Non è improcedibile l’opposizione del rito cd. Fornero per mancata notifica se difetta la comunicazione del decreto di fissazione udienza Cass. Civ., sez. lav., 12/04/2018, n. 9142


«Nel giudizio di opposizione ex art. 1, commi 51-57, della l. n. 92 del 2012, il giudice non può sanzionare con l’improcedibilità l’omessa notifica del ricorso, sul rilievo della mancata comparizione delle parti all’udienza fissata, senza aver prima verificato d’ufficio che l’opponente abbia avuto effettiva conoscenza del decreto di fissazione dell’udienza, da notificarsi, unitamente all’opposizione, nei termini di cui all’art. 1, comma 52 l. cit.».

In una recente sentenza della sezione Lavoro la Corte di Cassazione ha affermato che il giudice del lavoro, prima di dichiarare improcedibile l’opposizione ex art. 1, co. 51, L. 92/2012 (c.d. Legge Fornero) per omessa (o tale ritenuta) notifica dell’atto introduttivo, deve preventivamente accertarsi che l’opponente abbia avuto conoscenza del decreto di fissazione dell’udienza.

La vicenda processuale antecedente il giudizio per Cassazione

La vicenda da cui trae origine il processo è costituita dall’impugnativa di un licenziamento disciplinare respinto, nella fase sommaria, dal giudice del lavoro.

Proposta opposizione, la lavoratrice vedeva dichiarare alla prefissata udienza di comparizione parti “improcedibile” la medesima, con la seguente motivazione

«all’udienza fissata per la discussione nessuno è comparso, nè risulta che il ricorso sia stato notificato alla Soc…».

Detta sentenza veniva reclamata avanti la Corte d’appello dalla lavoratrice deducendo che la mancata comparizione era stata determinata dall’omessa comunicazione del decreto di fissazione d’udienza. Nel merito, invece, la stessa riproponeva le argomentazioni già esposte nel ricorso in opposizione e non esaminate dal giudice di quella fase.

La Corte territoriale accoglieva il reclamo rilevando che

«il giudice non avrebbe dovuto dichiarare improcedibile l’opposizione […]annullando così il licenziamento e riconoscendo la tutela prevista dalla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4 come novellato dalla L. n. 92 del 2012».

Per la cassazione di tale sentenza proponeva indi ricorso il datore di lavoro.

Il giudizio per Cassazione

Le doglianze sollevate dal ricorrente (datore di lavoro) concernono l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla stessa società in grado d’appello, sulla quale, tuttavia, la Corte avrebbe omesso la pronuncia, trascurando fatti e circostanze processuali decisivi.

Il ricorrente denuncia, poi, sempre nel medesimo motivo, che nel caso di specie deve invocarsi l’insegnamento della Corte Cost. n. 15/1977 che

«ha dichiarato incostituzionale l’art. 435 c.p.c. nella parte in cui non dispone che l’avvenuto deposito del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza sia comunicato all’appellante, perchè la L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 52, “non fa affatto decorrere il termine per la notifica del ricorso in opposizione dalla data del deposito del decreto di fissazione dell’udienza”»

contestando, in ogni caso, che la lavoratrice avesse dimostrato con ogni possibile mezzo di non aver ricevuto comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza di opposizione.

A dire della Cassazione, tale motivo non può essere accolto., evidenziando che la controversia pone questione

«del se, nel giudizio di opposizione previsto dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, commi 51 – 57, il giudice possa sanzionare, con una pronuncia in rito di “improcedibilità”, l’opposizione, constatando la mancata comparizione delle parti all’udienza prefissata e rilevando l’omessa notificazione del ricorso: in particolare se ciò possa fare senza preventivamente accertarsi che il decreto di fissazione dell’udienza, il quale, ai sensi del comma 52 dell’art. 1 cit., unitamente al ricorso in opposizione, “deve essere notificato, anche a mezzo di posta elettronica certificata, dall’opponente all’opposto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione”, sia stato o meno posto a conoscenza dell’opponente».

Per rispondere a tale quesito gli ermellini ripercorrono nel quadro delle garanzia del diritto di difesa così come delineato sin da risalente giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr. Corte cost. n. 159/1971; n. 255/1974; n. 14 /1977) in base alla quale

«laddove un termine sia prescritto per il compimento di una attività processuale, la cui omissione si risolva in pregiudizio della situazione tutelata, deve essere assicurata all’interessato la conoscibilità del momento di iniziale decorrenza del termine stesso, onde poter utilizzare, nella sua interezza, il tempo assegnatogli».

Di qui, la Cassazione soggiunge che con la sentenza delle SS.UU. n. 5700/2014 avevano già esaminato la questione dell’omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza alla controparte in materia di equa riparazione ex L. n. 89/2001 ammettendo la possibilità per il giudice, nel procedimento anzidetto, di concedere un nuovo termine, questo sì perentorio, al ricorrente nella ipotesi di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza”.

