Sul tempo delle notifiche telematiche: la pec deve partire entro le ore 21 del giorno di scadenza Cass. Civ., sez. Lavoro, 30/08/2018, n. 21445


La Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi, nell’ambito di un giudizio di rinvio disposto dalla medesima Corte definito con sentenza di accertamento dell’illegittimità del licenziamento intimato ad un dipendente per difetto del requisito del giustificato motivo oggettivo, in merito al tempo delle notifiche effettuate anche a mezzo PEC, intervendo sul concetto di perfezionamento della notificazione stabilendo che,

«se effettuata in orario tra le 21 e le 7, la notifica si considera perfezionata alle 7 del mattino».

In particolare, la controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per cassazione per tardività.

La Corte ha ritenuto fondata tale eccezione, ricordando il disposto dell’art. 16-septies  D.L. 18/10/2012, n. 179 conv. in L. 17/12/2012, n. 221, intitolato “Tempo delle notificazioni” che prevede espressamente che

«La disposizione dell’art. 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo“».

La medesima Corte aveva infatti già chiarito (Cass. 22/12/2017, n. 30766, Cass. 29 dicembre 2017, n. 31209) che la previsione  sopra citata consta di due parti: la prima estende anche alle notificazioni telematiche la regola dettata dall’art. 147 C.P.C. per cui le notificazioni non possono farsi prima delle 7 e dopo le 21; mentre la seconda precisa che, in caso di notifiche telematiche, se la notificazione è eseguita dopo le 21 “si considera perfezionata” alle 7 del giorno dopo.

Il legislatore, pertanto, ha esteso la delimitazione di orario dettate per le notificazioni effettuate con l’ufficiale giudiziario anche alle notificazioni telematiche (prima parte) ed ha trasformato quello che nell’art. 147 C.P.C. è un divieto di compiere materialmente l’atto in un meccanismo per cui la notificazione se viene comunque eseguita, “si considera perfezionata” solo alle 7 del giorno dopo.

Trasponendo tale concetto nella notifica effettuata ai sensi dell’art. 3 bis L. n. 53/1994, accadrà che se il notificante ha richiesto la notifica dopo le 21, il perfezionamento, per espressa previsione normativa, si considera avvenuto alle 7 del giorno dopo.

Nella specie, dunque, a fronte della notifica della sentenza di appello avvenuta a mezzo pec in data 16/12/2016, la notifica del ricorso per cassazione con modalità telematiche è stata chiesta dalla ricorrente l’ultimo giorno utile e cioè il 14/2/2017 (martedì), ma dopo le 21 (in particolare, la richiesta di notifica è avvenuta in data 14/2/2017 alle ore 22:50, notifica accettata dal destinatario, come da ricevuta pure allegata, alle ore 22:51). Ne consegue  che il perfezionamento di tale notifica deve considerarsi avvenuto il giorno 15/2/2017, quando i termini per l’impugnazione erano già scaduti.

A fronte di ciò la Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso e condannato il ricorente alle spese.

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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