Le Sezioni Unite sull’appello: no alla critica vincolata Cass. Civ., S.U., 16/11/2017, n. 27199


In tempi di draconiane inammissibilità e dopo le numerose pronunce che, in particolare in tema di processo telematico, hanno valorizzato l’aspetto formale del giudizio, stroncandolo – se si passa l’espressione granguignolesca, ma evocativa – sul nascere, le Sezioni Unite, con la sentenza Cass. Civ., S.U., 16/11/2017, n. 27199 ora in commento sono una ventata d’aria fresca, quantomeno per chi crede ancora che lo scopo del processo sia quello di arrivare ad una decisione sul merito e non quello di avvitarsi nel rispetto di schemi formali autoreferenziali, mille miglia lontani dal concetto di giustizia sostanziale.

Scopo del processo è arrivare alla decisione di merito

È proprio per questo motivo che la parte migliore della sentenza in esame sta probabilmente in uno dei suoi passaggi finali, dove si afferma che

«è una regola generale quella per cui le norme processuali devono essere interpretate in modo da favorire, per quanto possibile, che si pervenga ad una decisione di merito, mentre gli esiti abortivi del processo costituiscono un’ipotesi residuale»;

e dove si ricorda, altresì, che

«le limitazioni all’accesso ad un giudice sono consentite solo in quanto espressamente previste dalla legge ed in presenza di un rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito».

Il compito dell’appellante

Da questa conclusione, che, in realtà, funge da premessa dell’intero ragionamento, discende con chiarezza l’interpretazione del testo degli articoli 342 e 434 C.P.C. – nel testo novellato dal D.L. 22/06/2012, n. 83, conv. in L. 07/08/2012, n. 134 – offerta oggi dalle Sezioni Unite, le quali pur ricordando a tutti che appellare una sentenza è compito molto serio e impone

«che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili»,

fissano i seguenti fondamentali punti fermi.

L’appello non richiede un progetto alternativo di sentenza

Come si è appena accennato, dunque, la pronuncia in esame conferma in primo luogo che l’atto di appello deve necessariamente contenere «una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice», la quale dovrà avere maggiore o minore ampiezza di svolgimento e rigore argomentativo in funzione della maggiore o minore complessità della decisione gravata e delle ragioni ivi esposte.

Tutto ciò, però (e la precisazione è di grande impatto se si considera quel che si è letto sul punto sino ad oggi) se dovrà consentire l’individuazione di «un percorso logico alternativo a quello del primo giudice», tuttavia

«non dovrà necessariamente tradursi in un “progetto alternativo di sentenza”; il richiamo, contenuto nei citati artt. 342 e 434, alla motivazione dell’atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio».

L’appello non richiede forme sacramentali e non è un mezzo a critica vincolata

Posto questo primo paletto di limpida chiarezza, ragionevolezza e condivisibilità, la Corte aggiunge che quanto sopra non comporta affatto «che all’appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate».

E ciò (anche) in quanto – e questa è una precisazione di assoluto rilievo dopo gli arresti che si sono succeduti in ordine alla riforma degli artt. 342 e 434 C.P.C. dell’anno 2012 – secondo le Sezioni Unite l’appello, dopo detta riforma, non si è affatto trasformato in un gravame a critica vincolata (c.d. «novum iudicium»), ma è, ed è rimasto,

«una revisio prioris instantiae; e i giudici di secondo grado sono chiamati in tale sede ad esercitare tutti i poteri tipici di un giudizio di merito, se del caso svolgendo la necessaria attività istruttoria, senza trasformare l’appello in una sorta di anticipato ricorso per cassazione».

Conclusione, quest’ultima, che esce rafforzata della considerazione che proprio la riforma del 2012, che ha introdotto una forte selezione preliminare delle impugnazioni, introducendo i filtri in appello e la chiusura al vizio di motivazione in cassazione

«impone di seguire un’interpretazione che abbia come obiettivo non quello di costruire un’ulteriore ipotesi di decisione preliminare di inammissibilità, bensì quello di spingere verso la decisione nel merito delle questioni poste».

In conclusione

Ciò che la Cassazione oggi richiede ai difensori, dunque, ai termini del novellato art. 324 e dell’omologo art. 434 C.P.C.  è che vi sia una chiara enucleazione delle questioni e dei punti contestati con l’impugnazione, atto che andrà a suddividersi in una parte volitiva ed in una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, le Sezioni Unite hanno, dunque, elaborato il principio di diritto che segue:

«gli artt. 343 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta, tuttavia, escluso, in considerazione della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiente la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l’atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado».

Che dire? Era tempo che qualcuno si esprimesse in tali termini.

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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