Contratto di somministrazione di lavoro: la temporaneità dell’occasione di lavoro somministrato In nota a Cass. Civ., Lav., 9/2/2017, n. 3466


Con la sentenza 9/2/2017, n. 3466, la Sezione Lavoro della Cassazione ha accolto il ricorso presentato da un’agenzia per il lavoro per vedere riformata la sentenza della corte d’appello che aveva a sua volta confermato la sentenza di primo grado in ordine alla declaratoria di illegittimità dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato stipulati dall’agenzia medesima con l’utilizzatrice in questione occupata presso una fonderia con conseguente accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il principale motivo di ricorso riguardava la lamentata erronea interpretazione – accolta dalla corte territoriale – in ordine ai presupposti legittimanti il ricorso al contratto di somministrazioni, tra cui in primis la c.d. temporaneità dell’esigenza produttiva invocata nel caso di specie.

La Cassazione ha ritenuto fondati i motivi di ricorso e, riguardo a quello appena profilato, ha ritenuto che non appare coerente con il sistema legale di disciplina del contratto di somministrazione a tempo determinato l’orientamento secondo cui, una volta accertata la validità formale delle ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo e sostitutivo legittimanti il ricorso alla somministrazione – come appunto avvenuto nel caso di specie –

«anche sotto il profilo della temporaneità delle occasioni di lavoro, requisito che si legittima anche con riferimento all’ordinaria attività dell’utilizzatore, in relazione a determinate evenienze, date da punte di produzione, acquisizione di commesse non previste, sostituzione di lavoratori assenti, residuerebbe un ulteriore potere per il giudice di sindacare in merito alla ricorrenza di causali formalmente indicate nel contratto, in relazione alla concreta organizzazione aziendale, sotto il profilo della reale temporaneità delle esigenze invocate, destinato a precedere l’accertamento del collegamento tra quelle esigenze e il contratto concluso e, dunque, dell’impiego del lavoratore somministrato per il soddisfacimento delle esigenze organizzative in base alle quali l’utilizzatore si è determinato al ricorso alla somministrazione».

Quanto sopra riportato sta a significare che qualora sussista la c.d. temporaneità dell’occasione di lavoro permane poi una discrezionalità in capo al datore di lavoro circa l’individuazione della tipologia di rapporto da instaurare con il lavoratore affinchè venga assolta quella temporanea esigenza di lavoro.

Ne consegue che la ricorrenza del requisito della c.d. temporaneità dell’occasione di lavoro è insuscettibile di una successiva verifica circa la sua ricorrenza in concreto da parte del giudice del lavoro.

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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