Il fallimento è per sempre: il Registro imprese non dimentica Cass. Civ. 09/08/2017, n. 19761

By | 27/11/2017

Un interessante precedente della Suprema Corte (Cass. Civ. 09/08/2017, n. 19761) torna sulla questione del “diritto all’oblio” relativamente ai dati personali delle persone fisiche operanti in ambito societario, conservati e trattati dal responsabile del Registro delle imprese secondo le disposizioni dell’articolata normativa, nazionale e sovranazionale, che regolamenta tale Registro e stabilisce gli obblighi di conferimento dei dati personali da parte dei soggetti tenuti ad iscrivervisi.

Si tratta di una decisione che fa seguito ad un pregresso rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE dell’anno 2015 (Cass. Civ., Sez. I, 17/07/2015, n. 15096) ed alla conseguente pronuncia di tale Corte (Corte di Giustizia UE, Sez. II, 09/03/2017, causa C-398/15) e che sembra destinata ad incidere in modo particolare sulla vita di coloro che, per le più svariate ragioni, si sono trovati al timone di compagini societarie dichiarate fallite, ma, nonostante ciò, intendano proseguire la propria attività imprenditoriale.

Progetto, quest’ultimo, reso sicuramente più difficoltoso quando nel proprio curriculum disponibile al pubblico sine die e senza limiti di accesso siano riportati eventi pregiudizievoli – quale, appunto, un fallimento – magari molto risalenti nel tempo, ma non perciò meno influenti sull’opinione di chi deve, per ipotesi, trattare un finanziamento, concludere un affare, stringere una partnership con un determinato operatore.

Di qui il dubbio se sia legittimo, in nome del diritto all’informazione dei terzi quale declinazione del principio della sicurezza e certezza dei traffici economici e giuridici, che tale genere di dato rimanga eternamente agganciato al nome del soggetto resosi (anche solo per pura disavventura, circostanze personali impreviste o altre comprensibili ragioni che non possono ovviamente emergere dalle visure camerali) protagonista di vicende connotate commercialmente in modo negativo.

O se, invece, in nome del “diritto all’oblio”, espressione di superiori diritti della personalità, quali il diritto all’identità personale, alla riservatezza ed alla tutela dei propri dati personali,1 non debba potersi procedere all’anonimizzazione di tali dati, quantomeno in tutti quei casi in cui sia trascorso un lasso di tempo ragionevole dal momento in cui le circostanze che essi testimoniano si sono verificate e/o si sia in presenza di particolari circostanze che ne giustifichino comunque la dimenticanza.

Il caso

Tizio, amministratore unico di una società immobiliare, assumendo di incontrare gravi difficoltà nell’operare commercialmente in quanto il suo nominativo risulta ricollegato, nel Registro delle imprese, ad una società di cui egli era stato in passato liquidatore e che era stata dichiarata fallita nell’anno 1992, chiede (siamo nell’anno 2006) alla competente Camera di Commercio di procedere alla cancellazione del collegamento tra il proprio nome ed il fallimento in questione ex D.LGS 30/06/1996, n. 196.

Ricevuto il diniego di provvedervi, Tizio si aziona dinanzi al Tribunale il quale, rilevato il lunghissimo lasso di tempo trascorso tra l’evento fallimentare e le circostanze lamentate, ne deduce, ex artt. 3 e 11 del decreto legislativo 196/2003 cit.,2 il venir meno dei requisiti di necessità ed utilità della pubblicità dei dati personali ed accoglie, per l’effetto, la domanda di Tizio ordinando l’anonimizzazione di essi.

La Camera di Commercio soccombente propone ricorso per Cassazione (ex art. 152, 13° co., D. Lgs. 196/2003, nella formulazione all’epoca vigente) e quest’ultimo giudice, con ordinanza interlocutoria Cass. Civ., Sez. I, 17/07/2015, n. 15096, rinvia alla Corte di Giustizia in via pregiudiziale ex art. 267 del Trattato, sulla base di una complessa ricognizione delle fonti nazionali ed europee relative alla tutela della privacy ed alla funzione informativa propria del Registro imprese, onde stabilire se il sistema nazionale di conservazione dei dati presso il registro stesso, che non prevede alcuna limitazione temporale al trattamento in forma non anonima di detti dati, sia o meno compatibile con il principio di

«conservazione dei dati personali in modo da consentire l’identificazione delle persone interessate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono rilevati e successivamente trattati»

e se, dunque, possa o meno essere consentito che tali dati restino disponibili

«solo per un tempo limitato o nei confronti di destinatari determinati, in base ad una valutazione casistica affidata al gestore dei dati».