Detto principio, ribadito da una successiva pronuncia della Cassazione sempre a Sezioni Unite (n. 9558/2014) e recepito anche dalle Sezioni semplici (v. tra le altre Cass. n. 8421/2014) si è espanso al punto che anche in taluni procedimenti impugnatori l’omessa notifica dell’impugnazione non comporta alcun effetto preclusivo, ma implica soltanto la necessità di procedere all’assegnazione di un nuovo termine. Sicchè anche la Sezione lavoro della Cassazione (n. 1453/2015) ha affermato il seguente principio di diritto:

«Nel rito del lavoro, nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell’udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notificazione di tali atti»

precisando che è escluso che

«le esigenze di celerità che ispirano il rito previsto dalla l. n. 92 del 2012 possano spingersi sino al punto di negare la possibilità di concedere ex art. 291 c.p.c. nuovo termine per la notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell’udienza, pur se la notifica stessa risulti omessa del tutto, atteso che il principio costituzionale di ragionevole durata di cui all’art. 111 Cost., comma 2, va esaminato nell’ottica non del singolo processo, ma dei tempi complessivi necessari affinchè su un dato diritto azionato si ottenga una pronuncia di merito, nel sostanziale rispetto dell’art. 24 Cost.»

ed è

«compito dell’interprete far sì che le pronunce di mero rito siano limitate ai casi strettamente necessari, sicchè, se il vizio d’un atto processuale è sanabile, il processo potrà chiudersi con una pronuncia di mero rito solo dopo che il giudice abbia invitato la parte a porvi rimedio e questa non vi abbia provveduto».

Nel delineato contesto delle pronunce del Giudice delle leggi e dei precedenti di legittimità, la Corte di Cassazione con la pronuncia commento ha affermato il medesimo principio sopra richiamato precisando, tuttavia, che occorre distinguere il caso della comunicazione del decreto di fidssazione d’udienza siccome previsto dall’art. 415 CPC dalla notifica dell’atto introduttivo.

Nel secondo caso l’omessa notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, infatti, concernendo solo la promozione del contraddittorio, non ne preclude la rinnovazione nè costituisce ostacolo ad una eventuale riproposizione della domanda.

L’opposizione invece, depositata “a pena di decadenza” nel termine di trenta giorni, a mente del richiamato comma 52, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificata dall’opponente all’opposto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione. Quindi l’opponente, come in ogni giudizio di tipo oppositorio in cui, ove non coltivato, si determina il consolidamento del provvedimento emesso nella fase precedente, ha un tempo per compiere l’attività di ulteriore impulso del procedimento dopo l’emissione del decreto di fissazione dell’udienza. La mancata conoscenza dell’avvenuto deposito del decreto espone l’opponente a conseguenze pregiudizievoli rappresentate non solo dal mancato rispetto del termine da concedere all’opposto ma, soprattutto, dalla possibilità che non riesca a provvedere alla notificazione e anche che la prefissata udienza si svolga in sua assenza.

Pertanto anche in tale caso deve operare il principio, ritenuto – secondo la richiamata giurisprudenza della Corte costituzionale – “generale criterio interpretativo“, in base al quale ove sia prescritto un tempo per il compimento di una certa attività processuale, la cui omissione si risolva in un pregiudizio della situazione tutelata, deve essere assicurata la conoscibilità dell’atto che funge da presupposto condizionante l’onere notificatorio gravante sull’opponente, sia per consentire il rispetto dei termini imposti dall’ulteriore sviluppo del procedimento, ma anche per evitare che l’omessa notificazione si traduca in una preclusione alla prosecuzione del giudizio, con pregiudizio irreversibile per l’opponente.

Dunque, in mancanza di conoscenza legale da parte dell’opponente dell’avvenuto deposito del decreto di fissazione dell’udienza e quindi dell’insorgere dell’onere di provvedere alla notificazione, ove sia omessa la medesima, è preclusa l’applicazione di una sanzione processuale idonea a cagionare il passaggio in giudicato del provvedimento giudiziale emesso all’esito della fase sommaria (cfr. Cass. SS.UU. n. 17443/2014; n. 19674/2014; n. 4308/2017).

Ne consegue che il giudice non può giungere ad una pronuncia in rito di “improcedibilità” dell’opposizione, rilevando l’omessa notificazione del ricorso, senza preventivamente accertarsi che l’opponente abbia avuto conoscenza del decreto di fissazione dell’udienza.

Alla stregua delle considerazioni esposte l’error in procedendo ravvisato nella decisione impugnata dalla ricorrente non è idoneo a determinare nullità del procedimento o della sentenza tale da imporre la cassazione della pronuncia a mente dell’art. 360 CPC, comma 1, n. 4, in quanto il giudice dell’opposizione, correttamente riformato nella sua decisione dalla Corte di Appello, non poteva dichiarare l’improcedibilità della medesima sul mero rilievo della mancata comparizione delle parti e dell’omessa notificazione del ricorso, non essendo ciò sufficiente senza la verifica ex officio che la parte opponente era stata posta a conoscenza del decreto di fissazione dell’udienza.

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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