Frazionamento delle azioni e legge Pinto: la Cassazione torna sull’abuso del processo e sulle sue conseguenze Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza 06/09/2017, n. 20834

By | 26/09/2017

Con una recente ordinanza (Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza 06/09/2017, n. 20834), la Suprema Corte torna sul tema del frazionamento delle azioni come forma di abuso del processo e, in particolare, sugli effetti processuali di esso.

Si tratta di un argomento interessante, sul quale le Sezioni Unite avevano già avuto modo di esprimersi nel febbraio scorso con la decisione Cass. Civ. Sez. Un., 16/02/2017, n. 4090 (che avevamo commentato qui), offrendo tuttavia una lettura che, quantomeno relativamente al tema delle conseguenze derivanti dall’abusiva moltiplicazione delle iniziative giudiziali, pare oggi orientarsi, come vedremo in conclusione del presente articolo, in maniera diversa da quanto si era allora opinato.

Il caso

La decisione odierna origina da un ricorso per Cassazione avverso una decisione di merito che aveva drasticamente compensato le spese in un caso di plurimi ricorsi ex legge Pinto (L. 24/03/2001, n. 89), proposti da un unico difensore per conto di diverse parti che avevano agito unitariamente nel contesto del procedimento originario.

Dinanzi a tale fattispecie, la Corte, con la pronunzia oggi in commento, ribadisce intanto in modo netto  il carattere processualmente abusivo della condotta

«di più soggetti, che dopo aver agito unitariamente nel processo presupposto, in tal modo dimostrando la carenza di interesse alla diversificazione delle rispettive posizioni, propongano contemporaneamente distinti ricorsi per equa riparazione, con identico patrocinio legale, dando luogo a cause inevitabilmente destinate alla riunione, in quanto connesse per l’oggetto ed il titolo»,

con ciò nella sostanza uniformandosi a quello che appare essere l’indirizzo già espresso dalle Sezioni Unite nel precedente del febbraio scorso sopra ricordato.

Quando, però, la decisione in rassegna passa ad affrontare il tema delle conseguenze processuali di tale condotta abusiva, le cose sembrano cambiare.

Le conseguenze dell’abuso del processo: un tema discusso

Ma, prima di vedere nel dettaglio quali siano le conclusioni tratte dell’ordinanza 20834/2017 oggetto del presente articolo sul tema delle conseguenze in parola, vale la pena fare un passo indietro, ricordando sinteticamente che, in ordine alla determinazione delle conseguenze derivanti dall’illecita frammentazione di un’unica domanda giudiziale, si sono manifestati due orientamenti interpretativi alquanto diversi tra loro.

Secondo un primo indirizzo, infatti, tale comportamento è sanzionato con l’inammissibilità della domanda, peraltro declinata in due sfumature ulteriormente diverse: l’inammissibilità tout court dell’intera domanda – o meglio di «ciascuna delle singole domande (in ciascuna delle relative diverse cause) in cui è stata frazionata la domanda concernente l’intera somma» – come ritenuto da Cass. Civ., Sez. Un., 15/11/2007, n. 237261 e da Cass. Civ., Sez. III, 11/06/2008, n. 15476,2 ovvero, meno drasticamente,  l’improcedibilità delle sole «domande successive alla prima», come ricordato da Cass. Civ., Sez. Lav., Ord. 25/01/2016, n. 125.3

A detto orientamento, però, se ne contrappone un altro, diametralmente opposto, fatto proprio da Cass. Civ., Sez. Un., 10/04/2000, n. 1084 e ripreso anche da Cass. Civ., Sez. I, 03/05/2010, n. 106345, oltre che da Cass. Civ., Sez. Lav., Ord. 25/01/2016, n. 125,6 secondo cui, invece,

«da una interpretazione sistematica, non è consentito all’interprete affermare l’inammissibilità di una domanda giudiziale per il fatto che la stessa riguarda solo una parte dell’unico credito vantato. In realtà è da dire che la normativa invocata non contiene alcun appiglio per giungere a tale inammissibilità».7

In questo quadro, commentando l’arresto delle S.U. del febbraio scorso, si era concluso che questa seconda meno rigida interpretazione delle conseguenze del frazionamento processuale in parola, pur risultando maggiormente convincente sotto un profilo argomentativo, doveva tuttavia considerarsi recessiva rispetto a quella che vi ricollegava – e vi ricollega – la draconiana sanzione  dell’improcedibilità della domanda, sia pure nelle due distinte versioni cui ci si è sopra riferiti.

E si era, d’altro canto, rilevato che tale più drastico opinamento, dal canto suo, ancorché in via di affermazione, non poteva tuttavia condividersi, sia per ragioni sistematiche, sia per esigenze di equità, rischiando esso, specie nel caso di frazionamento di crediti, di avvantaggiare, per considerazioni di rito, la parte resasi, nella sostanza della vita reale, inadempiente alle proprie obbligazioni.