Il quadro normativo

La fattispecie in questione, come si accennava in principio, presuppone l’individuazione di un punto di equilibrio tra due distinti assetti normativi eretti, da un lato, a tutela dei diritti informativi dei terzi che entrano in relazione con un’impresa commerciale, dall’altro a garanzia del rispetto della vita privata dei soggetti i cui dati personali vengano trattati a tali fini informativi.

Entrambi gli assetti sono regolati da fonti sovranazionali e nazionali variamente sovrapposte tra loro che si riepilogano sinteticamente di seguito.

La normativa rilevante in tema di registro delle imprese

Per ciò che attiene alla pubblicazione dei dati tramite il Registro delle imprese, vengono in questione:

  • la prima direttiva 68/151/CE del Consiglio, del 09/03/1968, dedicata a coordinare «le garanzie che sono richieste, negli Stati Membri, alle società a mente dell’articolo 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi» ed applicabile ratione temporis alla vicenda de qua,3 che pone l’obbligo di raccolta di una serie di dati relativi alle società commerciali ed ai soggetti che vi partecipano, con creazione di un fascicolo per ciascuna società a cura di un apposito ente a ciò preposto, in modo tale da rendere detti dati agevolmente disponibili alla generalità dei richiedenti (artt. 2 e 3);
  • l’art. 2188 C.C., il quale prevede l’istituzione del Registro delle imprese presso ogni tribunale e sancisce, altresì, il principio della pubblicità dello stesso (principio confermato dagli articoli 2, lett. d,4 e 23, 1° co.,5 D.P.R. 07/12/1995, n. 581, provvedimento di cui subito appresso);
  • la L. 29/12/1993 n. 580 ed il suo regolamento attuativo (D.P.R. 07/12/1995, n. 581), che portarono a compimento la creazione dell’attuale struttura del Registro delle imprese, organica e su base nazionale, prevedendo l’obbligatorietà dell’iscrizione in detto registro dell’intera platea imprenditoriale commerciale e di tutta una serie di atti previsti dalla legge.6 Tra questi ultimi (la cui iscrizione ha, a seconda dei casi, efficacia di semplicità pubblicità-notizia, dichiarativa – effetto che costituisce la regola generale ex art. 2193 C.C. – ovvero addirittura costitutiva, come nel caso, ad es., delle società di capitali ex artt. 2331, 2454, 2463 e 2523 C.C.), rientrano una serie di numerosissimi atti previsti dalla legge fallimentare, a cominciare dalla sentenza dichiarativa di fallimento ex artt. 16 e 17 R.D. 267/1942 cit., che qui direttamente rileva.

La normativa rilevante in materia di protezione dei dati personali

Per ciò che attiene, poi, alla protezione dei dati personali, oltre alle previsioni fondamentali contenute nell’art. 8 della CEDU (che prevede il diritto al rispetto della vita privata e familiare), nell’art. 8 della Carta di Nizza (che si occupa espressamente del trattamento dei dati personali, prevedendone la tutela ed il trattamento secondo lealtà e per finalità determinate consensualmente o per legge, con disposizione derogabile solo nei limiti di cui all’art. 52, 1° co., della medesima Carta),7 vanno ricordati:

  • l’art. 6 della direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24/10/1995, che, occupandosi della tutela dei dati personali delle persone fisiche, oltre a dettare i criteri per la corretta tenuta dei dati stessi, stabilisce altresì il principio della conservazione in forma non anonima «per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono rilevati o sono successivamente trattati»;
  • l’art. 7, lett. c), e) ed f) della medesima direttiva appena citata che, nel regolare i casi in cui è possibile trattare i dati personali, pongono il principio della liceità di tale trattamento nel caso in cui esso sia «necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il responsabile del trattamento» (lett. c), ovvero sia «necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il responsabile del trattamento» (lett. e), ovvero, ancora, sia «necessario per il perseguimento dell‘interesse legittimo del responsabile del trattamento oppure del o dei terzi cui vengono comunicati i dati» (lett. f);
  • il D.LGS. 30/06/2003, n. 196 (Codice della Privacy), che, in attuazione della direttiva 95/46/CE sopra citata (art. 184, 1° co., D.LGS 196/2003 cit.),8 ne fa propri i principi, con particolare riferimento a quelli riguardanti la correlazione tra durata della conservazione dei dati stessi in forma non anonima e attualità dello scopo per i cui i dati sono stati raccolti e trattati (art. 11, 1° co., lett. e, D.LGS. 196/2003 cit.)9 e diritto ad ottenere la cancellazione e/o anonimizzazione dei dati da parte gli interessati allorquando tale correlazione cessi di esistere (art. 7, 3° co., lett. b, D. LGS. 196/2003 cit.). 10

