Le ultime modifiche alla legge sull’affido familiare L. 19/10/2015 n. 173


In data 29/10/2015  nella Gazzetta Ufficiale n. 252 è stata pubblicata una legge che introduce novità importanti in materia di affido familiare.

Si tratta della L. 19/10/2015, n. 173, che entrerà in vigore il prossimo 13/11/2015, e che prevede rilevanti modifiche alla legge fondamentale dell’affido familiare, ossia la L. 04/05/1983, n. 184.

Precisamente con la nuova L. 19/10/2015, n. 173, all’art. 4 della L. 184/1983, sono aggiunti i seguenti commi:

5bis) Qualora, durante un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile ai sensi delle disposizioni del capo II del titolo II e qualora, sussistendo i requisiti previsti dall’articolo 6, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il tribunale per i minorenni, nel decidere sull’adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria.
5ter) Qualora, a seguito di un periodo di affidamento, il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad altra famiglia o sia adottato da altra famiglia, è comunque tutelata, se rispondente all’interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l’affidamento.
5quater) Il giudice, ai fini delle decisioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, tiene conto anche delle valutazioni documentate dei servizi sociali, ascoltato il minore che ha compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore se capace di discernimento».

All’art. 5, viene aggiunto quanto segue:

«L’affidatario o l’eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed hanno facoltà di presentare memorie scritte nell’interesse del minore».
all’art. 25 viene aggiunto il seguente comma:
«1bis) Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nell’ipotesi di prolungato periodo di affidamento ai sensi dell’articolo 4, comma 5-bis».
Ed infine, l’art. 44, 1° comma, viene integrato come segue:
«anche maturato nell’ambito di un prolungato periodo di affidamento

In sintesi, le novità introdotte consistono nella tutela e nella rilevanza riconosciuta alla c.d. continuità affettiva, ossia al legame affettivo che si è eventualmente instaurato tra il minore e la famiglia (o il singolo) affidataria, garantendo la possibilità per il minore di coltivare detto legame anche ad affido terminato, ed attribuendo rilevanza ad esso anche ai fini dell’eventuale successiva adozione del minore.

Esse, essenzialmente si possono riassumere nelle seguenti:
1) una rilevanza all’interno del rapporto di affido della continuità affettiva rispetto all’eventuale adozione (nel senso che se la famiglia affidataria chiede di adottare il bambino in affido, il Tribunale deve tenere conto del legame affettivo che si è eventualmente instaurato);
2) una rilevanza esterna (se il rapporto di affido comunque si interrompe, viene ugualmente tutelato l’eventuale legame affettivo instauratosi con la famiglia affidataria);
3) una rilevanza di natura processuale (la famiglia affidataria deve essere convocata, a pena di nullità, nei procedimenti civili che riguardano il minore, ed hanno la facoltà di presentare anche memorie).

Documenti & Materiali

Leggi la Gazzetta Ufficiale 29/10/2015, n. 252
leggi la L. 19/10/2015, n. 173
leggi la L. 04/05/1983, n. 184

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

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