La decisione della Corte

Oggi la Suprema Corte, con l’ordinanza qui in commento, vira decisamente di bordo, tornando ad affermare con grande chiarezza che, se l’inutile moltiplicazione delle domande (nella specie introdotte, come si è detto in principio, con plurimi ricorsi ex legge Pinto) costituisce sicuramente un comportamento processuale abusivo, tale abuso, tuttavia

«non è sanzionabile con l’inammissibilità dei ricorsi, non essendo illegittimo lo strumento adottato ma le modalità della sua utilizzazione, ma impone per quanto possibile l’eliminazione degli effetti distorsivi che ne derivano, e, quindi, la valutazione dell’onere delle spese come se il procedimento fosse stato unico fin dall’origine».

Le conseguenze di un comportamento processuale, dunque, vengono, a parere di chi scrive giustamente, mantenute nell’alveo del processo tramite la riduzione ad unità dei diversi processi inopinatamente intentati e la considerazione unitaria degli stessi ai fini della liquidazione delle spese di lite, evitando in tal modo di fare trasmodare le conseguenze di un discutibile e discusso istituto processuale8 sul piano della giustizia sostanziale e dei rapporti che si svolgono nella vita reale.

Conclusione, quest’ultima che – vale la pena da ultimo ricordarlo – non toglie peraltro rilievo alla distinta questione dell’eventuale responsabilità disciplinare dell’avvocato parcellizzante, in relazione alla quale si rinvia a quanto esposto al penultimo paragrafo del nostro precedente articolo sul tema in esame.

Documenti & materiali

Scarica Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza 06/09/2017, n. 20834
Scarica Cass. Civ. Sez. Un. 16/02/2017, n. 4090
Leggi Frazionamento del credito, abuso del processo e responsabilità disciplinare dell’avvocato

Note al testo

1 Cass. Civ., Sez. Un., 15/11/2007, n. 23726, secondo cui «non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l’esecuzione del contratto ma anche nell’eventuale fase dell’azione giudiziale per ottenere l’adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l’ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale».

2 Cass. Civ., Sez. III, 11/06/2008, n. 15476, secondo cui «Da detta sentenza di questa Corte [si tratta di Cass. Civ., Sez. Un., 15/11/2007, n. 23726, sopra citata alla nota 1. NdR] non emerge espressamente la sorte della domanda proposta in violazione del principio medesimo. Tuttavia dal complesso della motivazione (ed in particolare dalla sua ratio) si evince che la domanda è improponibile; e che detta improponibilità investe ciascuna delle singole domande (in ciascuna delle relative diverse cause) in cui è stata frazionata la domanda concernente l’intera somma in questione (e cioè la domanda come avrebbe dovuto essere proposta per essere ritenuta rituale e dunque proponibile)».

3 Cass. Civ., Sez. Lav., Ord. 25/01/2016, n. 1251, che, pur non condividendo l’approccio della improponibilità, riferisce quest’ultima comunque alle sole domande successive alla prima, non sussistendo infatti, secondo tale decisione «strumenti per far derivare dalla violazione del dovere di lealtà e probità configurabile nella proposizione di una pluralità di domande a rapporto ormai cessato, per fatti genetici anteriori o che trovano titolo nella cessazione medesima, ancorché nella consapevolezza del creditore della loro sussistenza, la sanzione della improponibilità delle domande successive alla prima».

4 Cass. Civ., Sez. Un., 10/04/2000, n. 108, secondo cui ««da una interpretazione sistematica, non è consentito all’interprete affermare l’inammissibilità di una domanda giudiziale per il fatto che la stessa riguarda solo una parte dell’unico credito vantato. In realtà è da dire che la normativa invocata non contiene alcun appiglio per giungere a tale inammissibilità».

5 Cass. Civ., Sez. I, 03/05/2010, n. 10634, secondo cui il la parcellazione delle azioni (sempre, peraltro ex legge Pinto, come nel testo), pur costituendo condotta abusiva, «non è sanzionabile con l’inammissibilità dei ricorsi, non essendo illegittimo lo strumento adottato ma le modalità della sua utilizzazione, ma impone per quanto possibile l’eliminazione degli effetti distorsivi che ne derivano, e quindi la valutazione dell’onere delle spese come se il procedimento fosse stato unico fin dall’origine».

6 V. la nota 3.

7 Così Cass. Civ., Sez. Un., 10/04/2000, n. 108, citata alla nota 4.

8 V. il già citato intervento di Giuliano Scarselli, «Sul c.d. abuso del processo», 2012, scaricabile dal sito dell’autore a questo indirizzo.

Print Friendly, PDF & Email

Author: Avv. Luca Lucenti

Avvocato, nato a Pesaro il 20 ottobre 1961. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1991. Abilitato al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Responsabile di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.