Vaccinazione obbligatorie: adempimenti dei genitori e sanzioni In nota a D.L. 07/06/2017, n. 73


Come ormai noto a tutti il Governo italiano ha emanato un provvedimento legislativo che rende obbligatorie alcune vaccinazioni per i minori.

Si tratta del D.L. 07/06/2017, n. 73, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 07/06/2017, ed in vigore dal giorno 08/06/2017.

Su questa tema così delicato ci si astiene dal fare commenti di merito e ci si limita a dare conto del contenuto degli adempimenti obbligatori imposti ai genitori (ed ai tutori) e delle conseguenze sanzionatorie previste nel caso di inadempimento.

I minori interessati all’obbligo vaccinale sono coloro che hanno una «età compresa tra zero e sedici anni».

Va subito precisato che ai sensi dell’art. 3, comma 3, D.L. 07/06/2017, n. 73, l’obbligo vaccinale è requisito di accesso «per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie», mentre non lo è per gli altri gradi di istruzione.

La documentazione attestante l’avvenuta vaccinazione deve essere allegata alla domanda di iscrizione alla scuola e per l’anno scolastico 2017/2018 deve essere presentata entro il 10 settembre 2017.

Ai sensi dell’art.1 del cit. D.L. 07/06/2017, n. 73, salvo particolari ragioni di esonero adeguatamente motivate e documentate, sono obbligatorie le seguenti vaccinazioni:

a) anti-poliomielitica;
b) anti-difterica;
c) anti-tetanica;
d) anti-epatite B;
e) anti-pertosse;
f) anti-Haemophilus influenzae tipo b;
g) anti-meningococcica B;
h) anti-meningococcica C;
i) anti-morbillo;
l) anti-rosolia;
m) anti-parotite;
n) anti-varicella

L’obbligo è rivolto a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ed ai tutori, ed ai sensi dell’art. 1/4 D.L. 07/06/2017, n. 73 :

«in caso di mancata osservanza dell’obbligo vaccinale di cui al comma 1, ai genitori esercenti la responsabilita’ genitoriale e ai tutori e’ comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro settemilacinquecento».

Trattandosi di sanzione amministrativa pecuniaria, per l’accertamento, la contestazione e l’irrogazione, si applicherà la procedura di cui alla L. 24/11/1981, n. 689 e succ. mod.

Detta sanzione può essere evitata se il genitore o il tutore provvede alla vaccinazione dovuta entro il termine indicato nell’atto di contestazione trasmesso dall’azienda sanitaria.

Oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria sopra vista, all’inadempimento dell’obbligo vaccinale, consegue la segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i  Minorenni «per gli adempimenti di competenza».

Quest’ultima conseguenza potrebbe rivelarsi di gran lunga più grave della sanzione amministrativa pecuniaria poichè la formula adottata dal legislatore «per gli adempimenti di competenza» appare ampia e grave soprattutto in mano ad un giudice che istituzionalmente è deputato a limitare la responsabilità genitoriale sino addirittura a revocarla.

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

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