La decisione della Corte di Giustizia

Interpellata, dunque, tramite il rinvio operato dalla citata Cass. Civ. 15096/2015 sul tema in esame, la Corte di Giustizia (Corte di Giustizia UE, Sez. II, 09/03/2017, causa C-398/15) esaminato il complesso reticolato normativo sopra indicato, osserva anzitutto che gli Stati membri

«non sono tenuti a garantire alle persone fisiche (..) il diritto di ottenere, in ogni caso, decorso un certo periodo di tempo dallo scioglimento della società di cui trattasi, la cancellazione dei dati personali che le riguardano, iscritti nel registro ai sensi della disposizione da ultimo citata, o il congelamento degli stessi nei confronti del pubblico».

L’attività di raccolta dati è lecita

Per giungere ad una tale conclusione, la Corte parte dal principio che l’attività di raccolta dati svolta dagli enti a ciò preposti nei diversi ordinamenti è certamente lecita.

Ciò, in primo luogo, in quanto tale attività è svolta in adempimento di un obbligo legale e, dunque, legittimata tramite l’art. 7, lett. c), direttiva 95/46 sopra citata.

In secondo luogo, in quanto essa costituisce esplicazione di un pubblico potere ed è certamente di interesse pubblico, essendo mirata, in ultima analisi, «a fornire la certezza del diritto nelle relazioni tra le società e i terzi, in previsione di un incremento degli scambi commerciali tra gli Stati membri» ed essendo, dunque, legittimata ex lett. e) del sopra citato art. 7 direttiva 95/46.

In terzo ed ultimo luogo, poi, in quanto detta attività di raccolta e trattamento dati è svolta nel perseguimento dell’interesse legittimo quantomeno dei «terzi cui vengono comunicati i dati» ed è dunque parimenti legittima ai sensi dell’art. 7, lett. f), della predetta direttiva 95/46.

La mancanza di un termine è legittima

Premesso ciò, la Corte giustifica il fatto che al trattamento di tali dati non sia posto alcun limite temporale, rilevando le insormontabili difficoltà nell’individuare univocamente un termine, pur lungo, oltre il quale poter anonimizzare i dati del tipo in questione, anche alla luce dei diversi termini di prescrizione esistenti nei singoli stati, relativamente alle azioni esperibili sulla base dei dati in questione (come, ad esempio, le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, degli organi di controllo etc.);

D’altro canto, osserva da ultimo la Corte, il sacrificio imposto ai diritti fondamentali del soggetto i cui dati vengono raccolti e trattati come sopra non può dirsi sproporzionato, posta la limitatezza quantitativa dei dati raccolti e stante altresì il fatto che le persone fisiche che intraprendono l’attività commerciale sono perfettamente consapevoli della circostanza che i propri dati personali dovranno essere sottoposti ex lege alle forme pubblicitarie previste per legge.

Ed inoltre, nel bilanciamento di interessi che occorre operare per rinvenire la composizione dei diversi interessi contrapposti nella fattispecie qui in esame, secondo la Corte «l’esigenza di tutelare gli interessi dei terzi nei confronti delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata e di garantire la certezza del diritto» è sicuramente prevalente.

Sono possibili deroghe eccezionali

L’univocità della conclusione così raggiunta è tuttavia temperata da un’ulteriore considerazione svolta sulla base dell’art. 14, 1° co., lett. a), della più volte citata direttiva 95/46, che riconosce all’interessato il diritto di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano nei sopra citati casi di trattamento costituente esplicazione di un pubblico potere o di soddisfacimento dell’interesse legittimo dei terzi destinatari delle informazioni, ai sensi, rispettivamente, delle lettere e) ed f) dell’art. 7 direttiva 95/46 cit.

