Trasferimento di residenza e decadenza dalla responsabilità genitoriale


Il trasferimento di residenza da una città ad un’altra del minore, da parte di uno dei genitori separati, può condurre alla decadenza della responsabilità genitoriale?

E’ quanto accaduto in quel di Roma, da parte del Tribunale per i minorenni, sanzionando la condotta di una madre che aveva trasferito la propria residenza in un’altra città, portando con sè il figlio e impedendo – così aveva ritenuto il TM in questione – di fatto la relazione con il padre.

Insomma il Tribunale per i minorenni di Roma, per questo fatto, aveva dichiarato la decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale.

Vale la pena ricordare che ai sensi e per gli effetti dell’art. 330 cc la decadenza dalla responsabilità genitoriale:

«il giudice puo’ pronunziare la decadenza dalla responsabilita’ genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.
In tale caso, per gravi motivi, il giudice puo’ ordinare l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore
».

Quello della decadenza dalla responsabilità genitoriale, dunque, all’evidenza non è un provvedimento avente natura sanzionatoria della condotta del genitore, ma finalizzato a proteggere il minore.

Tornando al caso di cui sopra, la sentenza di primo grado del T.M. locale, veniva naturalmente reclamata dalla madre e la corte territoriale accoglieva il reclamo ripristinando la responsabilità genitoriale della madre. Anche quest’ultima decisione veniva impugnata avanti la Corte di legittimità, la quale con la sentenza, Sez. VI, 18/06/2018, n. 15949, però, rigettava affermando che:

«la Corte distrettuale con sentenza n. 344/2017 ha accolto il reclamo ritenendo che, per quanto censurabile, il comportamento della D. non integra i presupposti per la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale che costituisce un provvedimento predisposto dal legislatore non a scopo sanzionatorio ma a tutela del minore e finalizzato a scongiurare ulteriori condotte pregiudizievoli da parte del genitore. Ha inoltre rilevato la Corte d’appello che le finalità del comportamento della D. non sono riconducibili a motivazioni egoistiche o futili ma alla ricerca di una occupazione lavorativa e alla possibilità di fruire del sostegno dei genitori; ….».

Documenti & materiali

Scarica la sentenza Cass. Civ., Sez.VI, 18/06/2018, n. 15949

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

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