Sospensione feriale e deposito sentenza penale: parlano le Sezioni Unite


Con la sentenza Cass. Pen., Sezioni Unite, 18/09/2017, n. 42361  che qui si segnala, le Sezioni Unite della Cassazione penale hanno affrontato la seguente questione di diritto:

«se i termini per la redazione della sentenza siano soggetti alla sospensione nel periodo feriale, a seguito della riduzione del periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni stabilita dal D.L. n. 132 del 2014, conv. con modif. dalla L. n. 162 del 2014».

Ciò alla luce della riduzione del termine di sospensione di diritto del decorso dei termini processuali, effettuata come noto con il D.L. 12/09/2014, n. 132 conv. in L. 10/11/2014, n. 162, che dal periodo dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno, che era, al 1 e 31 agosto di ciascun anno, oggi vigente.

Precisamente, proprio in considerazione degli effetti di tali modifiche normative, sostanzialmente ritenute, dalla Sezione rimettente, convergenti nel ridurre in maniera sensibile e incongrua, sia per i magistrati che per gli avvocati dello Stato e del libero foro, il godimento del periodo di ferie che costituisce diritto soggetto a tutela costituzionale (art. 36 Cost.), la stessa Sezione ha reputato maturate le condizioni per una revisione dell’orientamento giurisprudenziale ad oggi consolidato nell’escludere l’applicabilità della disciplina della sospensione dei termini durante il periodo feriale anche a quello previsto per il deposito delle sentenze.

Insomma, la Sezione semplice remittente la questione alle Sezioni Unite, riteneva che fossero maturi i tempi per applicare questa sospensione dei termini (dato che ora è più ridotta) anche all’adempimento della redazione e del deposito della sentenza penale.

Tuttavia, le Sezioni Unite, non hanno raccolto il suggerimento e con la sentenza 18/09/2017, n. 42361  hanno affermato che:

«anche a seguito della riduzione del periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni stabilita dal D.L. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, art. 16, i termini per la redazione della sentenza non sono soggetti alla sospensione del periodo feriale».

Ritengono, infatti, le Sezioni Unite che non vi siano i presupposti per abbandonare la vecchia ‘impostazione’, neppure alla luce del più recente intervento legislativo che, pur incidendo contestualmente e in una ottica funzionale unitaria sui diversi temi delle ferie dei magistrati (nonchè degli avvocati dello Stato, con decorrenza per tutti dal 2015) e della durata della sospensione dei termini processuali, non offre spunti per il riconoscimento della necessaria interdipendenza tecnica delle due materie e comunque non induce, neppure da una visuale di respiro normativo sovranazionale, ad un riordino della interpretazione della L. n. 742 del 1969, art. 1, prima parte, nel senso di includere, tra i termini processuali soggetti la sospensione, quello del deposito del provvedimento giudiziario.

Insomma, peccato, un’occasione persa per i magistrati. Ma anche per gli avvocati.

Documenti & Materiali

Scarica la sentenza Cass. Pen., Sezioni Unite, 18/09/2017, n. 42361

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

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