Su tale base, la Corte osserva che, ferma in linea di principio la perfetta legittimità della raccolta e trattamento dati in questione, non si può, tuttavia, escludere

«che possano sussistere situazioni particolari in cui ragioni preminenti e legittime connesse al caso concreto della persona interessata giustifichino, in via eccezionale, che l’accesso ai dati personali ad essa relativi iscritti nel registro sia limitato, decorso un periodo di tempo sufficientemente lungo dopo lo scioglimento della società di cui trattasi, ai terzi che dimostrino un interesse specifico alla loro consultazione».11

Le deroghe sono rimesse agli Stati membri

Tale eccezionale limitazione, continua la Corte, è tuttavia rimessa alla valutazione dei singoli legislatori nazionali, posto che il sopracitato art. 14 direttiva 95/46 cit. riconosce il diritto di opposizione agli interessati facendo però espressamente salva l’eventuale «disposizione contraria prevista dalla normativa nazionale», in tal modo assegnando a tale normativa il compito di individuare se ed in che termini prevede un consimile diritto.

La decisione della Corte di Cassazione

Rimessa sul ruolo la questione dopo la pronunzia del giudice comunitario di cui sopra, infine, la Suprema Corte nazionale (Cass. Civ. 09/08/2017, n. 19761 qui in commento), vistasi assegnato dalla Corte di Giustizia il compito di «verificare lo stato del proprio diritto nazionale sul punto» onde accertare la sussistenza o meno della possibilità di procedere all’eventuale anonimizzazione dei dati in ipotesi quali quella di specie, conclude negativamente, in quanto

«alla stregua del quadro normativo vigente e dei compiti istituzionalmente perseguiti dalle Camere di commercio con la tenuta del Registro delle imprese, è legittima rispondendo ad un obbligo legale, l’iscrizione e la conservazione nel Registro stesso delle informazioni relative alle cariche di amministratore e di liquidatore ricoperte in una società, anche se in seguito questa sia stata dapprima dichiarata fallita e poi cancellata dal Registro, prevalendo le esigenze della pubblicità commerciale sull’interesse del privato ad impedirla, in funzione delle ragioni di certezza nelle relazioni commerciali che il detto registro soddisfa».

Il che conduce, da ultimo, al rigetto del ricorso di Tizio nella parte in cui mirava a vedere anonimizzato il legame tra il nominativo di quest’ultimo e la società fallita da egli amministrata in un passato ormai davvero remoto.

Riassumendo

Dunque, tirando le fila del ragionamento, vediamo come, allo stato attuale:

  • non esiste un diritto all’anonimizzazione/cancellazione dei dati trattati dal Registro delle imprese (e analoghi organismi in ambito UE);
  • è possibile, tuttavia, prevedere che in circostanze eccezionali, connotate dal doppio requisito della sussistenza di particolari situazioni soggettive dell’interessato e dalla decorrenza di un congruo lasso di tempo dopo lo scioglimento della società, l’accesso a tali dati possa venire limitato a soggetti che dimostrino il proprio interesse ad accedervi (dunque i dati restano iscritti, ma ne viene limitata la possibilità di consultazione);
  • il compito di adottare una tale deroga spetta ai legislatori nazionali;
  • nel nostro sistema non esiste una tale norma e, dunque, non è possibile ottenere la cancellazione di alcun dato per alcun motivo.

Tale, in sintesi, sembra essere la conclusione del percorso argomentativo sopra riassunto, che, peraltro, non sembra neppure suscettibile di modifiche alla luce del nuovo regolamento europeo della privacy in via di entrata in vigore nel maggio prossimo.

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27/04/2016, infatti, pur prevedendo espressamente, all’art. 17, 1° e 2° co., il diritto all’oblio in questione, al 3° comma della medesima disposizione esclude l’applicabilità di tale previsione allorquando i dati personali siano trattati «per l’adempimento di un obbligo legale» o per «l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse», o «nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento», cioè a dire proprio nelle tre ipotesi da cui il ragionamento della Corte di Giustizia aveva preso le mosse per pervenire alla conclusione negativa cui oggi pure il Regolamento europeo in questione espressamente perviene.

Fine pena: mai

Insomma, se si rammenta l’antico adagio secondo cui ««lo sciocco non perdona e non dimentica. L’ingenuo perdona e dimentica. Il saggio perdona ma non dimentica», viene da chiedersi se il Registro imprese, che non dimentica mai per legge, sia più sciocco che saggio o viceversa.

