Trasferimento d’azienda e recesso del dipendente Cass. Civ., Lav., 23/05/2017, n. 12919


«Nelle ipotesi di cessione d’azienda si realizza, con riferimento alla posizione del lavoratore, una successione legale nel contratto che non richiede il consenso del contraente ceduto, il quale potrà successivamente esercitare il proprio diritto di recesso nei termini sanciti dal comma quarto dell’art. 2112 c.c.»;

«Nei casi di cessione d’azienda si realizza, con riferimento alla posizione del lavoratore, “una successione legale nel contratto che non richiede il consenso del contraente ceduto, il quale potrà successivamente esercitare il proprio diritto di recesso nei termini sanciti dal comma quarto dell’articolo 2112 del c.c.”. Questo è quanto affermato dalla Cassazione che ricostruisce, alla luce dell’ordinamento comunitario e del diritto nazionale, la posizione del lavoratore coinvolto in un trasferimento di azienda con riferimento, in particolare, alla possibilità di opporsi alla cessione del suo rapporto di lavoro. Per la Corte, la disciplina del trasferimento di azienda “appronta un sistema di garanzia per i lavoratori, di continuità dell’occupazione” nel senso che, da un lato, la vicenda traslativa dell’impresa non può costituire motivo di licenziamento e, dall’altro, che non è richiesto il consenso dei lavoratori coinvolti, “dato l’effetto di trasferimento automatico ex lege“».

In questi termini si è espressa la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 23/05/2017, n. 12919 che si è pronunciata nell’ambito di una vicenda di cessione di azienda a seguito della quale il lavoratore non si era presentato al lavoro, senza addurre alcuna giustificazione. Di qui, la presa di posizione della cessionaria, la quale ha ritenuto che la condotta di assenteismo integrasse il rifiuto per facta concludentia  del lavoratore di concludere il contratto di lavoro e, ritenendo, in ragione di ciò, che non si fosse instaurato alcun contratto di lavoro tra le parti.

La domanda di declaratoria di illegittimità del licenziamento, richiesta dal lavoratore al giudice del lavoro, è stata rigettata in primo, per essere confermata in appello ed, infine, riformata dalla Cassazione.

Secondo gli ermellini anche per i contratti di lavoro subordinato vale la stessa regola dettata dall’art. 2558 C.C., secondo cui l’acquirente subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda che non abbiano carattere personale, se non vi è un diverso patto tra le parti. Nei rapporti di lavoro la norma in questione si configura come norma imperativa, che non può essere derogata ed in virtù della quale il rapporto di lavoro subentrante costituisce un effetto automatico ex lege della vicenda circolatoria. Da ciò deriva anche l’esclusione in capo al lavoratore di un diritto di opposizione al trasferimento, rimanendo irrilevante il suo consenso al trasferimento d’azienda, che dunque si attua automaticamente, ferma restando la facoltà di scegliere di recedere da un rapporto di lavoro già costituitosi.

Ne consegue quale legittimo corollario che il trasferimento del rapporto di lavoro non può costituire motivo di licenziamento né per il cedente né per il cessionario e che non è richiesto il consenso dei lavoratori coinvolti, dato l’effetto di trasferimento automatico ex lege connesso alla configurazione del trasferimento d’azienda. Deve escludersi quindi ogni riferimento alla cessione negoziale del contratto di cui all’art. 1406 C.C. nella quale il consenso rappresenta invece un elemento costitutivo della fattispecie.

L’interpretazione offerta dalla Cassazione è coerente con la direttiva comunitaria 14 febbraio 1977 n. 77/187 che ha introdotto il principio di tutela dei lavoratori nell’ambito delle ristrutturazioni nell’ambito del mercato comune per far sì che tali manovre non si effettuassero a danno dei diritti dei lavoratori nel caso di cambiamento del datore di lavoro, principio poi recepito dalla L. n. 428/1990 e dalla nuova formulazione dell’art. 2112 C.C.

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Scarica il testo della sentenza Cass. Civ., Sezione Lavoro, 23/05/2017, n. 12919

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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