E’ a carico dell’Erario il compenso del genitore irreperibile Corte Cost., 31/05/2019, n. 135


Nel corso di una procedura aperta su istanza di liquidazione di onorari per l’attività professionale svolta dal richiedente quale difensore di ufficio di una genitrice irreperibile, nel giudizio per la dichiarazione di adottabilità del suo figlio minore, l’adito Tribunale per i minorenni di Bari, in composizione collegiale, premessane la rilevanza al fine del decidere, ha sollevato, con ordinanza, questione incidentale di legittimità costituzionale dell’art. 143, comma 1, D.P.T. 30/05/2002, n. 115, recante

«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», «nella parte in cui non prevede che, in attesa che venga emanata una specifica disciplina sulla difesa d’ufficio nei processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 [Diritto del minore ad una famiglia], possano essere posti a carico dell’erario gli onorari e le spese spettanti al difensore d’ufficio del genitore irreperibile».

Secondo il rimettente la norma così denunciata violerebbe:
a) l’art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento, cui darebbe luogo, tra il difensore di ufficio di irreperibile nominato nell’ambito di procedimenti volti alla dichiarazione dello stato di adottabilità di minori in condizioni di abbandono – per il quale, irragionevolmente, non è prevista liquidazione alcuna di onorari – e il difensore di ufficio di irreperibile nominato nell’ambito del procedimento penale, in favore del quale il diritto a tale liquidazione è espressamente, invece, previsto dall’art. 117, comma 1, dello stesso D.P.R. cit.;
b) gli artt. 1 e 35 Cost., per il vulnus arrecato a «un lavoratore che debba prestare la propria opera professionale senza poter ottenere un compenso né dal proprio assistito irreperibile, né dallo Stato che gli ha conferito l’incarico di difensore d’ufficio (incarico peraltro irrinunciabile)»;
c) l’art. 24, secondo comma, Cost., per il «concreto rischio» che il difensore nominato non presti diligentemente la propria opera professionale, non partecipando all’attività d’udienza, attesa la sua consapevolezza di non poter rivendicare i compensi nei confronti della parte assistita irreperibile e neanche verso l’erario.

La Corte Costituzionale, con la pronuncia in commento ha ritenuto la questione fondata in riferimento ai denunciati profili di violazione dell’art. 3 Cost., restando assorbita ogni altra censura, evidenziando, in particolare, che

«la diversità di disciplina fra la liquidazione degli onorari e dei compensi nel processo civile e nel processo penale trova fondamento nella diversità delle situazioni comparate (da una parte gli interessi civili, dall’altra le situazioni tutelate che sorgono per effetto dell’esercizio dell’azione penale)» (ordinanza n. 350/2005; nello stesso senso, ex plurimis, ordinanze  n. 270/ 2012 e n. 201 /2006). Ma – a prescindere dalla pure già evidenziata esigenza che «la diversità della disciplina vigente per il processo penale e per i giudizi civili […] sia compatibile con la […] tendenziale unificazione dei presupposti e della regolamentazione del benificio» del patrocinio a spese dello Stato (sentenza n. 165 del 1993) – sta di fatto che le differenze di disciplina dei compensi professionali nelle due comparate tipologie di processi hanno sin qui superato il vaglio di legittimità con riferimento al quomodo o al quantum della correlativa liquidazione, mentre, con riguardo alla norma oggetto dell’odierno giudizio, quel che viene in rilievo, e che dà fondamento alle censure di disparità di trattamento e di irragionevolezza formulate dal rimettente, attiene all’an stesso del compenso. Compenso che al difensore d’ufficio del genitore irreperibile, pur obbligato ad assumerne la difesa, viene, irragionevolmente, addirittura invece negato».

La ratio della difesa nei processi di adottabilità è quella, infatti, di dare la massima protezione ai diritti dei minori e dei loro genitori – ai quali è appunto garantito di far valere le proprie ragioni anche in assenza di un avvocato di fiducia – per evitare che l’eventuale debolezza sociale di tali soggetti influisca negativamente nel procedimento. Ad avvicinare i processi di adozione in questione al giudizio penale sta inoltre il fatto che in quei processi, attraverso analoghi percorsi istruttori, si giudicano condotte che possono anche integrare parallele ipotesi di reato, e che possono condurre ad esiti pure più dolorosi di quelli penali.

La Corte Costituzionale ha quindi dichiarato, per tali motivi,

«l’illegittimità costituzionale dell’art. 143, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», nella parte in cui non prevede che siano anticipati dall’erario gli onorari e le spese spettanti al difensore d’ufficio di genitore irreperibile nei processi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia)».

Documenti&Materiali

Scarica il testo di Corte Cost., 31/05/2019, n. 135

Print Friendly, PDF & Email

Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.