Rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari: è consentito anche in presenza di precedenti penali ordinanza Cass. Civ. VI Sez., 28/06/2018, n. 17070


«In caso di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare non è più prevista l’applicabilità del meccanismo di automatismo espulsivo, in precedenza vigente, che scattava in virtù della sola condanna del richiedente per i reati identificati dalla norma, sulla base di una valutazione di pericolosità sociale effettuata ex ante in via legislativa, occorrendo, invece, per il diniego, la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale effettuato in concreto, il quale induca a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l’ordine pubblico e la sicurezza, tale da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi contenuti nel novellato art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286 del 1998 (la natura e la durata dei vincoli familiari, l’esistenza di legami familiari e sociali con il paese d’origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del soggiorno pregresso). Ne consegue che è onere dell’autorità amministrativa e, successivamente, dell’autorità giurisdizionale, al fine di non incorrere nel vizio di motivazione, di esplicitare le ragioni della pericolosità sociale, alla luce dei parametri normativi sopra evidenziati».

A stabilirlo è un’ordinanza della VI Sezione Civile della Cassazione del 28/06/2018, n. 17070 che ribalta completamente il provvedimento del Questore confermato prima in Tribunale e poi in Appello, provvedimento con cui era stato negato nel 2013 il rinnovo del permesso di soggiorno “per motivi familiari” presentato da un tunisino con precedente penali.

Secondo la Cassazione, infatti, è consentito il rinnovo del permesso di soggiorno anche in presenza di precedenti penali, laddove, come nel caso di specie, sussistano ulteriori elementi, quali i precedenti datati nel tempo e la circostanza che nel frattempo il richiedente si era creato una famiglia costituita dalla moglie e dal figlio, i quali convivevano nell’abitazione della suocera.

La Cassazione evidenzia che nella valutazione della pericolosità del soggetto occorre fare riferimento alla

«attualità e concretezza della pericolosità»

del cittadino tunisino, che nella motivazione data dal Questore risulta piuttosto vago, poiché basato

«sui soli precedenti di spaccio» risalenti a diversi anni addietro.

Ne consegue che essendo vietata

«l’espulsione dello straniero convivente col coniuge, di nazionalità italiana»

allo straniero non espellibile

«va rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari».

Documenti&Materiali

Scarica il testo dell’ordinanza Cass. Civ. VI Sez., 28/06/2018, n. 17070

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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