresenta, nella prospettazione e nella logica del libero mercato in cui la sentenza in esame si colloca, un valore statico, bensì dinamico.

Un valore, cioè, non già consolidato (al pari delle perdite già formatesi prese in considerazione dall’art. 51 D.P.R. 131/1986 cit.), ma valutabile unicamente sul piano delle proiezioni e delle aspettative future, coerentemente alla sua connotazione in termini di «qualità intrinseca» dell’azienda.

In questo quadro, dunque, è di lampante chiarezza la legittimità di una valutazione negativa dell’avviamento in funzione delle previsione di redditività negativa dell’investimento nel breve periodo, destinata ad essere più che compensata dai risultati che l’imprenditore si aspetta di trarre in futuro dalla propria gestione del plesso acquistato.

In tal modo, aggiunge la sentenza in esame,

«la considerazione dell’avviamento negativo nella fissazione del prezzo di cessione può rendere appetibili sul mercato – specie in contesti congiunturali – anche complessi aziendali prospettivamente improduttivi, nel breve periodo, di profitti; così da consentirne, con la cessione stessa, la sopravvivenza ed il recupero».

Via libera, dunque, al rilievo del badwill, peraltro non solo ai fini dell’imposta di registro, ma anche per ciò che attiene alla imposizione sui redditi, come emerge dalla risoluzione della stessa Agenzia delle Entrare n. 184/EE del 25 luglio 2007 che espressamente ne tratta e che viene testualmente riportata nella sentenza in commento.

Documenti & materiali

Scarica Cass. Civ., Sez. V, 17/01/2018, n. 979
Scarica la risoluzione Agenzia delle Entrare n. 184/EE del 25 luglio 2007

Note al testo

1. Art. 2426 c.c «Criteri di valutazioni. [1] Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri: (…) 6) l’avviamento può essere iscritto nell’attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto ((. L’ammortamento dell’avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell’avviamento».

2. Art. 86 D.P.R. 22/12/1986, n. 917 «Plusvalenze patrimoniali. (…) [2] (…) Concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso. Se il corrispettivo della cessione è costituito esclusivamente da beni ammortizzabili, anche se costituenti un complesso o ramo aziendale, e questi vengono complessivamente iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti, si considera plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente pattuito».

3. Art. 103 D.P.R. 22/12/1986, n. 917 «Ammortamento dei beni immateriali. (…) [3] Le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell’attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del valore stesso concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso. Se il corrispettivo della cessione è costituito esclusivamente da beni ammortizzabili, anche se costituenti un complesso o ramo aziendale, e questi vengono complessivamente iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti, si considera plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente pattuito».

4. Art. 51, 4° co., D.P.R. 22/12/1986, n. 917 «Valore dei beni e dei diritti. (…) [4] Per gli atti che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse il valore di cui al comma 1 è controllato dall’ufficio con riferimento al valore complessivo dei beni che compongono l’azienda, compreso l’avviamento ed esclusi i beni indicati nell’art. 7 della parte prima della tariffa e art. 11-bis della tabella, al netto delle passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del codice civile, tranne quelle che l’alienante si sia espressamente impegnato ad estinguere e quelle relative ai beni di cui al citato art. 7 della parte prima della tariffa. L’ufficio può tenere conto anche degli accertamenti compiuti ai fini di altre imposte e può procedere ad accessi, ispezioni e verifiche secondo le disposizioni relative all’imposta sul valore aggiunto».

5. Cass. Civ., Sez. Trib., 28/11/2014, n. 25324, secondo cui «in tema di plusvalenze patrimoniali realizzate a seguito di cessione di azienda, va tenuto conto, quale componente del valore venale dell’azienda, dell’avviamento – come determinato in sede di precedente accertamento del valore dell’azienda ceduta effettuato ai fini dell’imposta di registro e non impugnato e consistente nel maggior valore che il complesso aziendale, unitariamente considerato, presenta rispetto alla somma dei valori di mercato dei beni che lo compongono – senza che assumano rilievo circostanze contingenti, quali il legame di parentela e di lavoro tra cedente e cessionario, che pure possono avere influito nella determinazione concreta».

6. Cass. Civ., Sez. I, 02/08/1995 n. 9470, citata in Cass. Civ., Sez. Trib., 13/05/2011, n. 10586, che, valutando una fattispecie di segno opposto rispetto a quella esaminata dalla sentenza oggi in commento (in cui, cioè, si discuteva dell’eventualità di configurare un avviamento positivo pure in presenza di perdita di esercizio), aveva rilevato che «se infatti l’avviamento va definito, nei suoi termini generali, come capacità di profitto di un’attività produttiva, ossia come quell’attitudine che consente ad un complesso aziendale di conseguire risultati economici diversi (ed, in ipotesi, maggiori) di quelli raggiungibili attraverso l’utilizzazione isolata dei singoli elementi che la compongono (cfr. Corte Cass. 1^ sez. 2.8.1995 n. 9470), non vi è ragione di escludere che anche una azienda in perdita possa disporre nel patrimonio di componenti attivi tra i quali beni immateriali come l’avviamento commerciale».

7. Così, oltre alla sentenza citata alla nota che precede Cass. Civ., Sez. Trib., 04/11/2015, n. 22506, secondo cui «in tema d’imposta di registro su cessione di azienda, l’esistenza di un valore di avviamento, costituente oggetto di un giudizio di fatto rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, non può essere esclusa sulla base della sola circostanza che l’impresa abbia subito delle perdite negli esercizi degli anni precedenti e di quelli successivi» e Cass. Civ., Sez. Trib., 25/02/2002, n. 2702, secondo cui «in tema di determinazione della base imponibile dell’imposta di registro, ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 4, d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, secondo il quale, per gli atti che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse, il valore è controllato dall’ufficio con riferimento al valore complessivo dei beni che compongono l’azienda, compreso l’avviamento, al netto delle passività, l’esistenza di un valore di avviamento dell’azienda – costituente l’oggetto di un giudizio di fatto rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito ed immune da sindacato di legittimità se adeguatamente motivato – non può essere esclusa sulla base della sola circostanza che l’impresa abbia subito delle perdite negli esercizi degli anni precedenti. Del valore complessivo dell’azienda fa parte, infatti, quello dell’avviamento – costituente una qualità dell’azienda stessa – che si somma al valore degli altri beni che la compongono in un’operazione che logicamente precede la detrazione delle passività, sicché non è aprioristicamente escluso né dall’esistenza né dall’ammontare di queste».

8. Cass. Civ., Sez. Trib., 06/05/2015, n. 9075, secondo cui «in tema di imposta di registro in caso di cessione d’azienda o di ramo di essa (nella specie, di un complesso svolgente attività bancaria), la scelta, ai fini della determinazione del valore dell’azienda e, dunque, della base imponibile, tra il metodo patrimoniale semplice – che considera l’azienda come un insieme mero di attività e passività e postula, quindi, l’inesistenza dell’avviamento – e il metodo patrimoniale complesso – che integra il primo, considerando quei fattori (ossia le plusvalenze da beni immateriali come pure dal know-how aziendale, dalla formazione del personale ed altro) che, nel loro complesso, rappresentano l’avviamento, il quale, pertanto, resta compreso nel trasferimento e soggetto all’imposta ai sensi dell’art. 51, comma 4, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – costituisce oggetto di un giudizio di fatto, rimesso al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato, trattandosi, in ogni caso, di criteri idonei ad apprezzare il congruo valore economico di scambio».

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