Compenso del difensore del fallimento: ricorribile per cassazione il decreto ex art. 26 L. Fall. Cass. Civ., Sez. I, 20/09/2017, n. 21826

By | 15/11/2017

Una recente decisione della Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. I, 20/09/2017, n. 21826) torna sulla questione della natura del provvedimento con cui il G.D. liquida il compenso al difensore della curatela fallimentare, ribadendone, da un lato, la natura decisoria e confermando, dall’altro, la ricorribilità per cassazione della decisione del tribunale fallimentare sul ricorso interposto contro il provvedimento stesso.

La normativa e i temi

La normativa di riferimento della questione oggetto del giudicato oggi in esame è rappresentata all’art. 25, 1° co, n. 6, ultima parte, L. Fall. (secondo cui il G.D. «su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l’eventuale revoca dell’incarico conferito ai difensori nominati dal medesimo curatore» e lo fa, a mente dell’ultimo comma dello stesso art. 25 cit., con «decreto motivato») e dall’art. 26 della medesima L. Fall., che regola il reclamo al tribunale fallimentare contro i provvedimenti assunti dal G.D., disponendo che la relativa decisione venga resa, anche in tal caso, nella medesima forma del «decreto motivato».

i temi che si sono posti relativamente a tale combinato disposto normativo sono, per quanto qui interessa, due e si appuntano, rispettivamente, sulla natura dei provvedimenti assunti dal G.D. e dal Tribunale fallimentare in sede di eventuale reclamo, da un lato, e sulla conseguente questione della possibilità o meno di ricorrere per cassazione ex art. 111 Cost. avverso i secondi, dall’altro.

Natura dei provvedimenti in questione e rimedi esperibili

Circa la natura dei provvedimenti assunti dal G.D. ex art. 25 L. Fall. (nel vigore del testo originario di tale legge, ove la liquidazione dei compensi da parte del G.D. era prevista dal n. 7 dell’art. 25 L. Fall. cit.1) la Suprema Corte aveva avuto modo di esprimersi sin dall’anno 20012 per i il carattere «decisorio e quindi non meramente ricognitivo» dei medesimi e, dunque, sulla loro impugnabilità «con il rimedio endofallimentare del reclamo al tribunale, ai sensi dell’art. 26» di detto originario testo normativo.3

Successivamente, la Corte aveva avuto modo di affrontare la questione nella diversa prospettiva dei rimedi apprestati contro i provvedimenti assunti dal tribunale in sede di gravame avverso i decreti del G.D. ex art. 25 L Fall. sopra citato, analogamente delibandone, in almeno due diverse occasioni, (Cass. Civ., Sez. I, 29/03/2007, n. 7782 e Cass. Civ., Sez. I, 17/07/2007, n. 15941), la natura decisoria e l’incidenza su diritti soggettivi, con conseguente ricorribilità per Cassazione ex art. 111 Cost.4

In particolare, il giudicato 15941/2007 appena citato si è posto ex professo il problema dell’esistenza, nel caso di liquidazione dei compensi al difensore della curatela fallimentare, di un diverso giudice (quello del giudizio in cui il difensore stesso ha svolto la propria attività), stabilendo che

«il potere del giudice fallimentare di liquidare il compenso al difensore nominato a difesa degli interessi del fallimento non trova ostacolo nella previsione di diverso giudice competente, in via generale, alla liquidazione del compenso spettante al difensore per le prestazioni giudiziali»,

trattandosi «di una competenza esclusiva riconosciuta in capo al giudice delegato cui corrisponde un vero e proprio diritto soggettivo del professionista incaricato».

La decisione in commento

In questo quadro, nel settembre scorso gli Ermellini sono tornati nuovamente sulla questione con la decisione in rassegna, ribadendo ancora una volta l’indirizzo consolidato a suo tempo espresso con una massima che così lapidariamente si esprime

«il provvedimento camerale ex art. 26 l. fall., con cui il tribunale rigetta il reclamo contro il decreto del giudice delegato relativo alla liquidazione del compenso al difensore, per l’assistenza in giudizio prestata alla curatela fallimentare, è ricorribile in cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., siccome definitivo ed incidente su diritto soggettivo».

Documenti & materiali

Scarica Cass. Civ., Sez. I, 20/09/2017, n. 21826
Scarica Cass. Civ., Sez. I, 29/03/2007, n. 7782
Scarica Cass. Civ., Sez. I, 17/07/2007, n. 15941

Note

1 Secondo cui il G.D. «sorveglia l’opera prestata nell’interesse del fallimento da qualsiasi incaricato, revocandogli l’incarico se occorre, e ne liquida i compensi, sentito il curatore».

2 Cass. Civ., Sez. I, 15/05/2001, n. 6655, secondo la quale «Il provvedimento con il quale il giudice delegato, ex art. 25 n. 7 legge fall., respinge la richiesta di liquidazione dei compensi per attività espletata a favore del fallimento e su incarico della curatela, è impugnabile, trattandosi di provvedimento decisorio e quindi non meramente ricognitivo, con il rimedio endofallimentare del reclamo al tribunale, ai sensi dell’art. 26 legge fall., non trovando applicazione la diversa regola per la quale anche il debito cosiddetto “di massa” che sia controverso deve essere verificato attraverso il procedimento previsto dagli art. 93 e 101 legge fall. come l’unico idoneo ad assicurare il principio della concorsualità anche nella fase della cognizione».

3 Secondo cui il «contro i decreti del giudice delegato, salvo disposizione contraria, è ammesso reclamo al tribunale entro tre giorni dalla data del decreto».

4 Che al settimo comma, nell’attuale formulazione, recita «contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra».

Print Friendly, PDF & Email

Author: Avv. Luca Lucenti

Avvocato, nato a Pesaro il 20 ottobre 1961. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1991. Abilitato al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Responsabile di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.