Vaccini: bimbo escluso e poi riammesso dal Tar in via provvisoria TAR Lombardia, Sez. Brescia, decreto 14/03/2018, n. 112


Il Tar di Brescia ha accolto l’istanza dei genitori di un bambino escluso dalla frequentazione dell’asilo comunale di Lovere (Bergamo) perché non in regola con le vaccinazioni obbligatorie e ne ha autorizzato il ritorno a scuola, fissando la trattazione collegiale per la Camera di Consiglio del 04/04/2018 all’esito della quale verrà assunto il provvedimento definitivo.

Una premessa

Come ricorderete, vi avevamo già segnalato in un precedente post che, con riguardo all’accesso ai servizi scolastici, in base alla L. n. 119/2017 quale requisito di accesso, in alternativa all’attestazione dell’avvenuta vaccinazione, sarà sufficiente presentare all’istituto scolastico una documentazione attestante l’esonero da essa, oppure l’avvenuto inoltro della richiesta di voler effettuare la vaccinazione, oppure, ancora il suo differimento.

Tale documentazione per l’anno scolastico 2017/2018 doveva essere presentata dai genitori entro la data dell’11/09/2017, per quanto riguarda i servizi educativi dell’infanzia e le scuole dell’infanzia, ed entro il 31/10/2017 per tutti gli altri.

Mentre, entro il 10/03/2018 bisognava regolarizzare l’accesso, ossia, presentare la regolare attestazione dell’avvenuta vaccinazione (salvo esonero) pena l’esclusione del minore dall’accesso ai servizi educativi.

Richiesta di vaccinazione

Con il provvedimento, ora sospeso, il Comune di Lovere riteneva che la sola presentazione della richiesta di vaccinazione inviata all’ASST ed esibita dalla famiglia in occasione dell’iscrizione del minore all’asilo nido per l’anno 2017/2018 non fosse sufficiente all’assolvimento degli obblighi sanciti dalla legge.

I ricorrenti, al contrario sostengono che l’obbligo loro rivolto di documentare entro il 10/03/2018 le avvenute vaccinazioni o ogni altro incombente che non sia quello già assecondato in occasione dell’iscrizione per l’anno in corso, sia del tutto illegittimo, e debba essere rivolto esclusivamente nei riguardi delle famiglie che hanno dichiarato, con autocertificazione, la copertura vaccinale dei propri figli.

Il Tar ha ritenuto sussistenti i requisiti per l’adozione del provvedimento cautelare, lasciando spazio al successivo esame del ricorso, che consentirà di fare chiarezza sulla correttezza delle linee guida dettate da Ministero dell’Istruzione, Ministero della Salute e Regione Lombardia.

Documenti&Materiali

Leggi il decreto TAR Lombardia, Sez. Brescia, 14/03/2018, n. 112

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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