Tendenziale concentrazione davanti al medesimo giudice delle controversie che riguardano i minori In nota a Cass. Civ., Sezioni Unite, 15/11/2017, n. 27091


Il caso

Il caso da cui muove l’importante decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che qui si vuole segnalare, sentenza Cass. Civ., S.U., 15/11/2017, n. 27091, è quello di due coniugi, entrambi italiani, con figli minori, che tuttavia vivono in Svizzera e dove, una volta dichiarato lo scioglimento del matrimonio dal giudice svizzero, la madre, collocataria del figlio minore della coppia, a fronte dell’inadempimento all’obbligo di mantenimento del padre, si trasferisce in altro Paese, e si rivolge al giudice italiano (Tribunale di Milano) per ottenere diverse decisioni, tra cui, l’autorizzazione al trasferimento della residenza in altro Paese, la condanna del padre al pagamento del mantenimento verso i figli e del risarcimento dei danni non patrimoniali, ed infine l’autorizzazione ad alienare a nuda proprietà di bene immobile intestato ai figli.

Il giudice italiano di primo grado nega la propria giurisdizione nei confronti di tutte le domande e la decisione viene confermata anche dalla Corte d’appello. Ma la questione viene rimessa alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

La decisione delle Sezioni Unite n. 27091/2017

La Suprema Corte, esaminando la questione sottopostale, in primo luogo rileva che essa concerne un caso di diritto internazionale privato e che le domande proposte nei gradi di merito dalla ricorrente erano state esaminate, dai giudici di merito, esclusivamente ai fini della preliminare indagine sulla giurisdizione del giudice adito.

«Il regime giuridico relativo alla custodia e le decisioni relative agli spostamenti di dimora o residenza dei minori riguardano esclusivamente il merito della controversia e sono del tutto ininfluenti rispetto all’accertamento concernente la dichiarazione od il difetto di giurisdizione del giudice adito. Le Sezioni Unite hanno anche di recente ribadito che le norme di diritto internazionale privato relative alla determinazione della giurisdizione e quelle riguardanti la legge applicabile non possono interferire, venendo in considerazione le seconde solo quando la giurisdizione del giudice adito sia stata accettata nelle forme di legge o sia stata preventivamente dichiarata all’esito di un accertamento giudiziale. (Cass. S.U. n. 1310 del 2017). Nel caso di specie, pertanto, il parametro normativo applicabile è esclusivamente quello derivante dalle disposizioni espressamente regolative della giurisdizione contenute nei regolamenti CE n. 2201 del 2003, 44 del 2001 e n. 4 del 2009».

 Poi procedendo nell’esame della questione e delle rispettive domande avanzate, le Sezioni Unite osservano che:

«le controversie relative alla responsabilità genitoriale non possono limitarsi a quelle relative all’individuazione del genitore affidatario (in caso di affidamento esclusivo) o collocatario (in caso di affidamento condiviso o congiunto, secondo le diverse denominazioni e i diversi regimi giuridici dei paesi facenti parte dell’Unione Europea), dovendosi ricomprendere in esse anche tutte le richieste riguardanti l’esercizio della responsabilità genitoriale, ed in particolare quelle relative al mutamento di residenza in quanto direttamente incidenti sull’esercizio di tale potere dovere da parte del genitore non affidatario o collocatario».

Le Sezioni Unite, dopo aver richiamato le disposizioni normative principali, che individuano i criteri di determinazione dell’affermazione della giurisdizione, e quelli che svolgono la funzione attrattiva delle domande accessorie rispetto a quelle da considerare principali, concludono affermando che:

«secondo la Corte di Giustizia, in conclusione, l’interesse preminente del minore si realizza nella tendenziale concentrazione di tutte le azioni giudiziarie che lo riguardano, quanto meno all’interno del conflitto familiare, presso il giudice dello stato membro cui deve essere attribuita, sulla base del criterio della residenza abituale, la competenza giurisdizionale in tema di responsabilità genitoriale (ove, come nella specie, una domanda rientrante in tale ambito concettuale sia stata proposta). La vicinanza o prossimità al luogo di residenza abituale del minore consentono una conoscenza “degli elementi essenziali per la valutazione della sua domanda».

Documenti & materiali

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