Proverbi a parte, la struttura normativa nazionale ed europea che si è sopra riassunta legittima senza dubbio le conclusioni tratte dai giudici europei e nazionali, che sono, peraltro, altresì in procinto di trasformarsi in diritto vigente. Vero ciò, occorre tuttavia fermarsi a riflettere seriamente sul quesito se tali conclusioni siano, oltre che tecnicamente fondate, anche intimamente “giuste”.

Il dilemma non è da poco se si considerano alcuni aspetti in background della vicenda in questione che sembrano rappresentare l’epifenomeno di un sommovimento culturale di più ampio respiro, inteso a valorizzare il “collettivo” a scapito “dell’individuale”.

Quando, cioè, si legge, che

«il diritto ad esigere una corretta gestione dei propri dati personali, pur se rientrante nei diritti fondamentali di cui all’art. 2 Cost., non è un totem al quale possano sacrificarsi altri diritti altrettanto rilevanti sul piano costituzionale»,12

e che tali diritti altrettanto rilevanti e destinati a prevalere sono rappresentati dalla

«esigenza di tutelare gli interessi dei terzi nei confronti delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata e di garantire la certezza del diritto, la lealtà delle transazioni commerciali e, quindi, il buon funzionamento del mercato interno»,13

ci si approssima ad un concetto che tende, al limite, a sacrificare il diritto alla libertà individuale, sull’altare del valore collettivo del «buon funzionamento del mercato», valore che, in epoca di economia globale, rischia obiettivamente di trasformarsi in un leviatano dalle venature orwelliane, inquietantemente incapace di dimenticarsi di noi per l’eternità.

E che il trend sia questo, sembra pure emergere da un passo della sentenza pronunziata in sede di rinvio,14 laddove essa afferma, che

«in epoche in cui l’accento, pur in sé corretto, posto sui “diritti” ha gradualmente indotto a guardare ai doveri come ad un puro e fastidioso accidente, l’eccesso d’individualismo (riscontrabile allorché qualsiasi desiderio venga in modo automatico tradotto in pretesa) finisce per soffocare l’interesse comune della generalità, nella ricerca confusa ed esclusiva di una gratificazione personale che tuttavia nega, a lungo andare, la premessa: la tutela di ogni diritto fondamentale non può ignorare la dimensione collettiva del bene comune e l’esistenza di un correlativo obbligo».

Con il che, il dato tecnico finisce con il connotarsi in modo alquanto eticizzante, su cui, come si è già rilevato, vale la pena di riflettere e discutere.

Se, poi, dall’empireo della filosofia si scende sul terreno della vita spicciola, l’articolazione di principio che si è sopra esaminata si traduce nella sottovalutazione – sempre a parere di chi scrive, beninteso – delle necessità individuali concrete che sono alla base del tema in esame.

Così, apprendiamo15 che l’avvocato generale innanzi alla Corte di Giustizia UE ebbe ad osservare che la circostanza dell’assoggettamento di una società a procedura concorsuale «non rappresenta di per sé un dato lesivo della reputazione e dell’onorabilità dell’amministratore che l’ha rappresentata». Ciò in quanto «il fallimento di una società può essere stato determinato da circostanze esterne (…) ad esempio a causa di una crisi economica o di un calo della domanda del settore di cui trattasi».16

E leggiamo, altresì, che «le riforme del diritto fallimentare dell’ultimo decennio valgono ad evidenziare che, anche nell’opinione comune, non necessariamente a tale evenienza si ricollega il discredito personale, ben potendo questo dipendere da condizioni oggettive di mercato».17

E, ancora, rileviamo che la raccolta dati da parte del Registro imprese comporta, in fondo, «la pubblicità solamente per un numero limitato di dati personali, ossia quelli relativi all’identità e alle rispettive funzioni delle persone che hanno il potere di obbligare la società interessata di fronte ai terzi».18

Affermazioni, queste, che sembrano non adeguatamente considerare, ad esempio, come, a fare la differenza, non sia tanto la quantità, quanto la qualità dei dati raccolti e trattati, l’assenza di un limite alla loro conservazione temporale o all’accesso ad essi e la possibilità di incrociarli.

