Cassazione: la prova della notifica pec del controricorso è valida anche se priva dell’attestazione di conformità Nota a Cass. Civ., III, 02/03/2018. n. 4932


«In tema di giudizio di cassazione, quando la notificazione è stata eseguita con modalità “telematica”, la spedizione potrebbe ritenersi provata dalla produzione di copie fotostatiche delle ricevute di accettazione e consegna anche se prive di attestazione di conformità, purché tali fotocopie non siano disconosciute dalla controparte».

Così ha statuito la Cassazione con la sentenza emessa sei giorni fa (Cass. Civ., III, 02/03/2018. n. 4932).

L’occasione di una siffatta pronuncia sorge da un’azione di risarcimento danni da sinistro stradale e del relativo accertamento di responsabilità nella causazione del sinistro, domanda accolta in primo grado e quindi respinta in secondo grado.

Per la cassazione della sentenza di secondo grado ha quindi ricorso il danneggiato.

La compagnia di assicurazione ha invece resistito con controricorso.

In relazione a tale controricorso, con successiva memoria ex art. 378 CPC il ricorrente principale ha, indi, dedotto la nullità del controricorso per mancata attestazione della conformità all’originale richiesta per le copie informatiche di atti analogici, in specie dall’art. 3-bis L. 53/1994.

Prima di esaminare i motivi di censura del ricorrente principale, la Cassazione affronta il tema delle modalità di documentazione della notificazione nel giudizio di cassazione, in specie del controricorso notificato a controparte con modalità telematica e depositato cartaceamente senza, tuttavia, fornire l’attestazione di conformità della relazione di notificazione a mezzo pec e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna.

Sul punto, la Cassazione ricorda le due diverse opzioni ermeneutiche sviluppatesi nella giurisprudenza di legittimità.

Secondo un primo orientamento più rigoroso,

gli atti introduttivi di un giudizio d’impugnazione non hanno soltanto lo scopo di instaurare il contraddittorio (come avviene nel primo grado), ma anche quello di introdurre un gravame su una decisione giurisdizionale che per esigenze di certezza del diritto – può essere sottoposta al vaglio del giudice superiore solo entro termini processuali prestabiliti dal legislatore e rigorosamente perentori.

Ne consegue che è posto a carico delle parti un precipuo onere di dimostrazione del rispetto del c.d. dies ad quem dell’atto di impugnazione (la notificazione del ricorso per cassazione o del controricorso, il quale può contenere ricorso incidentale).

Di qui, secondo tale prima opzione interpretativa, la sola produzione di copia fotostatica degli atti, mancante della garanzia di autenticità, non può ritenersi sufficiente

«a consentire le verifiche officiose del giudice dell’impugnazione “senza che rilevi la mancata contestazione tra le parti della conformità tra copia e originale, non trovando applicazione, nella specie, il disposto dell’art. 2719 c.c., il quale riguarda la diversa questione dell’efficacia probatoria di un documento da valere fra le parti” (in tema, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 15624 del 18/09/2012, Rv. 623902-01; sull’inidoneità della fotocopia a sostituire l’originale, anche Cass, Sez. 6-3, Sentenza n. 10784 del 26/05/2015, Rv. 635446-01, e Cass., Sez. 2, Sentenza n. 870 del 20/01/2015, Rv. 634419-01)».

Per di più, circa le modalità di deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione ex art. 369 CPC, comma 2, n. 2, in caso di notifica eseguita con modalità telematica ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 3 bis, la stessa Sezione -ricorda la Cassazione – si è pronunciata con la sentenza n. 17450 del 14/07/2017, sanzionando con l’inammissibilità il ricorso del quale non sia data prova della notifica, prova che con riguardo alla notificazione con modalità telematica degli atti introduttivi del giudizio di cassazione deve essere offerta, ai sensi dell’art. 9, co. 1-ter, L. n. 53/1994 mediante attestazione di conformità ai sensi del CAD (art. 23, comma 1) ai documenti informatici delle copie estratte su supporto analogico del messaggio pec notificato, dei suoi allegati, nonchè delle relative ricevute (accettazione e consegna).

La seconda opzione ermeneutica

avvallata dalla Cassazione con la pronuncia in commento – con riguardo alla prova della notificazione con modalità telematica degli atti introduttivi del giudizio di cassazione, fa leva sulla circostanza che, nonostante il sopra citato richiamo operato dall’art. 9, co. 1-bis e 1-ter, L. n. 53/1994 al CAD (art. 23, comma 1), ritiene pur sempre applicabile il successivo comma 2 del citato articolo in base al quale

«le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta».

Ciò significherebbe che – secondo la Cassazione – in mancanza di disconoscimento,

«la copia non autenticata avrebbe la stessa efficacia probatoria dell’originale, ai sensi dell’art. 23, comma 2, Codice dell’Amministrazione digitale e dell’art. 2719 c.c.»,

e, quindi, dando conferma della fungibilità tra originale dei documenti attestanti la spedizione/ricezione degli atti processuali e la copia non disconosciuta dei medesimi, con divieto per il giudice di sostituirsi nell’attività di disconoscimento alla parte interessata (pure se contumace).

La Cassazione soggiunge che, in ogni caso, l’eventuale irritualità della notificazione a mezzo di posta elettronica certificata potrebbe reputarsi sanata dal raggiungimento dello scopo e cioè, dalla conoscenza/conoscibilità dell’atto in vista delle difese.

Nel caso di specie, tuttavia, stante la puntuale opposizione di controparte che ne ha dedotto la nullità, la Corteè pervenuta alla declaratoria di inammissibilità del controricorso privo della attestazione di conformità all’originale della relata di notifica in forma analogica a quella informatica.

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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