Detraibilità dell’indennità da assicurazione contro i danni Cass. Civ., SS.UU., 22/05/2018, n. 12565


«II danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall’ammontare del danno risarcibile l’importo dell’indennità assicurativa derivante da assicurazione contro i danni che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto».

E’ quanto ha stabilito la Cassazione a Sezioni Unite in una recente pronuncia che segnaliamo che riguarda il noto caso della tragedia aerea di Ustica che nel caso in esame aveva ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali avanzata dalla società proprietaria del velivolo nei confronti del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La questione sottoposta alle SS.UU. riguardava la seguente circostanza:

«se nella liquidazione del danno da fatto illecito debba tenersi conto in detrazione del vantaggio sotto forma di indennizzo assicurativo che il danneggiato abbia comunque ottenuto in conseguenza di quel fatto, e quindi, in particolare, se, nella liquidazione del danno da fatto illecito, dal computo del pregiudizio sofferto dalla compagnia aerea titolare del velivolo abbattuto nel disastro aviatorio di Ustica vada defalcato quanto essa abbia ottenuto a titolo di indennizzo assicurativo per la perdita dell’aeroplano».

La Cassazione chiarisce che nell’assicurazione contro i danni  la funzione dell’indennità assicurativa è quella di risarcire il pregiudizio subito dall’assicurato in conseguenza del verificarsi dell’evento dannoso. Cioè a dire:

«soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito».

Quando si verifica un sinistro per il quale sussiste la responsabilità di un terzo, i due diritti di credito spettanti al danneggiato

«pur avendo fonte e titolo diversi, tendono ad un medesimo fine: il risarcimento del danno provocato dal sinistro all’assicurato-danneggiato»,

ovvero

«l’eliminazione del danno causato nel patrimonio dell’assicurato-danneggiato per effetto della verificazione del sinistro».

e l’assicurato-danneggiato,

«non può tuttavia pretendere dal terzo responsabile e dall’assicuratore degli indennizzi che nel totale superino i danni che il suo patrimonio ha subito».

Deriva da quanto sopra che

«quando il danneggiato, prima di percepire l’indennizzo assicurativo, ottiene il risarcimento integrale da parte del responsabile, cessa l’obbligo di indennizzo dell’assicuratore (Cass. civ., Sez. II, 25 ottobre 1966, n. 2595); se invece è l’assicuratore a indennizzare per primo l’assicurato, quando il risarcimento da parte del terzo responsabile non ha ancora avuto luogo, allora, ai sensi dell’articolo 1916 c.c., l’assicuratore è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare dell’indennità corrisposta, nel diritto dell’assicurato verso il terzo medesimo».

E, dunque, la surrogazione ex art. 1916 CC

«funge da meccanismo di raccordo», ed è fondamentale, in quanto «mentre consente all’assicuratore di recuperare aliunde quanto ha pagato all’assicurato-danneggiato, impedisce a costui di cumulare, per lo stesso danno, la somma già riscossa a titolo di indennità assicurativa con quella ancora dovutagli dal terzo responsabile a titolo di risarcimento, e di conseguire così due volte la riparazione del pregiudizio subito».

La sentenza in commento mette in luce il rispetto del cosiddetto principio “indennitario” in virtù del quale la prestazione assicurativa non può mai trasformarsi in una fonte di arricchimento per l’assicurato e determinare, in suo favore, una situazione economica più vantaggiosa di quella in cui egli verserebbe se l’evento dannoso non si fosse verificato. Ciò è tanto vero che, in difetto di surrogazione, infatti,

«l’assicurato danneggiato conserverebbe l’azione di risarcimento contro il terzo autore del fatto illecito anche per l’ammontare corrispondente all’indennità assicurativa ricevuta: ma l’articolo 1916 gliela toglie, perchè la trasmette all’assicuratore. Il risarcimento resta tuttavia dovuto dal danneggiante per l’intero, essendo questi tenuto a rimborsare all’assicuratore l’indennità assicurativa e a risarcire l’eventuale maggior danno al danneggiato».

Viene salvaguardato, in questo modo,

«il principio di responsabilità (artt.1218 e 2043 c.c.), per cui l’autore del danno è in ogni caso tenuto all’obbligazione risarcitoria, senza possibilità di vedere elisa o ridotta l’entità della relativa prestazione per effetto di una assicurazione non da lui, o per lui, stipulata».

L’azione di surrogazione, oltre a queste due finalità (principio indennitario e di responsabilità) avrebbe, secondo parte della dottrina una terza finalità, cioè

«quella di consentire all’ente assicuratore, attraverso il recupero della perdita costituita dalla somma erogata a titolo di indennità, una riduzione dei costi di gestione del ramo e quindi, tendenzialmente, un contenimento del livello dei premi nei limiti in cui l’assicuratore sia in grado di recuperare dai terzi responsabili quanto erogato in forza dei propri impegni contrattuali».

In definitiva, dunque,

«Il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall’ammontare del danno risarcibile l’importo dell’indennità assicurativa derivante da assicurazione contro i danni che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto».

Il danneggiato, pertanto,

«una volta che abbia riscosso l’indennizzo dal proprio assicuratore, non può agire contro il responsabile se non per la differenza, non essendovi spazio per una doppia liquidazione a fronte di un pregiudizio identico».

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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