Le singole componenti delle r.s.u. possono indire assemblee sindacali retribuite: lo dicono le Sezioni Unite Cass. Civ., Sezioni Unite, 06/06/2017, n. 13978


«Nel testo dell’accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 nulla autorizza a ritenere che il riconoscimento pattizio delle prerogative sindacali sia limitato solo a quelle attribuite ai singoli dirigenti delle r.s.a. e non si estenda a quelle riconosciute alle r.s.a., quale il diritto di indire l’assemblea ex art. 20 Statuto dei Lavoratori. Ciò significa che nell’ottica dell’accordo interconfederale una data associazione sindacale, malgrado la sua presenza all’interno della r.s.u., può anche singolarmente indire l’assemblea, ovvero che non tutti i diritti attribuiti dalla legge alla singola r.s.a. sono stati attratti e si sono disgregati all’interno delle r.s.u.».

Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 13978/2017 componendo il corrispondente contrasto, hanno stabilito che il diritto di convocare l’assemblea sindacale di cui all’art. 20 L. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) deve riconoscersi, oltre che alle rappresentanze sindacali unitarie (r.s.u.) come organo collegiale, anche alle sue singole componenti.

L’antefatto originante la rimessione del ricorso al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite è costituito dalla decisione della Corte d’appello di Napoli che, in totale riforma della sentenza di rigetto emessa dal Tribunale di Nola, ha dichiarato il carattere antisindacale del comportamento di una società consistito nel rifiuto della richiesta di assemblea retribuita avanzata da FIOM-CGIL e, conseguentemente, ha ordinato alla società anzidetta la cessazione di tale condotta e la rimozione di ogni suo effetto o conseguenza economica e normativa.

Secondo i giudici d’appello, il combinato disposto degli artt. 19 e 20 L. n. 300/1970 che attribuisce alle rappresentanze sindacali aziendali (r.s.a.) di cui al medesimo art. 19, come organismi distinti dai singoli dirigenti sindacali che le compongono, la legittimazione a indire assembrlee retribuite dei lavoratori, non esclude, tuttavia, l’autonomia contrattuale collettiva, la quale ben può prevedere organismi di rappresentanza, quali le rappresentanze sindacali unitarie (r.s.u.) di cui all’accordo interconfederale 20/12/1993, diversi da quelli del sopra citato art. 19, alle quali possono essere attribuite a loro volta prerogative sindacali (come il diritto di indire assemblee retribuite) non necessariamente identiche a quelle delle r.s.a.

Di qui il ricorso proposto dalla società ricorrente per la cassazione della sentenza sopra richiamata e la successiva ordinanza interlocutoria n. 24443/2016 con cui la sezione lavoro, rilevando un contrasto giurisprudenziale sul tema dell’individuazione dei legittimati ad esercitare il diritto di indire assemblee retribuite ai sensi dell’art. 20 St. Lavoratori.

La Cassazione a Sezioni Unite ha ritenuto infondato il principale motivo di ricorso formulato dalla società ricorrente fondato sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 5 e 7 Accordo Interconfederale 20/12/1993, nonchè degli artt. 19 e 20 St. Lavoratori nel punto in cui l’impugnata sentenza, nel richiamare la pronuncia n. 1895/2005 della stessa Corte, non esclude che il singolo componente della r.s.u. possa indire l’assemblea dei lavoratori più volte sopra menzionata.

Nel ripercorrere i contrapposti orientamenti che hanno preceduto la sentenza in commento, la Cassazione ha ricordato che in origine (Cass. n. 2855/2002) la stessa giurisprudenza di legittimità si era espresssa negando che la singola componente della r.s.u. potesse esercitare autonomamente il potere di indire l’assemblea; secondo un successivo orientamento (Cass. n. 1892/2005), invece, si era espressa in senso contrario e, così, sino ad arrivare alla pronuncia Cass. n. 21909/2009 con cui la Corte aveva ritenuto esente da vizi logico-giuridici il citato Accordo Interconfederale 20/12/1993 secondo cui esso prevede

«il subentro dei singoli componenti della r.s.u. nei diritti e nelle prerogative che lo Statuto dei Lavoratori riconosce non alle r.s.a., ma ai loro dirigenti come singole persone, escluso – quindi – il diritto di indire l’assemblea».

Da ultimo, un ulteriore orientamento espresso da Cass. n. 15437/2014, riprendendo le argomentazioni del precedente Cass. n. 1892/2005, ha attribuito il diritto di convocare assemblee di cui all’art. 20 St. Lavoratori, non solo alla r.s.u. considerata collegialmente,

«ma anche a ciascun suo componente purchè eletto nelle liste di un sindacato che, nell’azienda di riferimento, sia di fatto munito di rappresentatività ai sensi dell’art. 19 della legge n. 300 citata, quale risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 2013».

Le Sezioni Unite ritengono di dare contitnuità a questo secondo e più recente indirizzo e nel far ciò al testo del citato Accordo Interconfederale 20/12/1993 dalla cui lettura si evince che nulla autorizza a ritenere che il riconoscimento pattizio delle prerogative sindacali sia limitato solo a quelle attribuite alle persone dei singoli dirigenti delle r.s.a. e non si estenda anche a quelle riconosciute alle r.s.a., quale il diritto di indire l’assemblea ex art. 20.

La Corte osserva, invece, che l’art. 5 del citato Accordo suggerisce piuttosto il contrario:

«Le r.s.u. subentrano alle r.s.a. ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell’esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetti di disposizioni di legge».

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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