Contributi previdenziali (geometri): a fini pensionistici l’effettività dei contributi prevale sul loro integrale versamento Cass. Civ., sez. lav., 14/06/2018, n. 15643


«All’ente previdenziale non possono affidarsi indagini su periodi lontani nel tempo per le oggettive difficoltà degli accertamenti, anche a tutela dell’assicurato, al fine di non rendere eccessivamente difficoltosa la prova dell’esattezza delle contribuzioni versate».

Ad affermarlo è la Cassazione, Sezione lavoro, n. 15643/2018 nell’epilogo di un contenzioso tra un geometra e la Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (da ora in avanti, per brevità, Cassa) per la richiesta  del trattamento pensionistico di vecchiaia.

In primo grado la Cassa veniva condannata a costituire la pensione ed a pagare gli arretrati. La sentenza veniva confermata anche in appello, ritenendo la Corte integrato il requisito dell’anzianità contributiva (“almeno trent’anni di effettiva contribuzione”), come richiesto dall’art. 2, comma 1, del Regolamento della Cassa, nonostante la non integralità dei contributi versati negli anni, considerando peraltro alcuni di essi prescritti.

Anche la Cassazione riconosce, ai fini del calcolo della pensione, le annualità di contribuzione  anche se i debiti contributivi del professionista sono stati parzialmente saldati chiarendo che non è richiesto l’integrale versamento dei contributi bensì la loro effettività.

La motivazione offerta dalla Corte territoriale – a dire della Casssione – sarebbe coerente alla l. n. 773/1982, ove non sussiste alcuna norma che sanzioni l’assicurato, né con la perdita della prestazione né con la riduzione dell’anzianità contributiva. Infatti, in ipotesi di irregolarità contributiva è solo previsto il versamento di una somma aggiuntiva per l’assicurato, non certamente la perdita del diritto alla prestazione previdenziale.

In questo senso, il parziale versamento dei contributi non lede i principi solidaristici della previdenza professionale, poichè la  certezza del diritto prevale sulle regole disciplinanti la contribuzione.

Ne consegue che il principio di certezza dei rapporti giuridici prevale sull’accertamento dell’esatta corrispondenza tra la posizione contributivo-previdenziale e le regole che disciplinano la liquidazione dei contributi.

Diversamente opinando, si rischierebbe di esporre il contribuente ad accertamenti senza limiti temporali e consentire, al contempo, l’esercizio del potere di accertamento su anni d’imposta troppo risalenti.

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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