E che sembrano, altresì, sottostimare il fatto che le circostanze “giustificative” di un fallimento, che fanno di un fallito “l’imprenditore onesto, ma sfortunato” della legge fallimentare nella sua originaria stesura (figura anch’essa eticizzante, che di recente sembra tornata in voga e pare echeggiare anche nella legge delega di riforma delle procedure concorsuali), non emergono certo dalle visure camerali e spesso neppure è possibile esporle ai soggetti cui ci si rivolge per richiedere un prestito, un finanziamento o quant’altro, che non hanno alcun interesse ad ascoltarle.

E che paiono, da ultimo, non considerare appieno che la ratio di un provvedimento normativo, per quanto lodevole essa possa essere, serve a poco nei traffici commerciali concreti, dove, specie se si vive nel diffusissimo mondo delle società di piccolo cabotaggio, un fallito è – e resta – un fallito.

D’altro canto, se persino il casellario giudiziale “dimentica”, sia pure decorso un lunghissimo lasso di tempo (ex art. 5, 1° co., D.P.R. 14/11/2002, n. 313), non si comprende davvero per quale ragione il Registro imprese non dovrebbe farlo (come in effetti fa, ad esempio, nel caso di default delle startup ex art. 31, 2° e 3° co., D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012), o quantomeno perché non dovrebbe pretendere – come regola e non come eccezione – che, superato un dato limite temporale, il soggetto che intenda accedere alle informazioni debba dimostrare il proprio interesse a farlo.

Ma ciò, a questo punto, compete al legislatore, essendosi i giudici già espressi in merito. Legislatore che chi scrive confida ricorderà, nell’affrontare il tema qui in esame (e non solo questo), un passo del saggio “La libertà” di John Stuart Mill 19.

«dopo aver detto che l’individualità si identifica con lo sviluppo, e che solo coltivando l’individualità otteniamo o possiamo ottenere degli esseri umani nella pienezza del loro sviluppo, potrei anche fermarmi qui: cos’altro di più e di meglio si potrebbe dire a favore di un certo stato di cose, dopo aver detto che grazie ad esso gli esseri umani si avvicinano al più alto vertice da loro raggiungibile? O che altro di peggio di potrebbe dire di un ostacolo al bene, dopo aver detto che riesce davvero ad impedircelo?».

Documenti & materiali

Scarica Cass. Civ. 09/08/2017, n. 19761
Leggi Corte di Giustizia UE, Sez. II, 09/03/2017, causa C-398/15
Scarica Cass. Civ., Sez. I, 17/07/2015, n. 15096

Note al testo


1 Si veda, ad esempio, per quanto attiene al tema del diritto all’oblio su web, il precedente di Corte di Giustizia UE 13/05/2014, causa C-131/12, secondo cui «anche nel caso in cui il trattamento di dati personali effettuato dal motore di ricerca internet sia lecito, il soggetto titolare dei suddetti dati (c.d. interessato), può rivolgersi direttamente al gestore del motore di ricerca quale titolare del trattamento (o in alternativa al Garante per la protezione dei dati personali o all’ Autorità Giudiziaria) per vedere riconosciuto il proprio diritto all’oblio ed ottenere così la rimozione del dato contestato, dovendo tuttavia dimostrare l’inadeguatezza di questo, la non pertinenza o l’eccessività rispetto alle finalità di indicizzazione». Per quanto attiene al rapporto tra diritto all’oblio e diritto di cronaca si veda Cass. Civ., Sez. III, 26/06/2013 n. 16111, secondo cui «la diffusione di una notizia con relativa foto della persona, con riferimento a un episodio di cronaca giudiziaria collegandola a vicende di molti anni addietro, relative a una parte dell’esistenza della persona ritenuta ormai chiusa, rispetto alla quale si vuole soltanto essere dimenticato, costituisce violazione della legge sul diritto alla riservatezza e deve prevedere un risarcimento del danno in favore dell’offeso. Ciò che conta, ai fini del corretto bilanciamento fra diritto alla riservatezza e diritto di cronaca, è l’essenzialità dell’informazione e l’interesse pubblico delle notizie divulgate. Il diritto del soggetto a pretendere che proprie, passate vicende personali siano pubblicamente dimenticate (nella specie cd. diritto all’oblio) trova limite nel diritto di cronaca solo quando sussista un interesse effettivo e attuale alla loro diffusione, nel senso che quanto recentemente accaduto trovi diretto collegamento con quelle vicende stesse e ne rinnovi l’attualità. Altrimenti viene a essere violato il diritto alla riservatezza, mancando la concreta proporzionalità tra la causa di giustificazione (il diritto di cronaca) e la lesione del diritto antagonista».

