Il termine breve per impugnare la sentenza non decorre con la comunicazione PEC della cancelleria Nota a Cass. Civ., III, ordinanza 27/02/2019, n. 5703


Nell’ambito di un giudizio per cassazione il ricorrente eccepiva l’inammissibilità del ricorso per tardività, deducendo con la notifica da parte dalla cancelleria della Corte d’appello, a mezzo PEC, della sentenza d’appello ai difensori delle parti, sarebbe iniziato a decorrere il termine di 60 giorni per proporre ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 325 CPC.

Con ordinanza 27/02/2019, n. 5703 la terza sezione civile della Cassazione ha ritenuto infondata tale eccezione, chiarendo che

«salvo che la legge non disponga altrimenti (ad esempio, nel caso in cui il giudizio d’appello si concluda con ordinanza d’inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c.), la comunicazione da parte della cancelleria del testo della sentenza conclusiva del giudizio non è idonea a far decorrere il termine c.d. “breve” di cui all’art. 325 c.p.c., il quale decorre ope legis solo dalla notificazione della sentenza (art. 326 c.p.c.)»

Dando continuità al proprio precedente e ormai consolidato orientamento, gli ermellini hanno richiamato una regola ed individuato un’eccezione ad essa.

La regola è che la notificazione della sentenza è atto che non ammette equipollenti ai fini del decorso del termine di cui all’art. 325 CPC.

Non basta, in particolare, per far partire il decorso di quel termine, il semplice fatto che la parte abbia avuto conoscenza quomodolibet della sentenza o del suo contenuto.

In applicazione di tale principio si è escluso, ad esempio, che possa far decorrete il termine per impugnare:
(-) la produzione della sentenza in altro giudizio (Sez. U, Sentenza n. 11366 del 31/05/2016, Rv. 639924);
(-) la proposizione dell’istanza di correzione di errore materiale (Sez. 2, Sentenza n. 17122 del 09/08/2011, Rv. 618916);
(-) la lettura del dispositivo ex art. 281 sexies c.p.c. (Sez. 1, Sentenza n. 12515 del 28/05/2009, Rv. 608346).

Alla regola secondo cui la notificazione della sentenza non ammette equipollenti, per i fini di cui all’art. 326 CPC, si fa, invece, eccezione nell’ipotesi in cui la parte abbia non solo acquisito conoscenza legale della sentenza, ma l’abbia acquisita con un atto non ad altro destinato, che a provocarne l’impugnazione, ovvero ad impugnarla (così già Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1539 del 02/02/2012, Rv. 621568, in motivazione; nonché, più esplicitamente, Sez. 3, Sentenza n. 5793 dell’8.3.2017).

In virtù di questo principio si è affermato, ad esempio, che il termine di cui all’art. 325 c.p.c., decorre:
(-) per il notificante, dalla notificazione della sentenza compiuta alla controparte, ai sensi dell’art. 326 c.p.c., sebbene la norma non preveda espressamente tale ipotesi (ex multis, Sez. 2, Ordinanza n. 13732 del 12/06/2007, Rv. 597323);
(-) dalla notifica d’una impugnazione inammissibile od improcedibile (Sez. U, Sentenza n. 12084 del 13/06/2016, Rv. 639972);
(-) per il notificante, dalla notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello (Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 19/06/2007, Rv. 596981);
(-) per il riassumente, dalla data della riassunzione dopo che il giudice inizialmente adito abbia declinato la propria giurisdizione in favore di un altro giudice (Sez. 1, Sentenza n. 19654 del 13/09/2006, Rv. 592200);
(-) dalla notifica di un regolamento preventivo di giurisdizione (Sez. L, Sentenza n. 16535 del 22/11/2002, Rv. 558672);
(-) per chi l’ha proposta, dalla proposizione di una istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza d’appello, ex art. 373 c.p.c. (Sez. 3, Sentenza n. 5793 dell’8.3.2017).

Alla luce dei principi sopra enunciati – conclude la Cassazione

«la comunicazione della sentenza integrale a mezzo PEC da parte della cancelleria è inidonea a far decorrere il termine di cui all’art. 325 c.p.c., perché quella comunicazione è un atto che, se consente al destinatario di acquisire la legale scienza dell’avvenuto deposito, non può però dirsi “un atto non ad altro destinato, che a provocare l’impugnazione“».

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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