Associazione in partecipazione: quando simula la subordinazione Cass. Civ., sez. lav., 21/02/2018, n. 4219


«Affinché un rapporto di lavoro possa qualificarsi come associazione in partecipazione con apporto di lavoro, è necessario che tale rapporto non abbia le caratteristiche proprie del contratto di lavoro subordinato e che dunque l’associato partecipi sia agli utili che alle perdite dell’impresa».

E’ la massima della sentenza Cass. Civ., sez. lav., 21/02/2018, n. 4219 con cui la Suprema Corte ha stabilito che l’originario e (preteso) rapporto di lavoro di associazione in partecipazione di cui all’art. 2549 C.C. deve qualificarsi quale rapporto di lavoro subordinato secondo il suo concreto atteggiarsi, con ciò legittimando le pretese dell’ente previdenziale.

La vicenda processuale

Il giudice del lavoro, dapprima in primo grado, e poi in secondo grado, aveva respinto la domanda proposta da una società con la quale chiedeva dichiararsi inesistente o comunque non provato un contratto di lavoro subordinato tra la medesima società ricorrente e alcune lavoratrici.

In particolare, la corte territoriale, nel rigettare l’appello, aveva confermato di non ritenere sussistenti nella fattispecie i presupposti necessari per l’inquadramento dei rapporti nell’ambito dell’associazione in partecipazione, stante l‘inesistenza del requisito indefettibile del rischio d’impresa in capo alle lavoratrici.

Di converso, ad avviso dei giudici, ricorrevano gli elementi tipici della subordinazione.

Per la cassazione della sentenza ha, indi, ricorso la società ed hanno resistito con controricorso l’Assessorato Regionale del Lavoro e della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell’Emigrazione Ispettorato Provinciale del Lavoro Siracusa della Regione …., nonché l’INPS.

La pronuncia della Cassazione

Due i motivi di ricorso, esaminati congiuntamente e ritenuti infondati, dalla Cassazione.

L’uno, diretto a denunziare la violazione e, comunque, l’errata applicazione dell’art. 2549 C.C. contestando l’affermazione della Corte d’appello secondo la quale essenzialmente la partecipazione ai soli utili dell’impresa e non anche alle perdite, potendo, invero, la partecipazione agli utili avere come contropartita una prestazione di lavoro.

L’altro, diretto a denunziare vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, C.P.C., assumendo che la Corte d’appello fosse incorsa in errore nel ritenere che si fosse in presenza di un rapporto di lavoro subordinato, difettando quale logica conseguenza qualsivoglia riferimento all’esistenza di una qualche forma di simulazione ad opera delle parti contraenti in relazione al contratto realmente stipulato: l’associazione in partecipazione.

La Cassazione, nel rigettare il ricorso de qua, si rifà ad alcuni propri precedenti (Cass. Civ., sez. Lav. n. 1692 del 29.1.2015) secondo cui

«la riconducibilità del rapporto di lavoro al contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell’associato ovvero al contratto di lavoro subordinato con retribuzione collegata agli utili, esige un’indagine del giudice di merito volta a cogliere la prevalenza, alla stregua delle modalità di attuazione del concreto rapporto, degli elementi che caratterizzano i due contratti, tenendo conto, in particolare, che, mentre il primo implica l’obbligo del rendiconto periodico dell’associante e l’esistenza per l’associato di un rischio di impresa, il secondo comporta un effettivo vincolo di subordinazione più ampio del generico potere dell’associante di impartire direttive e istruzioni al cointeressato, con assoggettamento al potere gerarchico e disciplinare di colui che assume le scelte di fondo dell’organizzazione aziendale».

Ed, ancora, la Cassazione precisa di aver già precedenza avuto modo di chiarire (Cass. Sez. Lav. n. 1817 del 28.1.2013) che

«in tema di contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell’associato, l’elemento differenziale rispetto al contratto di lavoro subordinato con retribuzione collegata agli utili d’impresa risiede nel contesto regolamentare pattizio in cui si inserisce l’apporto della prestazione da parte dell’associato, dovendosi verificare l’autenticità del rapporto di associazione, che ha come elemento essenziale, connotante la causa, la partecipazione dell’associato al rischio di impresa e alla distribuzione non solo degli utili, ma anche delle perdite. Pertanto, laddove è resa una prestazione lavorativa inserita stabilmente nel contesto dell’organizzazione aziendale, senza partecipazione al rischio d’impresa e senza ingerenza ovvero controllo dell’associato nella gestione dell’impresa stessa, si ricade nel rapporto di lavoro subordinato in ragione di un generale “favor” accordato dall’art. 35 Cost., che tutela il lavoro “in tutte le sue forme ed applicazioni».

Tirando le fila di tali capisaldi ed applicando i principi sopra illustrati alla fattispecie concreta, secondo gli ermellini le censure della ricorrente

«non scalfiscono la validità degli accertamenti di fatto eseguiti dalla Corte territoriale la quale ha avuto modo di appurare la realtà del concreto atteggiarsi del rapporto contrattuale, finendo per qualificarlo, con motivazione esente da vizi di ordine logico e giuridico ed alla luce dei riscontrati indici della subordinazione, come rapporto di lavoro subordinato, rispetto al quale trovava giustificazione la pretesa contributiva dell’istituto di previdenza»,

essendo, invero, emersi dall’indagine fattuale gli elementi tipici della subordinazione, tra cui:

– la mancanza del rischio d’impresa in capo alle lavoratrici, oltre al fatto che venivano di fatto escluse dalla gestione dell’impresa;
– la ricezione da parte di queste ultime di somme mensili, oltre una somma ulteriore che veniva loro erogata a fine anno;
– la loro sottoposizione al potere direttivo del datore di lavoro, essendo emerso altresì che le lavoratrici avevano l’obbligo di giustificare eventuali assenze per malattia, chiedere l’autorizzazione per assentarsi dal lavoro e dovendo, infine, rispettare un orario di lavoro, oltre alla presenza fissa richiesta in negozio, senza possibilità di autodeterminarsi diversamente.

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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