2 Come si legge in Cass. Civ. 15096/2015, che riporta il testo della sentenza del Tribunale a quo, secondo quest’ultimo «le iscrizioni che collegano il nominativo di una persona fisica ad una fase patologica della vita dell’impresa (come il fallimento) non possono essere perenni, in mancanza di uno specifico interesse generale alla loro conservazione e divulgazione».

3 La direttiva in questione, infatti, è stata abrogata dalla direttiva 2009/101/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16/09/2009, indi a sua volta modificata dalla direttiva 2012/17/UE del parlamento Europeo e del Consiglio, del 13/06/2012, il cui art. 7 bis rimette il trattamento dei dati personali in materia alle disposizioni di cui all’apposita direttiva 95/46/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24/10/1995, di cui appresso nel testo. Tuttavia, come si legge nella pronuncia della Corte di Giustizia UE, Sez. II, 09/03/2017, causa C-398/15 (originata dalla rimessione pregiudiziale di Cass. Civ. 15096/2015 sempre trattata appresso nel testo), al punto 10, il caso de quo «tenuto conto dell’epoca dei fatti del procedimento principale, (…) continua ad essere disciplinato dalla direttiva 68/51».

4 Norma che sancisce l’obbligo dell’ufficio del registro delle imprese di provvedere «al rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione o annotazione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o la mancanza di iscrizione; provvede inoltre al rilascio di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale sono previsti il deposito o l’iscrizione nel registro delle imprese, in conformità alle norme vigenti», senza che sia peraltro necessario, in linea con quella che è la normativa sovranazionale, di dimostrare l’interesse del richiedente.

5 Norma che recita «Il protocollo, il registro delle imprese e l’archivio degli atti e dei documenti sono pubblici».

6 Si veda l’art. 7 del D.P.R. 581/1995 citato nel testo, che recita «nel registro delle imprese sono iscritti: a) i soggetti previsti dalla legge e in particolare: 1) gli imprenditori di cui all’art. 2195 del codice civile; 2) le società di cui all’art. 2200 del codice civile; 3) i consorzi di cui all’art. 2612 del codice civile e le società consortili di cui all’art. 2615-ter del codice civile; 4) i gruppi europei di interesse economico di cui al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; 5) gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale, di cui all’art. 2201 del codice civile; 6) le società che sono soggette alla legge italiana ai sensi dell’art. 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218; 7) gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile; 8) i piccoli imprenditori di cui all’art. 2083 del codice civile; 9) le società semplici di cui all’art. 2251 del codice civile; b) gli atti previsti dalla legge».

7 Che recita «1. Eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui»

8 La cui prima parte recita «le disposizioni del presente codice danno attuazione alla direttiva 96/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995».

9 Secondo cui i dati personali sono «conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati».

10 Secondo cui l’interessato ha diritto di ottenere «la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati».

11 È bene rilevare che la Corte di Giustizia (punto 60 della sentenza in esame nel testo), non ravvisa la sufficienza degli elementi descritti nel caso che aveva originato il rinvio al fine di consentire l’anonimizzazione dei dati, posto che «il solo presumere che gli immobili di un complesso turistico costruito dalla [società] di cui [Tizio] è attualmente amministratore unico, non si vendano perché i potenziali acquirenti di tali immobili hanno accesso ai dati in questione nel registro delle imprese, non può essere sufficiente a costituire una simile ragione, tenuto conto, in particolare, del legittimo interesse di questi ultimi a disporre di tali informazioni».

12 Cass. Civ, Sez. III, 20/05/2015, n. 10280

13 Corte di Giustizia UE, Sez. II, 09/03/2017, causa C-398/15, punto 60

14 Cass. Civ. 09/08/2017, n. 19761

15 La circostanza è riportata dalla sentenza nazionale emessa in sede di rinvio, Cass. Civ. 09/08/2017, n. 19761, al punto 5.3.4.

16 Cass. Civ. 09/08/2017, n. 19761, punto 5.3.4.

17 Ibidem.

18 Corte di Giustizia UE, Sez. II, 09/03/2017, causa C-398/15, punto 58.

19 John Stuart Mill, «La libertà, l’utilitarismo, l’asservimento delle donne», BUR, 1999, pag. 152.

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Author: Avv. Luca Lucenti

Avvocato, nato a Pesaro il 20 ottobre 1961. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1991. Abilitato al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Responsabile di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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