Notifica PEC: è valida anche se l’atto è in formato doc se ha raggiunto il suo scopo Nota a ordinanza Cass. Civ., VI, 14/02/2019, n. 4505


La Corte di Cassazione, sez. VI Civile, con l’ordinanza 14/02/2019, n. 4505 interviene nuovamente sul tema delle notifiche a mezzo PEC.

In particolare, riafferma il principio in virtù del quale l’eventuale irritualità della notifica di una sentenza, consistita nel caso di specie, nella trasmissione del file in formato docx.p7m, anzichè pdf.p7m, non inficia la validità della ridetta notifica (che, in caso contrario) impedirebbe la decorrenza del termine breve per impugnare), ove lo scopo sia stato comunque raggiunto, in specie, la conoscenza dell’atto.

La ricorrente, inoltre, deduceva la nullità di detta notificazione in quanto la p.e.c. conterrebbe solo l’espressione “notificazione ex L. n. 53 del 1994” e non già quella, ritenuta “obbligatoria”, di “notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994”.

La Cassazione ritiene che entrambe le eccezioni siano prive di fondamento, in quanto, con riguardo alla prima di esse, rileva che parte ricorrente ha provveduto ad impugnare la sentenza della Corte di appello di Bologna proprio a seguito della notificazione a mezzo PEC, senza nulla eccepire in ricorso (essendo l’eccezione in questione contenuta solo nella successiva memoria).

Inoltre, rammenta la Corte,

«l’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica – nella specie, in “estensione.doc”, anziché “formato.pdf” – ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass., SU, n. 7665/2016)».

Ciò che, infatti, è avvenuto nel caso di specie.

Anche la seconda eccezione si appalesa infondata, in quanto risulta del tutto equipollente la dizione “notificazione ex L. n. 53 del 1994” rispetto a quella, prevista della citata L. n. 53/1994, art. 3, comma 4, di “notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994“.

La Corte, infine, chiude affermando che parte ricorrente neppure deduce la sussistenza di uno specifico pregiudizio al diritto di difesa, né l’eventuale difformità tra il testo recapitato telematicamente, sia pure con estensione.doc in luogo del formato.pdf, e quello cartaceo depositato in cancelleria

«in contrasto con il principio per cui la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l’interesse all’astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (tra le tante, Cass. n. 26831/2014)».

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Leggi l’ordinanza Cass. Civ., VI, 14/02/2019, n. 4505

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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